Trib. Bari, sentenza 26/11/2024, n. 4659
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli alla udienza del 26/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 8767/2022 R.G. promossa da:
MO MI, rapp. e dif. dall'avv. DOMENICA SFORZA;
OPPONENTE
Contro
I.N.P.S., rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.08.2022, il ricorrente agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via preliminare
- DICHIARARE la nullità delle ORDINANZE-INGIUNZIONI n.OI-000279848, n.OI-
000288064, n.OI-000305248 e n.OI000305249, per mancata notifica degli avvisi di accertamento INPS, quali atti presupposti indicati con protocolli nn.INPS.0900080/20.0293460 del 20/09/2017, INPS.0900.08/06/2017.0294114 del
25/09/217, INPS.0900.08/06/2017.0294295 del 03/10/2017 e
INPS.0900.08/06/2017.0294224 del 03/10/2017. B) Nel merito - REVOCARE le
ORDINANZE-INGIUNZIONI n. OI-000279848, n. OI-000288064, n.OI-000305248 e
n.OI000305249, in quanto infondate, ingiuste ed illegittime e conseguentemente dichiararle nulle e prive di effetti giuridici. C)
CONDANNARE l'I.N.P.S. al pagamento delle spese e competenze di causa. D) In via meramente subordinata, in caso di mancato accoglimento, si chiede la riduzione delle sanzioni al minimo edittale con compensazione delle spese”.
Si costituiva la parte opposta domandando il rigetto delle avverse pretese.
Alla esito dell'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'ordinanza di ingiunzione nn. OI-00037473, oggetto dell'odierna opposizione, concerne sanzioni amministrative per omissione contributiva per le annualità 2012,2013,2014 e 2015.
Osserva il giudicante che con la odierna opposizione viene impugnata
l'ordinanza ingiunzione con la quale è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per le suddette annualità, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Parte opponente lamenta esclusivamente: 1) l'omessa notifica degli atti di accertamento (atto presupposto) protocollo nn. 1) INPS.0900080/20.0293460 del 20/09/2017, 2)
INPS.0900.08/06/2017.0294114 del 25/09/2017, 3)
INPS.0900.08/06/2017.0294295 del 03/10/2017 e 4)
INPS.0900.08/06/2017.0294224 del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi