Trib. Monza, sentenza 04/01/2025, n. 17

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 04/01/2025, n. 17
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 17
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 7885/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 7885/2023 promossa
DA
FALLIMENTO B&V S.R.L. (C.F.: 02334920135), in persona del Curatore dott.
Marco Vigna Taglianti, autorizzato con decreto del Giudice Delegato del 9.10.2023, rappresentato e difeso dagli avv. Jacopo Rapisarda (C.F.: [...]) e
Serena Borroni (C.F.: [...]) attore
CONTRO
DISCA S.R.L. (C.F.: 03014770964), con sede legale in Carate Brianza (MB), via
Rivera n. 89, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Delia (C.F.:
[...]) convenuta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse del FALLIMENTO B&V S.R.L.:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare revocato ex articolo 67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 26.080,59, effettuato da B&V s.r.l. e meglio indicato nell'atto di citazione, in favore di Disca s.r.l. o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;

- per l'effetto condannare Disca s.r.l. alla restituzione in favore del AL B&V
s.r.l. della somma di Euro 26.080,59 o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
ciò oltre agli interessi dovuti per legge e alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino alla restituzione effettiva;

- in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione in favore del AL
B&V s.r.l. delle spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge”.
Nell'interesse di DISCA S.R.L.:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in atti, l'infondatezza delle pretese economiche di parte attrice, per mancata sussistenza della scientia decoctionis in capo a Disca S.r.L., e dichiarando, ove occorra, che i pagamenti oggetto di lite sono stati fatti nei “termini d'uso”, conseguentemente e per l'effetto rigettare le domande avversarie con qualsivoglia statuizione.
2) Con vittoria di spese e compensi di causa, da maggiorarsi di Cassa Avvocati, Iva
e Spese Generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il AL B&V s.r.l. ha convenuto in giudizio Disca s.r.l. ed ha domandato ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. la revoca del pagamento di € 26.080,59 effettuato dalla B&V s.r.l. in bonis in favore di Disca
s.r.l. in data 1.4.2019, con conseguente condanna della parte convenuta alla restituzione di tale importo.

2. Il AL ha esposto:
• che, con sentenza del 30.10.2020, il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento della B&V s.r.l.;

• che la sentenza di fallimento era stata preceduta dalla declaratoria di inammissibilità della domanda di omologazione del concordato preventivo presentata in data 16.7.2019 ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.fall.;

• che, in data 1.4.2019, la B&V s.r.l. in bonis aveva effettuato in favore della Disca
s.r.l. un pagamento di € 26.080,59, mediante bonifico avente la causale
pagamenti D.I. 5494/2018 del 23/11/2018 – BeVsrl”;

• che tale pagamento sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 67, comma secondo, l.fall., in quanto:
➢ effettuato nel cd. “periodo sospetto”, ossia nel semestre antecedente al deposito della domanda prenotativa di concordato preventivo;

➢ il creditore, nel momento in cui ha ricevuto il pagamento, era consapevole dello stato di insolvenza in cui si trovava la debitrice, atteso che:
(i) il pagamento è stato ricevuto solo in seguito all'ottenimento di un decreto ingiuntivo relativo a molteplici fatture, anche di modesta entità, rimaste insolute da parecchio tempo, nonché a seguito dell'avvio di una procedura esecutiva presso terzi;

(ii) nel ricorso monitorio depositato da Disca s.r.l., quest'ultima precisava che B&V s.r.l., nell'estate del 2018, aveva domandato una proroga del pagamento dovuto;

(iii) alla data di ricezione del pagamento, risultava iscritta sui beni immobili della B&V s.r.l. una ipoteca giudiziale ed erano stati emessi nei suoi confronti molteplici decreti ingiuntivi.

3. In data 8.2.2024 si è costituita in giudizio Disca s.r.l., la quale ha domandato il rigetto della domanda in ragione dell'insussistenza del requisito della cd. scientia decoctionis, oltre che in ragione del fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato secondo i termini d'uso.
A tal riguardo, la convenuta ha esposto che lo stato di insolvenza in cui si trovava la
B&V s.r.l. non poteva esserle noto in quanto:
• la società debitrice appariva molto solida, atteso che nel 2018 aveva effettuato una grande campagna pubblicitaria tesa ad ampliare la propria clientela e che tale pubblicità si era protratta anche dopo l'effettuazione del pagamento in favore della
Disca s.r.l.;
la società aveva inoltre deliberato un aumento del capitale sociale per
l'importo di € 290.000;

• l'effettuazione dei pagamenti in ritardo rispetto alle scadenze previste costituiva un modus operandi della B&V s.r.l., atteso che anche le due fatture già emesse nei suoi confronti erano state pagate in ritardo. Segnatamente, la fattura n. 416 del
2017, scadente il 24.11.2017 ed avente ad oggetto un importo di € 8.662, venne pagata il 27.11.2017, mentre la fattura n. 499, avente ad oggetto un importo di €
34.648, da pagarsi in due rate di pari importo, di cui la prima scadente in data
28.2.2018, venne pagata per metà in data 6.4.2018. Il pagamento oggetto del presente giudizio, pertanto, dovrebbe in ogni caso considerarsi effettuato “nei termini d'uso” ai sensi dell'art. 67, comma terzo, lett. a), l.fall.;

• la società in quel periodo aveva aperto nuovi punti vendita a Cinisello Balsamo, in via Fulvio Testi n. 172, a Corsico, in via Italia nn. 17/19, e a Bergamo;

• l'importo di € 26.080,59 rappresentava, infatti, il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del punto vendita di Corsico;

• anche i lavori di ristrutturazione del punto vendita di Cinisello Balsamo erano stati pagati dalla B&V s.r.l., la quale aveva compensato il relativo esborso con gli importi dovuti a titolo di canone di locazione alla proprietaria dell'immobile Silco
Immobiliare s.r.l.;

• il pignoramento presso terzi non è stato neanche iscritto a ruolo, in quanto subito dopo la notifica del pignoramento B&V s.r.l. aveva pagato l'intero importo in un'unica soluzione, ancor prima che la banca bloccasse il conto corrente;

• l'avvenuta iscrizione ipotecaria sugli immobili di proprietà della B&V s.r.l. non era nota, in quanto la Disca s.r.l. si era limitata a notificare un pignoramento presso terzi, senza effettuare alcuna ispezione ipotecaria.

4. Nella memoria di cui all'art. 171-ter n. 1 c.p.c. il AL ha rilevato, in particolare, che:
• mentre le fatture n. 416 e 499 erano state pagate rispettivamente con un ritardo di tre e di circa trenta giorni, le fatture oggetto del pagamento effettuato in data

1.4.2019 erano scadute da diversi mesi.
Segnatamente:
➢ la fattura n. 499/2017 (per il restante importo di € 17.324) avrebbe dovuto esser saldata da B&V s.r.l. entro il 31.3.2018;

➢ le fatture n. 54/2018 (di complessivi € 1.830), n. 55/2018 (di complessivi
€ 3675,86) e 56/2018 (di complessivi € 732) avrebbero tutte dovuto esser pagate da B&V s.r.l., per il 50%, il 30.4.2018 e, per il residuo 50%, il
31.5.2018;

➢ la fattura n. 191/2018 (di complessivi € 424,90) avrebbe dovuto esser pagata da B&V s.r.l., per il 50%, il 30.6.2018 e, per il residuo 50%, il
31.7.2018;

• il pagamento non era stato effettuato immediatamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, bensì dopo quasi tre mesi, e dopo che era trascorso un mese dalla notifica del pignoramento presso terzi;

• le aperture dei nuovi punti vendita erano avvenute nel 2017, ossia quasi due anni prima della ricezione del
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