Trib. Como, sentenza 06/02/2024, n. 140
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Testo completo
R.G. N. 123/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 06/02/2024, sono presenti:
per LE ES e NA SO, l'avv. Elisa Barone;
per BARCLAYS BANK IRELAND PLC, l'avv. Manuela Caccialanza.
L'avv. Barone precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate telematicamente ed insistendo per la nomina di un CTU, anche al fine di meglio valutare la trasparenza delle clausole contrattuali. Precisa che gli attori sono del tutto privi di qualsiasi propensione al rischio e che la controparte, in sede di conclusione del contratto, avrebbe quantomeno dovuto valutare la circostanza prima di sottoporre loro un prodotto dal carattere parzialmente aleatorio, che si discosta dal piano di ammortamento. Osserva infine che gli attori stanno pagando regolarmente la rata così come risultante da detto piano di ammortamento, ma per loro sta diventando insostenibile il pagamento dell'indicizzazione periodica che viene richiesta loro mese per mese.
L'avv. Caccialanza precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate in data 26.01.2024. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte attrice in allegato alle note conclusionali, avendo quest'ultima depositato una relazione tardiva, poiché depositata oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie, e sottratta al contraddittorio processuale. Rileva peraltro che nella stessa gli attori hanno introdotto delle questioni ulteriori, mai sollevate nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Chiede pertanto dichiararsi l'inammissibilità di tale documento. Nel merito, evidenzia che l'informativa contrattuale e precontrattuale era sufficientemente chiara e che le
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clausole erano comprensibili da parte di consumatori di livello medio. Contesta che gli attori stiano pagando una rata più alta di quella prevista dal piano di ammortamento e che tale circostanza, genericamente dedotta da controparte, non è comunque documentata.
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 16 R.G. N. 123/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 123/2022 vertente
TRA
ES LE (C.F. [...]) e SO NA (C.F.
[...]), entrambi elettivamente domiciliati in Como, piazza Perretta n. 8, presso lo studio dell'avv. Elisa Barone, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Valerio
Ruggiero, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attori –
E
BARCLAYS BANK IRELAND PLC (C.F. 10508010963), in persona del procuratore speciale avv. Gabriele Galeani, elettivamente domiciliata in Como, via Volta n. 77, presso lo studio dell'avv. Alessandro Patelli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. Alessandro Villani, all'avv. Loris Bovo e all'avv.
Manuela Caccialanza;
- Convenuta -
Conclusioni delle parti:
pagina 3 di 16 Per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito: accertare come gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo fondiario n. 13104 di rep., n. 8685 di racc. del 19 giugno 2007 stipulato fra BA
BA LC e la Sig.ra NN NS ed il Sig. SI IN, data la loro formulazione non chiara e trasparente, in quanto scarsamente intellegibile per i mutuatari, violano il disposto di cui all'art. 35, comma 1, cod. cons. e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo fondiario n. 13104 di rep., n. 8685 di racc. del 19 giugno 2007, rideterminando l'esatto dare/avere tra le parti, con applicazione, in virtù della dichiarata nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis, del tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. e/o comunque altro tasso ritenuto applicabile e più favorevole ai mutuatari, considerando che i predetti mutuatari, oltre somme per indicizzazioni, hanno corrisposto a titolo di interessi alla data del
21.01.2024 la somma di €. 89.964,95 in via istruttoria: ammettersi CTU Tecnico-contabile affinché lo stesso dica se nella fattispecie, dall'esame delle caratteristiche contrattuali, sia rilevabile (come rilevato dai consulenti tecnici di parte) anatocismo e/o costo occulto per indeterminatezza della pattuizione e violazione normativa civilistica (artt. 1175-1176-1322-
1325-1419-1421 C.C.) e della normativa speciale (art. 17-125 Tub) ed indichi il saldo ricalcolato a seguito di rilevate anomalie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare l'inammissibilità della questione avente ad oggetto l'asserita presenza di un “prodotto finanziario” nel contratto di mutuo stipulato tra le parti, introdotta dai Signori SI IN e NN NS in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c., per le ragioni esposte in atti;
NEL MERITO - Respingere integralmente le domande formulate dai Signori SI IN e NN NS nei confronti di BA BA Ireland LC, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atti, ivi compresa la prescrizione;
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza”. pagina 4 di 16 Oggetto: Contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 8.01.2022, SI IN e NN NS convenivano in giudizio BA BA Ireland PLC, deducendo la nullità del contratto di mutuo fondiario dagli stessi stipulato in data 18.06.2007, per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, T.U.B., nonché delle clausole contenute agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis di detto contratto, per violazione dell'art. 35, comma 1, cod. cons., chiedendo, per l'effetto, di condannare la controparte alla restituzione di quanto da loro versato, a titolo di interessi, in esecuzione del contratto, per un totale di € 84.455,63, ovvero della maggiore o minore somma provata in corso di causa.
A sostegno delle domande svolte, gli attori deducevano che: in data 28.07.2005, essi attori avevano acquistato un immobile sito nel Comune di Cadorago, via Ariosto n. 2/A, al prezzo di €
182.000,00 e contraendo contestualmente un mutuo di € 175.000,00, con NE BA, assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile compravenduto;
successivamente, il 18.06.2007, gli stessi attori avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario con BA BA Ireland PLC, per il complessivo importo di € 170.000,00, da rimborsare in 20 anni e assistito da garanzia ipotecaria sul medesimo immobile compravenduto;
l'importo mutuato era stato impiegato per estinguere il mutuo contratto con NE;
la somma mutuata di € 170.000,00 era stata indicizzata al franco svizzero, al tasso convenzionale di cambio di 1,6749 x 1 euro;
era inoltre stata prevista l'apertura di un deposito fruttifero per le operazioni di conguaglio positivo o negativo;
in caso di estinzione anticipata del mutuo, il capitale sarebbe stato restituito con calcolo in franchi svizzeri, in base al tasso di cambio convenzionale, con successiva conversione in euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno del rimborso;
nel corso del rapporto, i mutuatari avevano corrisposto alla convenuta la somma di € 165.000,00, saldando n. 150 rate da € 1.102,65 ciascuna;
in data 21.09.2020, su richiesta degli attori, BA aveva trasmesso loro un conteggio
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informativo per l'estinzione anticipata del mutuo, calcolato fino al 31.12.2019, dal quale risultava tuttavia che il capitale residuo era pari ad € 82.000,42 e che la rivalutazione era di € 45.858,99, sicché il conto di deposito presentava un saldo negativo ed ammontava a - € 4.021,78;
pertanto, la somma che gli attori avrebbero dovuto versare, per l'estinzione anticipata, era di € 125.149,18.
Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto, gli attori concludevano come sopra riportato, chiedendo in subordine di rideterminare i tassi di interesse dovuti ex art. 1284 c.c.
Evidenziavano, infatti, sotto il profilo della violazione dell'art. 38, comma 2, T.U.B., che il mutuo fondiario era stato concesso da BA per l'importo di € 170.000,00 ed era assistito da ipoteca su un immobile acquistato al prezzo di € 182.000,00, sicché era stato stipulato per una somma pari al 93% del valore dell'immobile, sforando il limite massimo di finanziabilità ed incorrendo nella sanzione della nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c.
In ordine al meccanismo di “doppia indicizzazione”, contemplato dagli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del contratto, deducevano invece che lo stesso mancava della necessaria chiarezza e trasparenza, ponendosi in contrasto con l'art. 35, comma 1, cod. cons., e che tale circostanza era stata peraltro accertata dall'A.G.C.M., con provvedimento n. 27214/2018, al quale va attribuito valore di prova privilegiata nel giudizio civile tra consumatore e professionista.
Infine, evidenziavano gli attori l'indeterminatezza del tasso d'interesse applicato nel corso del rapporto, la nullità delle pattuizioni in materia di capitalizzazione degli interessi, per violazione dell'art. 1283 c.c., stante la pattuizione del c.d. ammortamento alla francese e la non conformità dei tassi applicati al AE
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 06/02/2024, sono presenti:
per LE ES e NA SO, l'avv. Elisa Barone;
per BARCLAYS BANK IRELAND PLC, l'avv. Manuela Caccialanza.
