Trib. Napoli, sentenza 17/06/2024, n. 3173

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 17/06/2024, n. 3173
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 3173
Data del deposito : 17 giugno 2024

Testo completo

R.G. 4712/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4712/2023 R.G. LAVORO
TRA
TERESA DI CAPRIO n. a TRENTOLA-DUCENTA (CE) il 19/03/1948 rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14/04/2023 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 23.2.2023 e l'8.3.2023 quattro solleciti di pagamento relativi alle richieste di restituzione dell'assegno sociale per l'importo complessivo di € 11.975,07 percepiti dal gennaio 2015 al novembre 2016, dal gennaio 2016 al luglio 2018, dal gennaio
2018 al novembre 2019 e dall'aprile 2018 all'agosto 2019;
l'omessa notifica delle note di debito;
la prescrizione;
la carenza di motivazione;
la necessità di procedere al recupero solo degli importi netti percepito e non di quelli lordi;
la violazione dell'art.
52 l. 88/1989
e dell'art. 13 l. 412/1991.
Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall'I.N.P.S., con vittoria di spese di lite.
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Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, occorre definire quale sia il thema decidendum del presente giudizio. Nel caso in esame parte, ricorrente ha esperito un'azione di accertamento negativo delle pretese restitutorie dell'I.N.P.S. relative all'illegittima erogazione della prestazione assistenziale erogata per i periodi e gli importi indicati nelle richieste di pagamento.
In via preliminare, secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lav.,
14/05/2008, n. 12092) l'azione di ripetizione dell'I.N.P.S. è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2646 c.c. e tale termine inizia a decorre dal momento del pagamento.
Non ignora il giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento ispettivo.
In tema di indebito sopravvenuto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la
"causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità granitica, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
Nel caso in esame, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto l'ente previdenziale ha depositato le note di debito notificate a mezzo posta ordinaria il
6.12.2016, 26.7.2018, 21.8.2015, 25.11.2019 e 23.2.2023 con cui ha interrotto il termine prescrizionale decennale.
Nel caso in esame, l'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento restitutorio è infondata in quanto l'I.N.P.S. ha indicato la causale con un sufficiente livello di specificità idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbero spettate al ricorrente. Nel caso in esame, nelle note di debito sono indicate le ragioni
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della fondatezza delle pretese restitutorie in ragione della mancata comunicazione dei dati reddituali annuali o per superamento del requisito reddituale.
Per quanto riguarda il merito, l'assegno sociale costituisce una prestazione assistenziale a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni il cui reddito, personale e coniugale, sia inferiore alle soglie previste dalla legge.
Il dato normativo di riferimento è l'art. 3 co. 6 l. 335/1995 secondo cui “con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti
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