Trib. Torino, sentenza 18/06/2024, n. 1636
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Testo completo
RGL n. 8878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. L A, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
-art. 429 primo comma c.p.c. -
Nella causa iscritta al n. 8878/2023 R.G.L. promossa da:
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Torino via V. Vela, n. 29 presso lo studio degli avv.ti Roberto
B e D D B che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, corrente in Pieve Emanuele (MI) via M. Grappa, n. 7
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: C.C.N.L. Istituti di Vigilanza – Inadempimento e risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE si è rivolto al tribunale affermando di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze di in forza di un contratto a al Controparte_2
24.8.2022 al 31.5.2023 tempo determinato e lamentando il mancato pagamento dei seguenti emolumenti:
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- € 242,98 lordi a titolo di permessi annuali maturati e non fruiti;
- € 99,66 lordi a titolo di risarcimento per le ore da accantonare in banca delle ore;
- € 65,18 lordi a titolo di incidenza delle indennità relative ai servizi svolti sulla 13esima mensilità;
- € 469,99 lordi a titolo di premio di produzione;
- € 70,11 lordi per mancati riposi ed € 69,42 lordi per n. 8 ore di straordinario festivo;
- € 765,33 lordi a titolo di erroneo conteggio del lavoro straordinario;
- € 156,07 netti a titolo di rimborso chilometrico ed € 22,00 netti a titolo di indennità di trasferta.
Ha chiesto dunque la condanna della datrice di lavoro al pagamento di €
1.782,67 lordi ed € 178,07 netti, oltre accessori e spese.
La parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
All'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha discusso la causa che viene decisa con la presente sentenza.
Ciò posto, occorre innanzitutto osservare che l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti e la sua durata, le mansioni svolte dal ricorrente e
l'orario da lui osservato risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (contratto di lavoro a termine, buste paga, turni di lavoro, fogli di servizio sub docc 5, 4, 7).
Dalla lettera di assunzione (doc. 5) risulta che la società convenuta applicava il c.c.n.l. Vigilanza Privata.
Il rapporto tra le parti è regolato anche dal contratto collettivo integrativo regionale (CIR) Piemonte 2009, il cui art. 1 rubricato “Validità e sfera di applicazione” così recita: “il presente contratto collettivo integrativo regionale del Piemonte disciplina, in maniera unitaria il rapporto di lavoro dei dipendenti da istituti di vigilanza privata operanti nella regione
Piemonte. Esso è parte integrante del vigente c.c.n.l. e come tale deve essere applicato, al pari dello stesso, da tutti gli istituti di vigilanza comunque costituiti” (v. docc. 2 e 3).
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L'effettiva applicazione del C.I.R. Piemonte da parte della convenuta risulta provata dall'avvenuta erogazione dei buoni pasto, previsti unicamente dall'art. 19 C.I.R. (v. doc. 4).
Occorre, ora, analizzare separatamente le richieste avanzate dal ricorrente.
1.Pagamento permessi e ferie non fruiti.
L'art 76 C.C.N.L. Vigilanza Privata – nel disciplinare il sistema orario 5+1 applicato al rapporto di lavoro del ricorrente – stabilisce il monte annuo dei permessi maturati da una guardia giurata in n. 20 giornate prevedendo espressamente che “fermo restando l'orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l'abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente articolo e dall'art. 84 (giorni 20)”, come meglio dettagliato dal combinato disposto degli artt. 75 e 84 C.C.N.L.
Quanto alle ferie maturate e non fruite, l'art. 85 C.C.N.L. Vigilanza Privata prevede che il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie