Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 80

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 80
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 80
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4445 dell'anno 2024
OGGETTO
Riconoscimento carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
TRA
NS AR LB (cf [...]) elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. CUNDARI GIUSEPPE (cf [...]) che lo rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio digitale separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t. – Ambito Territoriale per la
Provincia di Caserta (C.F. 80100690611) in persona del suo legale rappresentante pro tempore
MO AN e dei funzionari, AL RM (C.F. [...]), LL
MO NC (C.F. [...]), De LU LA
(C.F.[...]), SI CE PA (C.F.[...]), congiuntamente e disgiuntamente, che eleggono domicilio presso l'Ufficio IX° – Ambito
Territoriale per la Provincia di Caserta resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 18/06/2024, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze del Ministero convenuto quale docente in forza di un contratto a tempo determinato, in particolare per l'anno scolastico
2021/22;
che negli anni scolastici di riferimento, non gli era mai stata riconosciuta
l'erogazione, in suo favore, della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-
124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata soltanto al personale docente di ruolo.
1


Assumeva il ricorrente di aver svolto compiti analoghi a quelli degli insegnanti assunti a tempo indeterminato, disponendo delle medesime competenze professionali tra l'altro soggetto, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua;
che le disposizioni che limitavano la fruizione della carta del docente al solo personale di ruolo si ponevano in contrasto con previsioni in tema di obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ex artt. 63, 64 CCNL Contratto Scuola e con la clausola 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, nonché con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3 Cost, oltre che con gli artt. 11, 35 e 117 Cost., con la clausola 4, dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 ed ex art. 14 CDFUE e con l'art. 10 della Carta Sociale
Europea.
Tanto premesso, l'istante chiedeva accertarsi il proprio diritto al beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l' anno scolastico
2021/22 e il diritto ad usufruire del beneficio economico bonus docenti di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente per l'anno scolastico indicato in premessa o, in subordine, dalla data ritenuta di giustizia;
in via subordinata, chiedeva sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, per violazione degli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui dette disposizioni non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non prevedono la devoluzione al personale non di ruolo, della indennità di €.500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme per il personale di ruolo.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito.
Nel merito, osservava che la legge aveva individuato nella categoria dei docenti di ruolo
l'unica destinataria di questa modalità formativa e che tale scelta era ritenuta scevra da vizi di irragionevolezza in considerazione della necessità del contenimento della spesa pubblica che sarebbero state pregiudicate da una indiscriminata estensione;
concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ai fini di un corretto iter espositivo, occorre richiamare la normativa di riferimento.
2
L'art. 282 del d.lgs 297/1994 dispone che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
L'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto.
L'art. 63 del CCNL del 27.11.2007, medesimo comparto, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione sia
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