Trib. Massa, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Massa, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Massa
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1487/2020 R.G.A.C. promossa da:
SANTUCCI GRANITI S.R.L. (c.f./p.iva: 00504100454), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv.
Alessandro Tassinari ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Carrara via Provinciale Nazzano n. 24 (MS);
attrice nei confronti di
CAUCCI ASSET TRAVERTINO S.R.L. (c.f. 15687511004) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Grimaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tivoli, via Vincenzo Pacifici n. 20 (RM);
convenuta

Oggetto: vizi della vendita della cosa venduta e inadempimento contrattuale.
Conclusioni: per NT AN s.r.l.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare che la merce fornita dalla UC AS NO S.r.l. relativamente alle fatture
n. 4 del 13.05.2020 di euro 28.515,98, n. 29 del 28.05.2020 di euro 20.135,23 e n. n. 60 del
15.06.2020 di euro 16.163,75, è affetta dalle difformità e dai vizi meglio descritti in narrativa;
- accertare e dichiarare che UC AS NO S.r.l. ha unilateralmente modificato le condizioni

pagina 1 di 21 contrattuali pattuite riducendo i termini di pagamento convenuti a 90/120 giorni in 60/90 giorni ed infine “a vista fattura”;
- conseguentemente accertare e dichiarare che UC AS NO S.r.l. si

è resa gravemente inadempiente al contratto per la fornitura di materiale NO Romano di cui in narrativa, per tutte le motivazioni sopra argomentate e, per l'effetto, - accertare e dichiarare che nulla è dovuto da NT AN S.r.l. a UC AS NO S.r.l. relativamente agli addebiti eseguiti con l'emissione da parte della UC AS NO S.r.l. delle fatture n. 4 del 13.05.2020 di euro
28.515,98, n. 29 del 28.05.2020 di euro 20.135,23 e n. 60 del 15.06.2020 di euro 16.163,75;
- accertare e dichiarare che il grave inadempimento della UC AS NO S.r.l. ha causato alla

NT AN S.r.l. i danni evidenziati in narrativa nella somma provvisoriamente indicata in
Euro 50.000,00, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà quantificata all'esito della fase istruttoria, anche con ricorso a valutazione equitativa e, per l'effetto, - dichiarare tenuta, e quindi condannare, UC AS NO S.r.l. al risarcimento di tutti i danni causati a NT AN
S.r.l. nella somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria. Vinte le spese ed i compensi di causa”;
per UC AS NO s.r.l.: “1) dichiararsi la società NT AN S.r.l. decaduta dalla garanzia per i vizi in relazione al materiale fornito dalla società UC AS NO S.r.l. ed oggetto di causa;
2) respingersi comunque tutte le domande proposte dalla società NT AN

S.r.l. nei confronti della società UC AS NO S.r.l. perché infondate;
3) in via riconvenzionale, condannarsi la società NT AN S.r.l. a pagare alla società UC AS

