Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 2064

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 2064
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 2064
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa F T, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 31/10/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5699/ 2022
TRA
(C.F.: ), elett.te dom.to in Torre Parte_1 C.F._1
Annunziata al Corso Umberto I, 148, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
M che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
Ricorrente
E Contr
in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica CP_2
in 80045 – Pompei, alla Via Villa Dei Misteri, 7, C.F. , PEC P.IVA_1
Email_1
RESISTENTE contumace

Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso depositato il giorno 24.10.2024, ritualmente notificato,
[...]
adiva il Tribunale di Torre Annunziata in funzione del Giudice del Parte_1
Lavoro, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società PA. in persona del legale rapp.te pro tempore, presso il CP_2
Ristorante “Tiberius”, dal 01.03.2015 al 31.10.2018. Precisamente il ricorrente ha dedotto che, benché il rapporto lavorativo de quo sia stato contrattualizzato per soli due mesi con due distinti contratti a tempo determinato - contratto a tempo determinato dal 08.08.2015 al 31.10.2015 e contratto di lavoro intermittente dal 08.09.2018 al 09.09.2018 – ha reso la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della resistente società svolgendo mansioni di cameriere riconducibili al livello VI del CCNL settore terziario per 8 mesi all'anno e segnatamente da marzo 2015 a novembre 2015;
da marzo 2016 a novembre 2016;
da marzo 2017 a novembre 2017 ed, infine, da marzo 2018 fino al 31.10.2018, data di cessazione del rapporto lavorativo.
Il ricorrente ha dedotto altresì che, a dispetto del formale inquadramento contrattuale come operatore part time o a chiamata, tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno che lo vedeva impegnato per sei giorni lavorativi, con un giorno di riposo settimanale a rotazione con gli altri dipendenti, osservando un orario lavorativo dalle h. 9 alle h. 20 fino al 2017 e nel 2018 con orario dalle 17 h fino alle h.

3.00 del mattino seguente. Il lavoratore quindi, premesso di aver ricevuto a titolo di retribuzione solo €
3200,00 nel 2015 (€ 400 X8 mesi);
€ 3600 nel 2016 (€ 450 X 8 mesi), € 400,00 nel 2017 (€ 500 X 8 mesi) ed € 6.400 nel 2018 (€ 800 X 8 mesi), ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché la condanna al pagamento delle ulteriori differenze retributive maturate in ragione del lavoro straordinario, delle ferie non godute, 13^ e 14^ mensilità e TFR non pagati, il tutto quantificato nell'importo complessivo di € 83.666,01, (di cui € 2521,35 per TFR ed €
5280,88 per ratei di 13^ e 14^ mensilità insoluti) somma calcolata sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso.
Sebbene regolarmente convenuta in giudizio (giusta notifica al domicilio digitale risultante dalla visura estratta dal registro delle imprese), la società
Co
. non si costituiva restando, pertanto, contumace. CP_2
Veniva, quindi, espletata l'istruttoria con l'escussione di due testimoni indicati dal ricorrente e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa.
La domanda è risultata fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti di seguito precisati.
In sintesi, il ricorrente allega di avere lavorato dal 01.03.2015 al 31.10.2018 per otto mesi all'anno (da marzo a novembre) svolgendo mansioni di cameriere, categoria Operaio Full Time, livello 6 del CCNL Pubblici Esercizi –
Confesercenti, nonostante risultino contrattualizzati solo due rapporti di lavoro a tempo determinato part time o ad intermittenza.
Il ricorrente, dunque, asserisce di aver percepito una retribuzione inadeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato. In virtù di tanto, assume di essere creditore nei confronti della società resistente di differenze dovutegli
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