L'avv. Barone precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate telematicamente ed insistendo per la nomina di un CTU, anche al fine di meglio valutare la trasparenza delle clausole contrattuali. Precisa che gli attori sono del tutto privi di qualsiasi propensione al rischio e che la controparte, in sede di conclusione del contratto, avrebbe quantomeno dovuto valutare la circostanza prima di sottoporre loro un prodotto dal carattere parzialmente aleatorio, che si discosta dal piano di ammortamento. Osserva infine che gli attori stanno pagando regolarmente la rata così come risultante da detto piano di ammortamento, ma per loro sta diventando insostenibile il pagamento dell'indicizzazione periodica che viene richiesta loro mese per mese.
L'avv. Caccialanza precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate in data 26.01.2024. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte attrice in allegato alle note conclusionali, avendo quest'ultima depositato una relazione tardiva, poiché depositata oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie, e sottratta al contraddittorio processuale. Rileva peraltro che nella stessa gli attori hanno introdotto delle questioni ulteriori, mai sollevate nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Chiede pertanto dichiararsi l'inammissibilità di tale documento. Nel merito, evidenzia che l'informativa contrattuale e precontrattuale era sufficientemente chiara e che le
pagina 1 di 16
clausole erano comprensibili da parte di consumatori di livello medio. Contesta che gli attori stiano pagando una rata più alta di quella prevista dal piano di ammortamento e che tale circostanza, genericamente dedotta da controparte, non è comunque documentata.
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 16 R.G. N. 123/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 123/2022 vertente
TRA
ES LE (C.F. [...]) e SO NA (C.F.
[...]), entrambi elettivamente domiciliati in Como, piazza Perretta n. 8, presso lo studio dell'avv. Elisa Barone, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Valerio
Ruggiero, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attori –
E
BARCLAYS BANK IRELAND PLC (C.F. 10508010963), in persona del procuratore speciale avv. Gabriele Galeani, elettivamente domiciliata in Como, via Volta n. 77, presso lo studio dell'avv. Alessandro Patelli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. Alessandro Villani, all'avv. Loris Bovo e all'avv.
Manuela Caccialanza;
- Convenuta -
Conclusioni delle parti:
pagina 3 di 16 Per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Nel merito: accertare come gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo fondiario n. 13104 di rep., n. 8685 di racc. del 19 giugno 2007 stipulato fra BA
BA LC e la Sig.ra NN NS ed il Sig. SI IN, data la loro formulazione non chiara e trasparente, in quanto scarsamente intellegibile per i mutuatari, violano il disposto di cui all'art. 35, comma 1, cod. cons. e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo fondiario n. 13104 di rep., n. 8685 di racc. del 19 giugno 2007, rideterminando l'esatto dare/avere tra le parti, con applicazione, in virtù della dichiarata nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis, del tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. e/o comunque altro tasso ritenuto applicabile e più favorevole ai mutuatari, considerando che i predetti mutuatari, oltre somme per indicizzazioni, hanno corrisposto a titolo di interessi alla data del
21.01.2024 la somma di €. 89.964,95 in via istruttoria: ammettersi CTU Tecnico-contabile affinché lo stesso dica se nella fattispecie, dall'esame delle caratteristiche contrattuali, sia rilevabile (come rilevato dai consulenti tecnici di parte) anatocismo e/o costo occulto per indeterminatezza della pattuizione e violazione normativa civilistica (artt. 1175-1176-1322-
1325-1419-1421 C.C.) e della normativa speciale (art. 17-125 Tub) ed indichi il saldo ricalcolato a seguito di rilevate anomalie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare l'inammissibilità della questione avente ad oggetto l'asserita presenza di un “prodotto finanziario” nel contratto di mutuo stipulato tra le parti, introdotta dai Signori SI IN e NN NS in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c., per le ragioni esposte in atti;
NEL MERITO - Respingere integralmente le domande formulate dai Signori SI IN e NN NS nei confronti di BA BA Ireland LC, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atti, ivi compresa la prescrizione;
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza”. pagina 4 di 16 Oggetto: Contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 8.01.2022, SI IN e NN NS convenivano in giudizio BA BA Ireland PLC, deducendo la nullità del contratto di mutuo fondiario dagli stessi stipulato in data 18.06.2007, per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, T.U.B., nonché delle clausole contenute agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis di detto contratto, per violazione dell'art. 35, comma 1, cod. cons., chiedendo, per l'effetto, di condannare la controparte alla restituzione di quanto da loro versato, a titolo di interessi, in esecuzione del contratto, per un totale di € 84.455,63, ovvero della maggiore o minore somma provata in corso di causa.
