Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/12/2024, n. 1646

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/12/2024, n. 1646
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 1646
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

r.g. 3055/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 28.11.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3055/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( - avv. ODIERNA UGO Parte_1 C.F._1
( );
avv. LEPERINO ALFONSO C.F._2
( );
C.F._3
RICORRENTE

E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
VERDEROSA GUIDO ( ;
C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di essere dipendente della azienda sanitaria convenuta con mansioni di collaboratore professionale sanitario-infermiere e di essere sottoposto a turni di lavoro sia diurni che notturni. Rilevava che, durante la fruizione delle ferie annuali, non aveva percepito l'indennità giornaliera di turno, che aveva integrato in modo continuativo, predeterminato e non occasionale la sua retribuzione. Pertanto, esposti i motivi in diritto, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento delle relative differenze retributive, del valore di € 4,49 giornalieri da luglio 2019 sino a dicembre 2022 e di € 2,07 per il periodo successivo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con apposita memoria difensiva depositata, concludendo come in atti e ribadendo che l'indennità in questione spettava ai dipendenti per le sole giornate di effettivo servizio.
Va, in primo luogo, riportato il ragionamento tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13425/19;
nello stesso senso,
Cass. n. 20216/22;
Cass. n. 13932/24), che il decidente ritiene di condividere pienamente.
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: «Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite»;
art. 2109, comma 2, c.c.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del d.lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile : « [...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue: «1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]». Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il
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medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22;
del 29 novembre Per_1 Per_2 Per_ Per_ 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: «[...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata);
ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto
«a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio 2009, e CP_2 altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, Per_6
C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To. He, C-385/17, punto
24).
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