Trib. Palermo, sentenza 13/12/2024, n. 902
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5506/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Marinaro Alessandra;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Sansone Giovanni;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: si veda ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 3/12/2024, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n.
3210/2022, emessa da questo Tribunale il 19.07.2022, nei seguenti termini:
“Articolo 1
Il figlio minore (nato a [...] il [...]) resta affidato ad entrambi Per_1
i genitori con domicilio prevalente presso la madre. I genitori, stante la parità
1
dei ruoli, si impegnano a concordare e condividere le decisioni che dovranno essere assunte di volta in volta nell'esclusivo interesse del figlio, ivi comprese quelle riguardanti l'educazione e l'istruzione, con reciproco dovere di informazione sulle questioni che lo riguardano.
ARTICOLO 2
Il sig. corrisponderà in favore della SI.ra , Controparte_1 Parte_2 entro i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma complessiva di € 350,00 Per_1
(eurotrecentocinquanta//00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo verrà corrisposto direttamente al figlio al Per_1 compimento del suo diciottesimo anno di età. Inoltre, entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie,