Trib. Verona, sentenza 19/08/2024, n. 1920
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Testo completo
N. 1928/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Alessia Gigli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1928/2021 R.G. promossa da:
TO FA (C.F. [...]) nato a [...] in data [...] residente in Fraz. Spinimbecco di Villa Bartolomea (VR), via Cimitero n. 28, rappresentato, difeso e domiciliato, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Coppolella Caterina (C.F. [...]– PEC: studiolegcoppolella@pec.it – Fax 044228909) con studio in GO (VR), via M. Minghetti n. 3 ATTORE contro
TOR IMMOBILIARE SRL, (P.I. 01908960030) corrente in Castelletto OP IC, via Sempione n. 56, in persona del legale rapp.te ZI SC, (C.F. [...]) nato a [...] in data [...], residente in [...]is, elettivamente domiciliato in Varallo, C.so Roma n. 22 presso l' avv. Bertona Gianni (C.F. [...]– PEC: gianni.bertona@ordineavvocativercelli.eu) e l'avv. Bertona Francesca (C.F. [...]– PEC: francesca.bertona@ordineavvocativercelli.eu) che lo rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e pagina 1 di 8
risposta CONVENUTO
Avente per oggetto: Vendita di cose immobili - risarcimento
CONCLUSIONI
ATTORE: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 30.01.2024:
“Rigettate tutte le eccezioni e contestazioni svolte dalla convenuta e dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni, si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Condannarsi la TOR IMMOBILIARE SRL a pagare al Dott. ST AT la somma di
€ 7.379,81 a titolo di rimborso e risarcimento delle spese sostenute per la pratica di sanatoria, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
- Condannarsi la TOR IMMOBILIARE SRL a pagare al Dott. ST AT la somma di
€ 3.126,94, o la diversa somma che sarà accertata in base a CTU o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento, per le spese sostenute a seguito del ritardo della vendita dell'immobile, nonché la somma di € 2.004,00, a titolo di risarcimento del danno, pari all'importo versato all'acquirente per il ritardo della vendita, oltre al danno derivante dai disagi conseguenti l'inadempimento di TOR, da quantificarsi in via equitativa, il tutto oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
CONVENUTO: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 30.01.2024:
“ Contrariis reiectis e previe le declaratorie iuris che del caso, dato atto che nessuna responsabilità grava su Tor Immobiliare Srl relativamente agli addebiti mossi nei suoi confronti dall'attore ST AT, voglia il Tribunale Ill.mo rigettare le domande tutte svolte da parte attrice nei confronti della stessa Tor Immobiliare Srl, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le causali di cui in premessa alla comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
AT ST, con atto di citazione del 02.02.2021 notificato in data 16.02.2021, ha convenuto in giudizio Tor Immobiliare per ottenere la condanna della stessa al pagamento di € 7.379,81 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la pratica di sanatoria, di € 3.126,94 a titolo di pagina 2 di 8
risarcimento per le spese sostenute a causa del ritardo nella vendita dell'immobile oltre ad € 2.004,00, a titolo di risarcimento del danno, pari all'importo corrisposto all'acquirente per il ritardo della vendita. L'attore ha allegato di aver acquistato da Tor Immobiliare S.r.l. in data 21.10.2010, con atto Rep. n. 26.202 e Racc. n. 15.767 del Notaio Berlini Claudio di GO, l'immobile sito nel Comune di Castelletto OP IC, via delle Azalee n. 22. AT ST ha affermato che, ai sensi dell'art. 6 dell'atto di compravendita del 21.10.2010, la società venditrice ha garantito l'immunità da vizi “per i quali siano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 41 legge n. 1150/1942 o per i quali dovesse richiedersi concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi delle leggi n. 47/1985, n. 724/94 e D.L. 296/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, eccezion fatta per quanto rappresentato nella domanda presentata al Sindaco di Castelletto OP IC in data 22 settembre 2010”. L'attore ha evidenziato che sempre all'art. 6 dell'atto di compravendita la società alienante ha dichiarato di aver versato con bolletta n. 1289 in data 19/10/2010 alla Tesoreria di Sesto Calende la somma di € 2.507,01 a titolo di oneri concessori ed ha affermato che gli immobili oggetto della domanda di condono non erano interessati dai vincoli di cui all'art. 32, comma 3 della legge n. 47 del 28/02/1985, così come richiamati dalla legge n. 724/ 94 e dal D.l. 269 del 2003. AT ST ha evidenziato che negli ultimi due capoversi dell'art. 6 è specificato che il Comune non ha “ ancora provveduto ad emettere espresso provvedimento di sanatoria” e che la società venditrice, pertanto, ha garantito che “ in base alla normativa vigente nulla osta al rilascio del provvedimento di sanatoria …”, e si è assunta l'obbligo di sostenere “ tutti gli oneri e le spese eventualmente richiesti dal Comune a seguito della domanda di condono e relative spese inerenti e conseguenti”. L'attore ha affermato che, dovendo vendere l'immobile acquistato da Tor Immobiliare S.r.l. e avendo appreso dal Comune che il procedimento di sanatoria non era stato definito dalla società venditrice, ha invitato, con pec del 03.09.2019, TOR Immobiliare S.r.l. a completare la pratica entro il 19.09.2019, data fissata dal terzo interessato all'acquisto dell'immobile per la stipula della vendita, termine poi prorogato, a causa della mancanza della documentazione,