Trib. Milano, sentenza 12/07/2024, n. 2428
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Testo completo
N.4046/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa
da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
con gli Avv.ti NERI L., GUARISO A. e VENINI L.
RICORRENTI contro
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. FILOSTI V.
RESISTENTE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTI CONTUMACI
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 27/04/2023, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inquadrato, Parte_1 dall'1.4.2018 al 31.3.2022 (ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia), nel
livello 4S del ovvero, in subordine, nel livello 4J Organizzazione_1
del CCNL citato;
b) accertare e dichiarareche il tempo dedicato dai ricorrenti alla vestizione e alla svestizione degli indumenti da lavoro è da considerarsi orario di lavoro e che, in ogni caso, deve essere retribuito ai ricorrenti come lavoro straordinario (ovvero, in subordine, come lavoro ordinario);
c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti e Parte_1 Parte_3
percepire la retribuzione, maggiorata ex art. 13del CCNL Trasporto
[...]
per il lavoro straordinario svolto dall'1.4.2018 al 31.3.2022 (ovvero per il Org_1
diverso periodo ritenuto di giustizia) secondo gli orari indicati in ricorso;
d) condannare . in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 CP_1
tempore, a pagare, per i titoli di cui sopra ovvero, in subordine, a titolo risarcitorio:
- al sig. somma lorda di € 12.814,64(di cui € 883,77a titolo di TFR) Parte_4
ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
- al sig. somma lordadi € 6.151,52(di cui € 424,24a titolo di TFR) Parte_5
ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate,salvo miglior calcolo ed eventualeCTU contabile;
e) accertare e dichiarare, per quanto occorra, che tra Controparte_3 [...]
è intercorso un contratto di Controparte_5 Controparte_6
appalto/sub-appaltodall'1.4.2018 sino al 31.3.2022 (ovvero per il diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa), avente ad oggetto le attività svolte dai ricorrenti, come descritte in ricorso;
f) in persona dei CP_7 CP_3 Controparte_5
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare ai ricorrenti, in solido tra loro e in solido con ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 Controparte_1 ovvero, in subordine, dell'art. 1676 cod. civ., le somme di cui al precedente punto d),
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ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
i costituiva in giudizio, chiedendo: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare che, per le mansioni svolte ed il grado di autonomia e responsabilità, la ha correttamente inquadrato il Sig. CP_1 Pt_1
- Accertare e dichiarare che il ricorrente non aveva né autonomia né capacità adeguate
a svolgere attività riconducibili al livello 4S (oggi 4°) – chiesto in principalità – e/o 4
– chiesto in subordine ai sensi delle declatorie del CCNL Logistica trasporto e Per_1
spedizione merci;
- Accertare e dichiarare che la ha sempre correttamente retribuito tutte le ore CP_1
prestate dai ricorrenti;
- Accertare e dichiarare che non vi era “eterodirezione” da parte della e per CP_1
l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di “tempo tuta”;
Per l'effetto di quanto accertato
- Rigettare integralmente la domanda dei ricorrenti poiché priva di ogni fondamento nel merito, in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge
IN VIA SUBORDINATA E IN OGNI CASO;
nella denega, non creduta, ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- Accertare e dichiarare quale sia l'effettivo livello di inquadramento a cui ha diritto il
Sig. in base al suo reale grado di esperienza, capacità e autonomia che Pt_1
emergerà nel corso di causa valutati tempo per tempo dal 1 aprile 2018, o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa, e fino alla data di cessazione del contratto di lavoro con ;
CP_1
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- Accertare e dichiarare il tempo effettivo che i ricorrenti impiegavano per le operazioni di vestizione e svestizione dei DPI esclusivamente forniti dalla e non CP_1
anche quei capi di abbigliamento non obbligatori;
- Dopo aver accertato e dichiarato l'effettivo “tempo tuta”, accertare e dichiarare la quantità delle eventuali ore prestate dai ricorrenti a tale titolo da retribuire come lavoro ordinario e quella da retribuire come lavoro straordinario così come previsto dal CCNL Logistica, sezione Cooperative;
- Accertare e dichiarare che, ai sensi del regolamento interno di , le ore di lavoro CP_1 straordinario non concorrono ai fini del computo del TFR”
Il tutto con compensazione di spese di lite tra le parti.
Pur regolarmente citate, e Controparte_3 Controparte_2
non si costituivano in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta ed escussione orale di quattro testimoni, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Con il presente giudizio i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
intendono rivendicare, nei confronti della datrice di lavoro Controparte_1
i propri diritti vantati a titolo di differenze retributive maturate a titolo di
[...]
tempo di vestizione, nonché, limitatamente al ricorrente di inquadramento Pt_1
contrattuale superiore.
I ricorrenti hanno allegato di essere stati assunti alle dipendenze di Controparte_1
a decorrere dall'1.4.2018, entrambi con qualifica di operaio e inquadramento
[...]
nel 5° livello del presso il magazzino Organizzazione_1 [...]
, sito a Casaletto Lodigiano (LO), in via Sant'Angelo n. 15, adibiti alle attività CP_8
di trasporto, deposito, movimentazione e distribuzione merci di natura alimentare, nonché di gestione ed esercizio di stabilimenti frigoriferi.
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Secondo le prospettazioni attoree, per tutta la durata del suddetto rapporto di lavoro, intercorso tra l'1.4.2018 e il 31.3.2022, ha svolto l'attività di “spuntatore” e di Pt_1
addetto allo scarico della merce, mentre esclusivamente di addetto al Pt_2
carico/scarico della merce.
Entrambi i ricorrenti prestavano attività lavorativa per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, per un totale di quaranta ore. Tuttavia, mentre lavorava dalle Pt_1 ore 8:00 sino alle 17:00, con un'ora di pausa non retribuita dalle ore 12:00 alle ore
13:00, diversamente, prestava attività dalle 17:00 sino alle ore 1:30 del giorno Pt_2
successivo, con trenta minuti di pausa non retribuita dalle ore 22:30 alle ore 23:00.
Le questioni giuridiche oggetto del presente giudizio sono state già affrontate dal
Tribunale di Milano Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento iscritto al n.
4182/2023 R.G.L. proposto da altri lavoratori, colleghi degli odierni ricorrenti, nei confronti delle medesime parti convenute. Le considerazioni svolte nella sentenza del
26 luglio 2023 che ha definito il suddetto giudizio, essendo pienamente condivise dallo scrivente magistrato sia nella ricostruzione in fatto che nelle ragioni giuridiche espresse, sono da intendersi di seguito integralmente trascritte e richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
3. Ciò brevemente premesso, nell'esame delle questioni poste dall'atto introduttivo pare opportuno muovere dalla domanda di inquadramento superiore svolta da
[...]
– poiché la corretta individuazione del livello e del trattamento retributivo Pt_1
lui spettanti costituisce presupposto fattuale e logico anche ai fini della quantificazione delle differenze eventualmente dovute in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento del tempo tuta.
Sotto un profilo di ordine generale, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta, dalla
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individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini” (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 novembre
2000, n. 14973;
cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 26 marzo 2003, n. 4508);
in particolare, “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative”(Cass.
Civ., Sez. Lav., 1 settembre 2004, n. 17561;
cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 24 marzo
2004, n. 5942).
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive
è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento