Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 219

TRIB Cagliari
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Cagliari
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 219
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 219
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa
Rosetti, all'esito dell'odierna udienza ha pronunciato ai sensi dell'art. 429
c.p.c.
la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1283 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili per l'anno 2024, promossa da

CC LE (C.F. [...]), residente in
Pula ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Alghero n.13, presso lo studio dell'avvocato Carlo Amat di San Filippo, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n.647/2024 del
19/02/2024
- attrice
contro
MARGHERITA s.r.l.s. (P.IVA 03870430927), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pula ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Abba n.2, presso lo studio dell'avvocato Mario
Pisano, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: intimazione di sfratto per finito comodato
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
1) Previo accertamento della scadenza del termine, convalidare
l'intimato sfratto e risolvere il contratto di comodato, con apposizione sull'ordinanza di convalida della formula esecutiva;

2) in caso di opposizione si chiede sin da ora che il Giudice voglia emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva ex art. 665 c.p.c., fissando contestualmente e a breve la data di esecuzione del rilascio, con mutamento di rito ai sensi degli articoli 667 e 426 c.p.c., concedendo altresì termine per avviare la mediazione obbligatoria ex art. art 5, comma 1-bis, decreto legislativo n. 28/2010.
3) Il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Nell'interesse di parte convenuta:
in via principale
1) rigettare la richiesta di convalida dell'intimato sfratto per finito comodato e, per l'effetto,
2) ordinare a parte attrice, in assenza di altre cause di risoluzione del contratto previste dalla legge, di rispettare i termini del contratto di comodato richiamato regolarmente registrato fino alla sua naturale scadenza stabilita per la data del 27.11.2039; in via subordinata, anche in parziale accoglimento dell'avversa domanda, nell'ottica della licenza per finito comodato
3) ordinare in via anticipatoria e per il futuro ex art. 657, comma 1
c.p.c., il rilascio dell'immobile de quo per una determinata data nel rispetto delle previsioni contrattuali.
4) Vinte le spese”.

2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, LE UC ha convenuto in giudizio la società Margherita al fine di ottenere la condanna al rilascio dell'immobile sito in Pula, nella via Caprera n.6, concessole in comodato dalla precedente proprietaria.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
- che con contratto del 18/12/2019 RI IS UC aveva concesso in comodato alla società Margherita il locale commerciale sito in Pula nella via Caprera n.6, per la durata di venti anni;

- che in data 27/11/2023 l'attrice aveva stipulato un contratto di mantenimento con RI IS UC, registrato in Cagliari in data 29/11/2023, in forza del quale quest'ultima le aveva ceduto la piena proprietà del locale commerciale sito in Pula, nella via
Caprera n.6;
- che in forza del contratto di compravendita aveva il diritto di far cessare il godimento del bene da parte del comodatario, ottenendo così il godimento pieno del bene acquistato;

- che le disposizioni di cui all'art. 1599 c.c., per il loro carattere eccezionale, non sono estensibili a rapporti diversi dalla locazione;

- che in data 19/12/2023 l'attrice aveva comunicato alla società Margherita lo scioglimento del contratto di comodato e la aveva invitata al rilascio dell'immobile entro il termine di 15 giorni.
Tanto premesso, considerato che la società Margherita non le aveva consegnato l'immobile, LE UC ha agito in giudizio al fine di ottenere la disponibilità del locale commerciale.
___
La società Margherita
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