Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 467

TRIB Catania
Sentenza
31 gennaio 2025
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TRIB Catania
Sentenza
31 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 467
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 467
Data del deposito : 31 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 31.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8529/2023 R.G.L. avente a oggetto “disconoscimento giornate lavorative in agricoltura”;

PROMOSSA DA
FIRU ADRIAN, con l'Avv. Viviana Cosenza;

- ricorrente -

CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, con gli Avv.ti Raimund Bauer, Pier Luigi Tomaselli, MA Rosaria Battiato e
Livia Gaezza;

- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 31.7.2023, il ricorrente, premesso di avere lavorato quale operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda “T.P.
Fruit Soc. Coop.” nei periodi indicati in ricorso, di avere disimpegnato le mansioni di bracciante occupandosi più specificatamente della raccolta di arance, della sistemazione delle stesse nelle cassette e di tutte le attività correlate, di avere lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 fino alle ore 14.00, con una pausa pranzo di un'ora circa, di avere percepito mediante bonifico bancario una paga giornaliera di circa € 50,00, di avere ricevuto le direttive dal caposquadra TO Brent, di avere prestato la propria attività in terreni siti nei territori di Paternò e di avere successivamente appreso dall'estratto contributivo il disconoscimento da parte dell'INPS delle giornate lavorative indicate in
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ricorso per l'anno 2020, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...- accertare e ritenere, nei confronti dell'INPS e di “T.P. Fruit Soc Coop”, con sede in Paternò, Via Vercelli, 14, che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato in qualità di bracciante, alle dipendenze della predetta ditta per il periodo indicato nell'anno 2020 (138 giornate);
- ordinare all'INPS, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, la iscrizione del ricorrente negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato (OTD) di cui al R.d. 29.9.49 residenti nel Comune di
Paternò per i periodi sopra indicati;
- ordinare all'INPS, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, il riconoscimento dei contributi previdenziali per i periodi sopra indicati – ritenere e dichiarare legittimamente percepita la indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020. Con favore di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con memoria difensiva depositata in data 23.2.2024, si è costituito in giudizio l'INPS formulando eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, stante l'avvenuto disconoscimento delle giornate lavorative in esame a seguito del controllo effettuato in via amministrativa sull'asserito datore di lavoro.
In particolare, l'Ente previdenziale ha formulato le seguenti conclusioni: “...- in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario in quanto tardivo, ai sensi dell'art. 22 d.l. n. 7/1970 conv. in legge n. 83/1970;
- nel merito, dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte da parte ricorrente e, per l'effetto, confermare gli impugnati provvedimenti di disconoscimento e cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato – o.t.d. in relazione alle giornate denunziate da T.P. Fruit Soc. Coop.;
- dichiarare che parte ricorrente è tenuto a restituire gli indebiti maturati per le prestazioni di disoccupazione agricola percepite;
con il favore delle spese di lite”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 31.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.

2. Preliminarmente, appaiono insussistenti i presupposti per la riunione richiesta dall'ente resistente, tenuto conto dell'oggetto dei giudizi, concernenti posizioni in concreto differenti l'una dall'altra la cui riunione renderebbe maggiormente gravosa la decisione.
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3. Sempre in via preliminare, il ricorso risulta inammissibile nei confronti di “T.P.
Fruit Soc Coop”, giacché non specificamente evocata in giudizio e non avendo parte ricorrente neppure fornito prova della notifica del ricorso nei confronti della società (cfr. altresì nota di iscrizione a ruolo e successive note depositate da parte ricorrente, da cui risulta che l'unico soggetto convenuto è l'INPS).

4. Ciò posto, stante il carattere assorbente, nel merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, alla luce delle complessive allegazioni e deduzioni in atti e senza necessità di alcuna istruttoria (in tal senso, da ultimo, cfr. altresì sentenze del Tribunale di
Catania nn. 2352/2024 e 2353/2024 del 30.4.2024 – est. dott.ssa C. Ruggeri – a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Ed invero, ad avviso di questo giudicante, la causa può essere decisa sulla scorta del principio della ragione più liquida (cfr. C. Cass. 12002/2014, C. Cass. S.U. 9936/2014,
C. Cass. 17214/2016, C. Cass. 11458/2018, C. Cass. 363/2019), risultando dirimente il difetto di prova del rapporto di lavoro subordinato invocato in ricorso.

4.1. Innanzitutto, deve rilevarsi che nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall'INPS a seguito di accertamenti ispettivi (cfr. memoria difensiva dell'Inps e verbale ispettivo allegato).
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993;
ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno
2000, n. 7995;
Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
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Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, d'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “…nel settore dell'agricoltura, il diritto … alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4
d.lg.lt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ. sez. lav.

5.6.2003 n. 9004
;
conf. 23.8.2004 n.
16585).
Tali princìpi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, come nella specie, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente
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