Trib. Udine, sentenza 28/05/2024, n. 624
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1164/2020 R.G. promossa con atto di citazione dd.
18.03.2020
DA
EL FT FI – rappresentata e difesa dall'avv. SAGLIOCCA
SALVATORE attore
CONTRO
LU NI – rappresentata e difesa dall'avv. COMAND STEFANO convenuta avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 15.01.2024:
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Udine:
Nel merito:
a) riconoscere all'attrice FI EL FT ex art. 540 Cod.Civ. il diritto di abitazione sulla casa di JA, via Scjandelar n. 14 e quello di uso sui beni che arredano la stessa;
b) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sorta tra le parti in virtù della successione legittima di NI OL sui beni indicati al § 6 dell'atto introduttivo del giudizio;
c) procedere alla divisione della casa di JA, via Scjandelar n. 14 (lett. a § 6 citazione) e dei beni mobili che l'arredano (lett. g § 6 citazione) con assegnazione in proprietà esclusiva all'attrice FI EL FT e con addebito dell'eccedenza ex art. 720 Cod.Civ. a favore della coerede NI LU
1 subordinatamente al riconoscimento del diritto di abitazione e d'uso a favore della prima;
in caso contrario, attesa la non comoda divisibilità della casa, procedere alla divisione secondo le modalità di cui all'art. 720 Cod.Civ., disponendo la vendita della casa ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e la ripartizione del ricavato a favore delle coeredi in ragione delle rispettive quote e la divisione in natura dei beni mobili che l'arredano
d) procedere alla divisione degli ulteriori beni ereditari (§ 6 lett. b-c-d-e-f citazione) secondo le modalità di cui all'art. 720 Cod.Civ. e, attesa la non comoda divisibilità del negozio di via JA, via Santo Stefano ed l'inopportuna divisione in natura dei terreni di JA, disponendone la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e la ripartizione del ricavato a favore delle coeredi in ragione delle rispettive quote ex art. 581 Cod.Civ.;
e) Condannare la convenuta a rifondere le spese di lite, comprese quelle di
C.T.U., C.T.P. e quelle del procedimento di mediazione;
In via istruttoria,
- disporre la riconvocazione del C.T.U. per la formazione del progetto divisionale;
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito: previo accertamento dell'insussistenza del diritto di abitazione della signora IA per le ragioni esplicitate e determinazione della massa da dividersi, con collazione delle donazioni indirette effettuate dal de cuius, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria in morte di DO
LE con conseguente divisione e formazione degli assegni spettanti a ciascun erede.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
- ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla parte narrativa del presente atto, qui da intendersi per ricapitolate con il prefisso “Esser vero che”. Testi riservati;
- disporsi C.T.U. tecnica al fine di individuare l'asse ereditario del de cuius, con riunione fittizia delle donazioni effettuate;
procedere, quindi, alla stima ed alla divisione dei beni con formazione degli assegni da attribuirsi a ciascun erede;
- ordinarsi alla controparte ovvero a Assifriuli Group s.a.s. corrente in Udine
2 l'esibizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. della documentazione concernente polizza di assicurazione sulla vita sottoscritta dal sig. DO LE.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con atto dd. 18.03.2020 la sig.ra IA conveniva in giudizio la sig.ra DO, figlia del coniuge DO LE, deceduto in data 28.07.2018, nata da un precedente matrimonio, per ottenere l'accertamento del proprio diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sulla casa di JA (UD) via Scjandelar n. 14 e di uso sui beni che l'arredano, nonché per dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di DO LE, con divisione dei beni ed assegnazione ex art. 720 c.c. della casa di JA in proprio favore.
Si costituiva in giudizio la convenuta, aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria in morte del padre, ma contestando il diritto di abitazione rivendicato dall'attrice sulla casa di JA e chiedendo l'accertamento di eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius.
II) Alla prima udienza sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. La causa è stata istruita mediante assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e di prove testimoniali. In seguito, è stato dato ingresso ad una consulenza tecnica d'ufficio. All'esito, il giudice istruttore con ordinanza dd. 23.11.2023 formulava alle parti una proposta conciliativa. Tale proposta veniva accettata dalla parte convenuta, rifiutata, invece, da parte attrice. Quindi, all'udienza del 15.01.2024 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice, concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
III)-a
Anzitutto, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di accertamento del diritto di abitazione della casa familiare di via Scjandelar n. 14 ed uso degli arredi ivi presenti in favore dell'attrice, sig.ra IA, per le ragioni che seguono.
Vi sono, infatti, nella fattispecie in esame, plurime circostanze indiziarie, gravi, precise e concordanti, idonee a far ritenere che la casa di JA, via Scjandelar n.
