Trib. Cremona, ordinanza 11/02/2025
Ordinanza
11 febbraio 2025
Ordinanza
11 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
N. R.G. 1586/2024
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott. Giorgio Scarsato Presidente
dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore dott.ssa Benedetta Fattori Giudice all'esito dell'udienza del ha emesso la seguente
ORDINANZA
Consorzio Stabile Energos e Casualty & General Insurance Company (Europe)
Ltd. hanno stipulato, nell'interesse ed in favore del Comune di Cremona, la polizza fideiussoria n. EBAN20001366.
La polizza, emessa in data 29 giugno 2020 sino alla concorrenza di € 214.239,00, è stata prestata ex art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 a garanzia dell'eventuale restituzione dell'anticipazione percepita dal Consorzio nell'ambito del contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente nella frazione San Felice nell'ambito del bando di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui al DPCM del 25/05/2016.
Con comunicazione del 14 giugno 2024 il Comune, rappresentando l'intervenuta emanazione del provvedimento di decadenza dell'anticipazione e la redazione dello
stato finale dei lavori conseguente alla risoluzione del rapporto contrattuale, ha escusso la garanzia per l'importo complessivo di € 135.067,14.
CGICE, con nota a firma dei propri legali del 9 luglio 2024, ha intimato al contraente di rendere la prestazione in favore del beneficiario;
con successiva nota a firma del proprio legale del 12 luglio 2024, il Consorzio ha a propria volta diffidato la Compagnia dal pagamento di qualsivoglia importo in favore del
Comune.
Successivamente il Consorzio ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinnanzi al
Tribunale di Cremona, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectiis,
SOSPENDERE ED INIBIRE
anche inaudita altera parte, eventualmente anche solo parzialmente, il pagamento da parte della
CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) della polizza fideiussoria n. EBAN20001366 da essa rilasciata a garanzia dell'anticipazione o di eventuali azioni di regresso o di rivalsa in danno dei ricorrenti, eventualmente anche ordinando al Comune di Cremona di non escutere tale garanzia e/o di non proseguire nel tentativo di escussione abusiva delle somme richieste;
o, in subordine, di ridurre l'ammontare del pagamento richiesto al solo residuo risultante a proprio favore dallo Stato Finale;
e tutti gli atti ad esso prodromici, connessi e conseguenziali, adottando ogni altro opportuno e necessario provvedimento;
per quanto necessario, sospendere la Determinazione Dirigenziale n. 1573/2023 del 20.9.23, la
Determinazione Dirigenziale n. 1001/2024 del 6.6.24 e la nota del 14.6.24 di escussione, nonché, sempre se ritenuto necessario, la determina di risoluzione n. del 18.4.24 n. 612/2024. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio, al sottoscritto difensore quale antistatario.
Con riserva di introdurre il giudizio di merito volto all'accertamento di ogni profilo che non sia oggetto del giudizio di merito già pendente dinanzi a questo Tribunale e relativo all'eventuale inadempimento della Compagnia di Assicurazione per pagamenti effettuato in violazione delle condizioni di polizza o senza la dovuta diligenza nella verifica delle documentazione giustificativa delle richieste economiche del Comune e all'eventuale risarcimento dei danni subiti in ragione dell' illegittimità dei pagamenti che verranno effettuati eventualmente nelle more in favore del Comune e delle eventuali successive rivalse.”
CGICE si costituiva nel procedimento di primo grado, aderendo alle difese del consorzio e rassegnando le seguenti conclusioni:
− “ si associa alla richiesta di inibitoria relativa all'escussione della garanzia per le motivazioni dedotte dalla ricorrente e per quelle ulteriori svolte con il presente atto;
− si oppone all'eventuale richiesta di inibitoria della sola azione di rivalsa;
− con favore di spese e compensi, gravati di IVA e C.P.A. ”.
Si costituiva altresì il Comune di Cremona rassegnando le seguenti conclusioni:
“ Voglia il Tribunale adito, respingere il ricorso nel migliore dei modi, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare il Consorzio Stabile Energos e il di esso garante, Casualty &
General Insurance Company, in solido tra essi, al pagamento immediato verso il Comune di euro
135.067,14, corrispondente all'anticipazione del prezzo contrattuale non