Trib. Frosinone, sentenza 03/12/2024, n. 1134

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 03/12/2024, n. 1134
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 1134
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FROSINONE
composto dai magistrati: dott. Paolo Sordi Presidente rel. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott. Andrea Petteruti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. 313 R.G. dell'anno 2024, promosso da
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Marittima 188, presso lo studio dell'Avv. P. Paolucci che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliata in Alatri, Via dell'Uguaglianza 3, presso lo studio dell'Avv. L. Melone che la rappresenta e difende per procura in foglio separato.
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
ha proposto ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. al fine di ottenere la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio con il coniuge stabilite nella sentenza del Tribunale di Frosinone Controparte_1
n. 408/2020 del 9 giugno 2020.
Per_ Ha esposto che successivamente alla predetta sentenza la figlia (nata nel 2011) aveva manifestato un rifiuto a frequentare il padre, mentre il figlio (nato nel 2015) aveva espresso Per_2
il desiderio di trascorrere più tempo insieme con il padre. Ha chiesto quindi che fossero modificati i tempi di permanenza dei figli con sé e, in particolare, che fosse disposto il collocamento paritario di
, con conseguente soppressione dell'assegno di euro 200 mensili che egli era obbligato a Per_2
versare alla madre per il mantenimento dello stesso e ripartizione al 50% tra i due genitori delle provvidenze per l'acquisto dei prodotti alimentari per celiaci previste a favore del ragazzo. Ha aggiunto che, essendosi la trasferita in un appartamento diverso da quello occupato all'epoca CP_1
del divorzio, dovevano intendersi superate le condizioni in quella sede previste circa il suo contributo agli oneri derivanti dalla locazione di quell'appartamento.
si è costituita in giudizio e ha contestato la fondatezza delle domande Controparte_1
avversarie, chiedendone il rigetto. Ha a sua volta chiesto una modifica dei tempi e modalità di frequentazione dei figli con il padre e che l'assegno per il mantenimento ordinario a carico del Pt_1
sia aumentato ad euro 600 mensili.
All'udienza del 17 luglio 2024 le parti hanno formalizzato un accordo circa le modalità di affidamento, collocamento e frequentazione con il padre della prole. Il giudice ha quindi interrogato le parti e si è riservato sui provvedimenti temporanei e urgenti e sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza del 18 luglio 2024, a scioglimento della riserva, il Giudice ha disposto in conformità all'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento, collocamento e frequentazione con il padre della prole ed ha stabilito a carico del PO un assegno mensile pari ad euro 600 per il mantenimento ordinario della prole. Contestualmente, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione e assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.
Le parti, quindi, così precisavano le rispettive conclusioni:
- il «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, confermare i Pt_1
provvedimenti provvisori ed urgenti per la parte riguardante il diritto di visita del padre in quanto oggetto di accordo tra le parti;
disporre che il corrisponda alla sig.ra (entro il 20 di ogni mese) Parte_1 Controparte_1
l'assegno perequativo mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie documentate, che l'assegno unico INPS sia percepito al 50% da ciascun genitore e che i contributi economici per l'acquisto di alimenti per celiaci siano erogati al 50% ad entrambi i genitori.
Con vittoria di spese e competenze professionali»;

- la «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Frosinone adito, ogni contraria istanza ed
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