A sostegno delle domande svolte, gli attori deducevano che: in data 28.07.2005, essi attori avevano acquistato un immobile sito nel Comune di Cadorago, via Ariosto n. 2/A, al prezzo di €
182.000,00 e contraendo contestualmente un mutuo di € 175.000,00, con NE BA, assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile compravenduto;
successivamente, il 18.06.2007, gli stessi attori avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario con BA BA Ireland PLC, per il complessivo importo di € 170.000,00, da rimborsare in 20 anni e assistito da garanzia ipotecaria sul medesimo immobile compravenduto;
l'importo mutuato era stato impiegato per estinguere il mutuo contratto con NE;
la somma mutuata di € 170.000,00 era stata indicizzata al franco svizzero, al tasso convenzionale di cambio di 1,6749 x 1 euro;
era inoltre stata prevista l'apertura di un deposito fruttifero per le operazioni di conguaglio positivo o negativo;
in caso di estinzione anticipata del mutuo, il capitale sarebbe stato restituito con calcolo in franchi svizzeri, in base al tasso di cambio convenzionale, con successiva conversione in euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno del rimborso;
nel corso del rapporto, i mutuatari avevano corrisposto alla convenuta la somma di € 165.000,00, saldando n. 150 rate da € 1.102,65 ciascuna;
in data 21.09.2020, su richiesta degli attori, BA aveva trasmesso loro un conteggio
pagina 5 di 16
informativo per l'estinzione anticipata del mutuo, calcolato fino al 31.12.2019, dal quale risultava tuttavia che il capitale residuo era pari ad € 82.000,42 e che la rivalutazione era di € 45.858,99, sicché il conto di deposito presentava un saldo negativo ed ammontava a - € 4.021,78;
pertanto, la somma che gli attori avrebbero dovuto versare, per l'estinzione anticipata, era di € 125.149,18.
Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto, gli attori concludevano come sopra riportato, chiedendo in subordine di rideterminare i tassi di interesse dovuti ex art. 1284 c.c.
Evidenziavano, infatti, sotto il profilo della violazione dell'art. 38, comma 2, T.U.B., che il mutuo fondiario era stato concesso da BA per l'importo di € 170.000,00 ed era assistito da ipoteca su un immobile acquistato al prezzo di € 182.000,00, sicché era stato stipulato per una somma pari al 93% del valore dell'immobile, sforando il limite massimo di finanziabilità ed incorrendo nella sanzione della nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c.
In ordine al meccanismo di “doppia indicizzazione”, contemplato dagli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del contratto, deducevano invece che lo stesso mancava della necessaria chiarezza e trasparenza, ponendosi in contrasto con l'art. 35, comma 1, cod. cons., e che tale circostanza era stata peraltro accertata dall'A.G.C.M., con provvedimento n. 27214/2018, al quale va attribuito valore di prova privilegiata nel giudizio civile tra consumatore e professionista.
Infine, evidenziavano gli attori l'indeterminatezza del tasso d'interesse applicato nel corso del rapporto, la nullità delle pattuizioni in materia di capitalizzazione degli interessi, per violazione dell'art. 1283 c.c., stante la pattuizione del c.d. ammortamento alla francese e la non conformità dei tassi applicati al AE
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