Trib. Torino, sentenza 31/12/2024, n. 6641

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 31/12/2024, n. 6641
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6641
Data del deposito : 31 dicembre 2024

Testo completo

IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott. Silvia Carosio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 120/24 promossa da:
EC EN RI DE RI nata a [...] il [...];
Difesa dall'avv. Marco Mantovani RICORRENTE CONTRO MINISTERO DEl'INTERNO in persona DE Ministro pro tempore, con il patrocinio DEl'Avvocatura Distrettuale DElo Stato di Torino RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura DEla Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato presso la Cancelleria DE Tribunale di Torino la ricorrente ha evocato in giudizio il Ministero DEl'Interno chiedendo il riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno DEla propria domanda la ricorrente ha esposto di essere discendente in linea retta di GI RE, cittadino italiano nato a [...] il [...] ed emigrato in Uruguay, dove ha avuto discendenza il quale ha contratto matrimonio a Villa de la UN (Uruguay) il 24/02/1880 con la cittadina uruguaiana ADEa TU ed è deceduto a NT (Uruguay) il 10/01/1935;

- Da GI TO e ADEa TU è nato il loro figlio AN AL TO, il quale è nato a [...] il [...] che ha contratto matrimonio a AS de AL (Uruguay) il 05/12/1918 con la cittadina argentina BE AB ed è deceduto a Nueva IA (Uruguay) il 26/03/1972;

- Da AN AL TO e BE AB è nata la loro figlia LI TO, la quale è nata a [...] il [...] e ha contratto matrimonio a EC IE (Uruguay) il 25/02/1950 con il cittadino uruguaiano Alfonso RI NC ed è deceduta a NT pagina 1 di 8
(Uruguay) il 30/10/2006;
- Da LI TO e Alfonso RI NC è nata la loro figlia NA BE NC, la quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a NT (Uruguay) il 17/03/1976 con il cittadino argentino RM SÉ ME e dall'unione è nata la loro figlia, odierna ricorrente, RI DE RI ME NC a NT (Uruguay) il 22/08/1979.
Il Ministero DEl'Interno non si è costituito ed essendo regolarmente citato ma non comparso veniva dichiarato contumace.
Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni come in atti nulla opponendo per il riconoscimento DEla cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'esito DEl'udienza DE 5.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel verbale di udienza ed in atti. Venendo al merito, nel caso di specie, la domanda di riconoscimento DEla cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va evidenziato che i ricorrenti tutti instano per la concessione DEla cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n. 91/92, per linea materna. Tenendo conto DEla ricostruzione DEl'albero genealogico DEla ricorrente, questa fa derivare il proprio diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'antenato GI RE, cittadino italiano nato a [...] il [...] il quale ha avuto un figlio che sua volta sposandosi con BE AB è nata la loro figlia LI TO, la quale è nata a [...] il [...]. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima DEl'entrata in vigore DEla nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione DEla cittadinanza italiana sulla base DEla legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati DEla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima DEl'entrata in vigore DEla Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sul punto la ricorrente ha dato prova (si veda il doc. 17 allegati al ricorso introduttivo) di aver tentato senza esito, di prenotare un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia a NT per la presentazione DEla richiesta di riconoscimento DEla cittadinanza
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italiana iure sanguinis e che, alla data di presentazione DE ricorso, era impossibile procedere alla prenotazione con evidente condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione DEla mole DEle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte DEl'Autorità consolare, DEla richiesta presentata dai ricorrenti. Orbene, ai sensi DEl'art. 2 DEla Legge n. 241 DE 7.08.1990 i procedimenti di competenza DEle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata DE processo. L'incertezza in ordine alla definizione DEla richiesta di riconoscimento DElo status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione DEl'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento DE diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità DEla domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative DE diritto di azione.
Passando al merito DE ricorso, nel caso di specie, la ricorrente fa discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il trisavolo per linea paterna GI RE era cittadino italiano in quanto nato a [...] il [...] il quale ha contratto matrimonio a Villa de la UN (Uruguay) il 24/02/1880 con la cittadina uruguaiana ADEa TU e dall'unione ha avuto un figlio AN AL TO che sua volta sposandosi con BE AB è nata la loro figlia LI TO, la quale è nata a [...] il [...] che ha proseguito la discendenza come sopra esposto fino alla ricorrente. Non emerge dagli atti che GI RE o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal documento depositato dai ricorrenti sub doc. 4 si evince che lo stesso non si trova nel registro dei cittadini uruguayani nativi o per scelta o naturalizzati. Pertanto, ai sensi DEl'art. 4 DE Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al AN AL TO, nato il [...]. Quindi se non vi sono
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