NO S.r.l. la somma di € 64.814,96, a saldo delle fatture n. 4/2020, 29/2020 e 60/2020, con gli interessi ai sensi del d. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo;
4) spese e competenze di causa integralmente rifuse
”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, NT AN s.r.l., società specializzata nella lavorazione, trasformazione e commercio di marmi, pietre e graniti, rappresentava che: 1) nel dicembre 2019 aveva concluso con UC BL s.r.l. un contratto per la fornitura di 3.000 mq di materiale travertino destinato al cliente australiano PE ON;
2) più precisamente, le parti avevano pattuito: i) la fornitura di mq 3.000 di materiale travertino “romano” al prezzo di € 50,00 per le lastre ed € 75,00 pagina 2 di 21
per le marmette levigate;
ii) la consegna di circa tre contenitori al mese per terminare il lavoro in tre mesi;
iii) il pagamento delle fatture a 90/120 giorni tramite ri.ba.;
3) il prezzo era esente IVA in quanto la merce oggetto della fornitura era destinata all'esportazione (Australia);
4) dopo una prima fornitura, come risultante dalla fatture emesse da UC BL s.r.l. n. 93 del 28.02.2020 e n. 120 del 12.03.2020, l'esecuzione del contratto veniva sospesa in conseguenza dell'emergenza Covid-19;
4) nel mese di maggio 2020, il sig. RI UC della UC BL s.r.l. aveva comunicato all'attrice che la fornitura sarebbe stata portata a termine, alle stesse condizioni, da un'altra società del “gruppo”, vale a dire dalla UC AS NO s.r.l., realizzandosi a favore di quest'ultima la cessione del contratto;
5) il “Gruppo UC” aveva sottaciuto la circostanza per cui il subentro nell'esecuzione del contratto da parte della convenuta era dovuto all'intervenuto fallimento dell'originaria contraente UC BL s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Verona in data 16.3.2020 (R.G.F. n. 43/2020);
6) ad ogni modo, la UC AS NO s.r.l. aveva effettuato la fornitura di altri due container, come risultante dalla fattura n. 4 del 13.05.2020 emessa per l'importo di €
28.515,98 e dalla fattura n. 29 del 28.05.2020 emessa per € 20.135,23;
7) e tuttavia, senza alcuna preventiva comunicazione né negoziazione, UC AS NO s.r.l. aveva modificato unilateralmente i termini di pagamento convenuti in 90/120 giorni, dapprima riducendoli arbitrariamente in 60/90 giorni e poi richiedendo il pagamento “a vista” della fattura n. 60 del 15.06.2020, rifiutando di consegnare la merce;
7) difatti, il giorno 6 luglio 2020, mentre il quinto container era in fase di carico presso una società di logistica di Verona, la convenuta aveva ordinato di scaricare il camion, rifiutando la consegna se non previo pagamento del prezzo da parte della NT AN s.r.l.;
8) nel frattempo, la NT AN s.r.l. aveva ricevuto contestazioni dal cliente australiano PE ON circa la sussistenza di difformità e vizi riscontrati nelle forniture eseguite sia dalla UC BL s.r.l. che dalla UC AS NO s.r.l.;
9) l'attrice aveva informato la UC AS NO s.r.l., in persona dei sigg.ri UC RI e
Stefano IN, delle contestazioni ricevute dalla PE ON, chiedendo altresì di attivarsi per porvi rimedio ed insistendo per il rispetto delle condizioni di pagamento pagina 3 di 21
convenute a 90/120 giorni;
10) la UC AS NO si era resa gravemente inadempiente per aver modificato le condizioni contrattuali in relazione ai termini di pagamento, interrompendo la fornitura, e per aver venduto merce contenente vizi e difformità;
11) a fronte dei difetti riscontrati, la UC AS NO s.r.l. non aveva diritto ad ottenere il pagamento della merce viziata (rappresentante il 50% della merce spedita) né il diritto ad ottenere il pagamento della restante merce, considerando che il materiale fornito avrebbe dovuto essere integralmente sostituito per garantire uniformità di caratteristiche tipologiche e qualitative del materiale usato nell'esecuzione del lavoro commissionato dal cliente, non essendo possibile rinvenire un tipo identico sul mercato;
12) in tale ottica, l'interruzione della fornitura da parte della convenuta aveva cagionato rallentamenti nei SAL della medesima costruzione, oltre costi per la sostituzione del materiale fornito, mediante ritiro e spedizione di nuovi materiali, nonché la necessità di concordare con il cliente finale abbuoni e sconti per evitare cause risarcitorie;
13) i danni causati dalla UC AS NO s.r.l. erano superiori al valore della merce fornita essendo necessario provvedere al ritiro ed alla sostituzione del materiale viziato per un importo ad stimabile in € 50.000,00 circa;
14) a detta voce di danno dovevano aggiungersi i costi di acquisto del nuovo materiale (maggiorati rispetto a quelli contrattuali), oltre alle spese di ricerca del medesimo, i costi per la sua spedizione in Australia, nonché i costi per il ritiro della merce contestata, oltre al prevedibile addebito di maggiorazioni di costi e spese che sarebbe stato eseguito da
PE ON per non avere potuto rispettare i termini di costruzione. Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, NT AN s.r.l. domandava al Tribunale adito di volere: “- accertare e dichiarare che la merce fornita dalla UC AS NO S.r.l. relativamente alle fatture n. 4 del 13.05.2020 di euro 28.515,98, n. 29 del 28.05.2020 di euro 20.135,23 e n. n.
60 del 15.06.2020 di euro 16.163,75, è affetta dalle difformità e dai vizi meglio descritti in narrativa;
- accertare e dichiarare che UC AS NO S.r.l. ha unilateralmente modificato le condizioni contrattuali pattuite riducendo i termini di pagamento convenuti a 90/120 giorni in 60/90 giorni ed infine “a vista fattura”;
- conseguentemente accertare e dichiarare che UC AS NO

S.r.l. si è resa gravemente inadempiente al contratto per la fornitura di materiale NO Romano di pagina 4 di 21 cui in narrativa, per tutte le motivazioni sopra argomentate e, per l'effetto, - accertare e dichiarare che nulla è dovuto da NT AN S.r.l. a UC AS NO S.r.l. relativamente agli addebiti eseguiti con l'emissione da parte della UC AS NO S.r.l. delle fatture n. 4 del 13.05.2020 di euro 28.515,98, n. 29 del 28.05.2020 di euro 20.135,23 e n. 60 del 15.06.2020 di euro
16.163,75;
- accertare e dichiarare che il grave inadempimento della UC AS NO S.r.l. ha causato alla NT AN S.r.l. i danni evidenziati in narrativa nella somma provvisoriamente indicata in Euro 50.000,00, o quella diversa somma maggiore o minore che sarà quantificata all'esito della fase istruttoria e, per l'effetto, - dichiarare tenuta, e quindi condannare, UC AS NO

S.r.l. al risarcimento di tutti i danni causati a NT AN S.r.l. nella somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria. Vinte le spese ed i compensi di causa”.
2. Si costituiva in giudizio UC AS NO s.r.l. unipersonale rappresentando che: 1) non esisteva alcun “gruppo UC” dato che non vi era alcuna reciproca partecipazione societaria né alcun tipo di controllo tra UC BL s.r.l. e UC
AS NO s.r.l., che rimanevano due soggetti giuridici distinti;
2) il contratto di fornitura di specie non era stato ceduto dalla società UC BL s.r.l.
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