Trib. Paola, sentenza 05/01/2025, n. 19
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Testo completo
N. 985/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnati ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
tra
LI SC (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela
INCUTTO (C.F. [...])
- attrice -
contro
COMUNE di GUARDIA ON (C.F. 00263580789)
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 26.7.2022, LI
SC ha convenuto il COMUNE di GUARDIA ON, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di € 46.121,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di responsabilità ex art. 2051 cod. civ, quale risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni derivate dalla caduta a causa di buca stradale il 9.8.2021.
Ha dedotto, in particolare, che:
- in data 9.8.2021, alle ore 22:15 circa, mentre transitava a piedi lungo la via Doria, sul lungomare di Guardia MO (CS), all'altezza di circa 50 m verso nord dal “Lido
Carnevale”, era caduta in una buca di notevole grandezza insistente sul lato della strada e del marciapiede, poco visibile in ragione della scarsa illuminazione;
- era stata accompagnata con mezzo privato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Paola (CS), ove le veniva diagnosticata “Frattura a decorso spiroide pluriframmentaria del malleolo peroneale. Plurime rime fratturative, lievemente scomposta, del malleolo tibiale mediale. Frattura del malleolo tibiale posteriore”, per cui era sottoposta ad intervento chirurgico per “riduzione e stabilizzazione con filo di K, vite e apparecchio gessato non da carico” in data 13.8.2021;
- era guarita con postumi come da CTP allegata (inabilità temporanea totale di 60 giorni, inabilità temporanea parziale di 96 giorni;
invalidità permanente nella misura dell'11%;
spese sostenute per € 693,00);
1.2. – Il COMUNE di GUARDIA ON è rimasto contumace.
1.3. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di
NT NN (udienza del 21.12.2023), oltre che nell'espletamento di CTU medico-legale
(cfr. relazione definitiva, a firma del dott. Vincenzo BIANCO, depositata il 2.4.2024).
2. – Ciò posto, la domanda è fondata.
2.1. – Invero – ancorché non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez. III, 20.2.2006, n. 3651;
Sez. III, 27.6.2016, n.
13222;
Sez. III, 9.6.2016, n. 11802;
Sez. III, Ordinanza n. 11096 del 10.6.2020;
Sez. III, Ordinanza
n. 8811 del 12.5.2020) –, la Terza Sezione della Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478,
2
2479, 2480, 2481, 2482, 2483 dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnati ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
tra
LI SC (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela
INCUTTO (C.F. [...])
- attrice -
contro
COMUNE di GUARDIA ON (C.F. 00263580789)
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 26.7.2022, LI
SC ha convenuto il COMUNE di GUARDIA ON, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di € 46.121,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di responsabilità ex art. 2051 cod. civ, quale risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni derivate dalla caduta a causa di buca stradale il 9.8.2021.
Ha dedotto, in particolare, che:
- in data 9.8.2021, alle ore 22:15 circa, mentre transitava a piedi lungo la via Doria, sul lungomare di Guardia MO (CS), all'altezza di circa 50 m verso nord dal “Lido
Carnevale”, era caduta in una buca di notevole grandezza insistente sul lato della strada e del marciapiede, poco visibile in ragione della scarsa illuminazione;
- era stata accompagnata con mezzo privato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Paola (CS), ove le veniva diagnosticata “Frattura a decorso spiroide pluriframmentaria del malleolo peroneale. Plurime rime fratturative, lievemente scomposta, del malleolo tibiale mediale. Frattura del malleolo tibiale posteriore”, per cui era sottoposta ad intervento chirurgico per “riduzione e stabilizzazione con filo di K, vite e apparecchio gessato non da carico” in data 13.8.2021;
- era guarita con postumi come da CTP allegata (inabilità temporanea totale di 60 giorni, inabilità temporanea parziale di 96 giorni;
invalidità permanente nella misura dell'11%;
spese sostenute per € 693,00);
1.2. – Il COMUNE di GUARDIA ON è rimasto contumace.
1.3. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di
NT NN (udienza del 21.12.2023), oltre che nell'espletamento di CTU medico-legale
(cfr. relazione definitiva, a firma del dott. Vincenzo BIANCO, depositata il 2.4.2024).
2. – Ciò posto, la domanda è fondata.
2.1. – Invero – ancorché non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez. III, 20.2.2006, n. 3651;
Sez. III, 27.6.2016, n.
13222;
Sez. III, 9.6.2016, n. 11802;
Sez. III, Ordinanza n. 11096 del 10.6.2020;
Sez. III, Ordinanza
n. 8811 del 12.5.2020) –, la Terza Sezione della Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478,
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2479, 2480, 2481, 2482, 2483 dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa
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