Trib. Roma, sentenza 12/04/2024, n. 4409
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa F R P
All'esito dell'udienza del 27.3.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 31822 /2022 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. LODATO ALESSANDRO e SALVATORE GAGLIARDO
RICORRENTE contro:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. FIACCONI MARIA CRISTINA
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2022, il ricorrente, Professore Associato presso il
Dipartimento di Medicina Sperimentale e patologica della Organizzazione_1
dell'Università , ha dedotto: di aver svolto
[...] Controparte_2
negli anni, la parallela attività assistenziale, ricoprendo: dal 1.8.2008 al 1.12.2016 il ruolo di responsabile del del D.A.I. Organizzazione_2
(dipartimento ad attività integrata) ed a decorrere dal 2.12.2016, quello di responsabile della
(unità operativa semplice a valenza dipartimentale) di Oncologia Molecolare Org_3
afferente al D.A.I.;che tali incarichi sono equiparati a quello di direzione di struttura semplice di cui all'art. 27, comma 1, lett. b, del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000;di aver pertanto percepito sia lo stipendio universitario sia l'indennità aggiuntiva disciplinata
1
dall'art. 31, comma 1, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;di aver tuttavia percepito tale indennità aggiuntiva in misura inferiore rispetto a quanto dovuto per il periodo
1.8.2008/31.12.2019, avendo l'azienda erroneamente computato tale indennità sulla scorta della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata (pari a € 3.330,73 annuali, propria della figura del dirigente equiparato), anzicchè della retribuzione spettante al dirigente titolare di incarico di direzione di struttura semplice (pari a € 9.110,30 all'anno);di aver percepito anche successivamente all'entrata in vigore del CCNL 19.12.2019 e, dunque a decorrere dal 1.1.2020, tale indennità aggiuntiva in misura inferiore rispetto al dovuto quale effetto dell'erronea determinazione della retribuzione di posizione nel periodo precedente, a causa del meccanismo di determinazione della retribuzione parte variabile finalizzato a mantenere inalterato il valore complessivo della retribuzione di posizione;dirigente titolare di incarico di direzione di struttura semplice (pari a € 9.110,30 all'anno).
Assumendo pertanto il diritto a percepire l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 31 Dpr cit. in misura superiore, ha chiesto la condanna dell'azienda convenuta al pagamento dell'importo lordo di € 41.641,37, a titolo di ricalcolo dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 31 Dpr in relazione al periodo gennaio 2015/dicembre 2021, come da conteggi notificati unitamente al ricorso.
Si è costituita l'azienda convenuta che ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto, sulla scorta di articolate deduzioni in punto di diritto.
1.La documentazione depositata in atti attesta le allegazioni fattuali del ricorrente, dapprima ricercatore e poi, dal 2001, Professore Associato presso il Dipartimento di
Medicina Sperimentale e patologica della Facoltà di Medicina dal Org_1
01.11.2001 dell' con incarico dal 1.8.2008 di Controparte_3
responsabile del PRG “ del Organizzazione_2 [...]
e, dal 2.12.2016, con Organizzazione_4
incarico di responsabile della (unità operativa semplice a valenza dipartimentale) Org_3
di afferente al (ora Controparte_4 Controparte_5
dell' Controparte_6 Controparte_7
[...]
Accertato dunque che il ricorrente ha svolto contemporaneamente attività di docente ed attività assistenziale, in qualità di responsabile di struttura semplice, e che pertanto egli
2
aveva percepito sia lo stipendio universitario sia l'indennità aggiuntiva disciplinata dall'art.
31, comma 1, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, deduce che tale indennità aggiuntiva (cd.
Indennità gli era stata erogata in misura inferiore a quanto dovuto perché era stata Per_1
calcolata dall'azienda convenuta prendendo come parametro la retribuzione di dirigente medico equiparato, anziché quella di incaricato di direzione di struttura semplice, laddove invece il quadro normativo di riferimento imponeva il principio della sostanziale equiparazione tra i medici universitari e i dirigenti medici del Organizzazione_5
(a parità di funzioni, mansioni ed anzianità di servizio), con riferimento all'attività assistenziale svolta dai primi nell'ambito delle singole strutture sanitarie, garantita appunto sia tramite la concessione alla categoria dei medici universitari dell'indennità aggiuntiva oggetto di contesa, sia attraverso l'estensione ai docenti universitari (limitatamente alle funzioni assistenziali) dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali relative al rapporto di lavoro della dirigenza medico-ospedaliera.
2. La c.d. indennità era regolata dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, il quale Per_1
aveva disposto che: “Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità;analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia. Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto. Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico”.
Tale norma era stata, poi, confermata dall'art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382/1980, secondo cui: “Al personale di cui al precedente comma è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità
3 sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761”.
Il suddetto quadro normativo è stato modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, il quale ha disposto quanto segue: “