Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 75

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 75
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 75
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1788/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa
DA
ON s. p. a. in liquidazione (04026120875), con l'avv.
Agatino Cariola
CONTRO
NC RÒ ([...]), nato a [...] il [...], con l'avv. Dario Seminara;

Città Metropolitana di Catania, con l'avv. Nicita Maurizio.
Conclusioni: come da verbale del 24 settembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
***
ON ha chiesto al Tribunale di “condannare il dott. NC
RÒ, … e, anche in via solidale, la Città Metropolitana di Catania, già
Provincia Regionale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni all'immagine e di ogni ulteriore danno non patrimoniale patiti da parte attrice in seguito alla affermazione 'si esprimono forti dubbi sull'attendibilità dei dati forniti dalla Società, tenuto conto del recente scandalo che ha coinvolto la stessa' contenuta nella nota,
a firma del Ragioniere Generale dott. NC RÒ, prot. N. 9111 datata 11/02/2014 della Provincia Regionale di Catania – I Dipartimento
Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie – 2° Servizio Bilancio e
Partecipate, quantificati in complessivi euro centomila (100.000,00), o in
1

quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale adito vorrà determinare anche in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056
c.c.”.
A fondamento della superiore domanda risarcitoria, la difesa di parte attrice ha anzitutto descritto struttura e finalità della società (quale società per azioni
a prevalente capitale pubblico, ex art. 22, l. 142/1990 di Ordinamento delle autonomie locali, per la gestione dei rifiuti) e ripercorso quel che nella nota di cui in domanda è qualificato come “scandalo”: vale a dire, secondo la prospettazione di parte attrice, nulla più che un procedimento penale “per infiltrazione mafiosa” a carico di due dipendenti della società;
procedimento conclusosi con l'assoluzione degli imputati, nel quale, per altro, la società si era costituita parte civile.
Ancora in via di premessa, parte attrice ha esposto che tra la società e la
Provincia di Catania pendeva già dal 2010 una causa dinanzi al Tribunale di
Catania.
Orbene: nel corso di detto giudizio, e in particolare nel corpo di note rivolte
a sollevare rilievi avverso la relazione del consulente tecnico d'ufficio, il dott. CH, quale Ragioniere generale dell'ente territoriale, “ha testualmente affermato: 'si esprimono forti dubbi sull'attendibilità dei dati forniti dalla Società, tenuto conto del recente scandalo che ha coinvolto la stessa'”.
Con il proprio comportamento – si soggiunge in citazione – il dott. RÒ ha “delineato volutamente una situazione
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