14 (ereditata dal defunto sig. DO LE dalla zia DO RU, deceduta il
23.08.2014-doc. 20 att.), fosse, al momento dell'apertura della successione per cui è causa (28.07.2018-doc.3 att.), il prevalente centro di aggregazione degli affetti, interessi e consuetudini della coppia IA-DO, unita in matrimonio poco tempo prima, in data 06.07.2018 (doc.
1-2 att.).
3
Anzitutto, i coniugi risultavano già iscritti da tempo all'anagrafe presso
l'immobile anzidetto: l'attrice dal 03.05.2014 (occupandosi dell'assistenza della sig.ra DO RU, precedente proprietaria dell'abitazione) ed il de cuius dal
18.09.2015 (docc. 19, 21, 22 att.).
Sono state, poi, prodotte in atti diverse fatture delle utenze di energia elettrica, gas ed acqua intestate al de cuius residente a[...] riferite agli anni 2017 e 2018 (docc. 23, 24, 26 att.): sul valore indiziario di tali documenti, si dirà meglio in seguito.
Ancora, DO LE è deceduto a causa di un malore improvviso (crisi respiratoria) che lo coglieva alle ore 5:45 del mattino del 28.07.2018, mentre si trovava nell'abitazione di via Scjandelar n. 14 insieme alla moglie: i soccorsi erano intervenuti alle ore 06:12 proprio presso il suddetto immobile (teste
RD LA e doc. 40 att.).
Ciò premesso, va chiarito che, ai fini del riconoscimento, nel caso di specie, del diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c., a poco o a nulla rileva accertare se
e quanto la casa di via Scjandelar fosse stata effettivamente frequentata dai sigg.
IA e DO prima del matrimonio (6.7.2018), essendo, invece, essenziale stabilire se essa fosse, al momento del decesso del marito (28.7.2018), il luogo individuato dai coniugi come centro prevalente dei loro interessi ed affetti: ciò tenendo in debita considerazione la particolarmente breve durata della vita matrimoniale.
Al riguardo, è ben vero che, come sostiene la convenuta, non può ritenersi provato che la coppia, prima di sposarsi, avesse alloggiato in via esclusiva o anche solo prevalente, con continuità ed in modo abituale, presso la casa di via
Scjandelar n. 14 a partire dal 2014, ossia dalla morte della sig.ra DO RU
(23.08.2014),
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1164/2020 R.G. promossa con atto di citazione dd.
18.03.2020
DA
EL FT FI – rappresentata e difesa dall'avv. SAGLIOCCA
SALVATORE attore
CONTRO
LU NI – rappresentata e difesa dall'avv. COMAND STEFANO convenuta avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 15.01.2024:
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Udine:
Nel merito:
a) riconoscere all'attrice FI EL FT ex art. 540 Cod.Civ. il diritto di abitazione sulla casa di JA, via Scjandelar n. 14 e quello di uso sui beni che arredano la stessa;
b) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sorta tra le parti in virtù della successione legittima di NI OL sui beni indicati al § 6 dell'atto introduttivo del giudizio;
c) procedere alla divisione della casa di JA, via Scjandelar n. 14 (lett. a § 6 citazione) e dei beni mobili che l'arredano (lett. g § 6 citazione) con assegnazione in proprietà esclusiva all'attrice FI EL FT e con addebito dell'eccedenza ex art. 720 Cod.Civ. a favore della coerede NI LU
1 subordinatamente al riconoscimento del diritto di abitazione e d'uso a favore della prima;
in caso contrario, attesa la non comoda divisibilità della casa, procedere alla divisione secondo le modalità di cui all'art. 720 Cod.Civ., disponendo la vendita della casa ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e la ripartizione del ricavato a favore delle coeredi in ragione delle rispettive quote e la divisione in natura dei beni mobili che l'arredano
d) procedere alla divisione degli ulteriori beni ereditari (§ 6 lett. b-c-d-e-f citazione) secondo le modalità di cui all'art. 720 Cod.Civ. e, attesa la non comoda divisibilità del negozio di via JA, via Santo Stefano ed l'inopportuna divisione in natura dei terreni di JA, disponendone la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e la ripartizione del ricavato a favore delle coeredi in ragione delle rispettive quote ex art. 581 Cod.Civ.;
e) Condannare la convenuta a rifondere le spese di lite, comprese quelle di
C.T.U., C.T.P. e quelle del procedimento di mediazione;
In via istruttoria,
- disporre la riconvocazione del C.T.U. per la formazione del progetto divisionale;
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito: previo accertamento dell'insussistenza del diritto di abitazione della signora IA per le ragioni esplicitate e determinazione della massa da dividersi, con collazione delle donazioni indirette effettuate dal de cuius, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria in morte di DO
LE con conseguente divisione e formazione degli assegni spettanti a ciascun erede.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
- ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla parte narrativa del presente atto, qui da intendersi per ricapitolate con il prefisso “Esser vero che”. Testi riservati;
- disporsi C.T.U. tecnica al fine di individuare l'asse ereditario del de cuius, con riunione fittizia delle donazioni effettuate;
procedere, quindi, alla stima ed alla divisione dei beni con formazione degli assegni da attribuirsi a ciascun erede;
- ordinarsi alla controparte ovvero a Assifriuli Group s.a.s. corrente in Udine
2 l'esibizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. della documentazione concernente polizza di assicurazione sulla vita sottoscritta dal sig. DO LE.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con atto dd. 18.03.2020 la sig.ra IA conveniva in giudizio la sig.ra DO, figlia del coniuge DO LE, deceduto in data 28.07.2018, nata da un precedente matrimonio, per ottenere l'accertamento del proprio diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sulla casa di JA (UD) via Scjandelar n. 14 e di uso sui beni che l'arredano, nonché per dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di DO LE, con divisione dei beni ed assegnazione ex art. 720 c.c. della casa di JA in proprio favore.
Si costituiva in giudizio la convenuta, aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria in morte del padre, ma contestando il diritto di abitazione rivendicato dall'attrice sulla casa di JA e chiedendo l'accertamento di eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius.
II) Alla prima udienza sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. La causa è stata istruita mediante assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e di prove testimoniali. In seguito, è stato dato ingresso ad una consulenza tecnica d'ufficio. All'esito, il giudice istruttore con ordinanza dd. 23.11.2023 formulava alle parti una proposta conciliativa. Tale proposta veniva accettata dalla parte convenuta, rifiutata, invece, da parte attrice. Quindi, all'udienza del 15.01.2024 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice, concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
III)-a
Anzitutto, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di accertamento del diritto di abitazione della casa familiare di via Scjandelar n. 14 ed uso degli arredi ivi presenti in favore dell'attrice, sig.ra IA, per le ragioni che seguono.
Vi sono, infatti, nella fattispecie in esame, plurime circostanze indiziarie, gravi, precise e concordanti, idonee a far ritenere che la casa di JA, via Scjandelar n.
14 (ereditata dal defunto sig. DO LE dalla zia DO RU, deceduta il
23.08.2014-doc. 20 att.), fosse, al momento dell'apertura della successione per cui è causa (28.07.2018-doc.3 att.), il prevalente centro di aggregazione degli affetti, interessi e consuetudini della coppia IA-DO, unita in matrimonio poco tempo prima, in data 06.07.2018 (doc.
1-2 att.).
3
Anzitutto, i coniugi risultavano già iscritti da tempo all'anagrafe presso
l'immobile anzidetto: l'attrice dal 03.05.2014 (occupandosi dell'assistenza della sig.ra DO RU, precedente proprietaria dell'abitazione) ed il de cuius dal
18.09.2015 (docc. 19, 21, 22 att.).
Sono state, poi, prodotte in atti diverse fatture delle utenze di energia elettrica, gas ed acqua intestate al de cuius residente a[...] riferite agli anni 2017 e 2018 (docc. 23, 24, 26 att.): sul valore indiziario di tali documenti, si dirà meglio in seguito.
Ancora, DO LE è deceduto a causa di un malore improvviso (crisi respiratoria) che lo coglieva alle ore 5:45 del mattino del 28.07.2018, mentre si trovava nell'abitazione di via Scjandelar n. 14 insieme alla moglie: i soccorsi erano intervenuti alle ore 06:12 proprio presso il suddetto immobile (teste
RD LA e doc. 40 att.).
Ciò premesso, va chiarito che, ai fini del riconoscimento, nel caso di specie, del diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c., a poco o a nulla rileva accertare se
e quanto la casa di via Scjandelar fosse stata effettivamente frequentata dai sigg.
IA e DO prima del matrimonio (6.7.2018), essendo, invece, essenziale stabilire se essa fosse, al momento del decesso del marito (28.7.2018), il luogo individuato dai coniugi come centro prevalente dei loro interessi ed affetti: ciò tenendo in debita considerazione la particolarmente breve durata della vita matrimoniale.
Al riguardo, è ben vero che, come sostiene la convenuta, non può ritenersi provato che la coppia, prima di sposarsi, avesse alloggiato in via esclusiva o anche solo prevalente, con continuità ed in modo abituale, presso la casa di via
Scjandelar n. 14 a partire dal 2014, ossia dalla morte della sig.ra DO RU
(23.08.2014),
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