Trib. Modena, sentenza 18/12/2024, n. 1836

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 18/12/2024, n. 1836
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 1836
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 168 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato FINI FEDERICO
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato BELMONTE MARIELLA
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c depositate il 09/12/2024
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RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E

1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la LI in data 08/07/2010. Per_1

2. Con ricorso del 11/01/2024, ha chiesto la Parte_1
regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i genitori e la LI minore.

3. Nel giudizio così radicato si è costituita la convenuta, domandando una differente regolamentazione delle medesime questioni

4. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:

1. la LI sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione presso la madre nell'abitazione attualmente detenuta in locazione, sita a Maranello (MO), in Via Vandelli n. 551, ove entrambe già vivono.

2. Le decisioni di maggiore interesse per relative Per_1 all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente e disgiuntamente da ciascun genitore allorquando avranno con sé la LI. I genitori si impegnano comunque a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e fattiva collaborazione.

3. Il padre, come già concordemente stabilito tra le parti nelle note di trattazione depositate in data 17 aprile 2024, potrà esercitare il diritto di visita della LI minore secondo le seguenti modalità: nei fine settimana: a settimane alterne dal venerdì prelevandola dall'uscita di scuola (ora alle ore 13,30) o alla fermata della corriera, sino alla domenica sera con riaccompagno a casa della madre entro le ore 21,30. infrasettimanalmente: tutti i mercoledì dal termine degli allenamenti di nuoto, per riportare a scuola la minore il mattino successivo (con gestione del pomeriggio, della cena e del pernottamento);
tutti i martedì prelevandola dall'uscita di scuola (ora alle 13,30) o alla fermata della corriera, per poi riportarla a casa della madre entro e non oltre le ore 22,00 (con gestione del
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