Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2024, n. 69
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di ConIGlio, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 683 del R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, al Vico Storto Aranci, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Rosamaria Marra che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Piazza Stocco n. 10, presso lo studio dell'Avv. Lidia Viapiana che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
RGVG n. 683/2024 - Pag. 1 Per entrambe le parti: disporsi la regolamentazione dell'affidamento, dei tempi di visita e del mantenimento del figlio minore , nato il [...] alle Per_1 condizioni di cui al ricorso congiunto ex art. 337-bis e 337-ter c.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto ed iscritto in data 19 aprile 2024,
[...]
e – premesso di aver intrattenuto un rapporto di Parte_1 Parte_2 convivenza more uxorio, ormai cessato, in costanza del quale era nato il 27 settembre
2019 il loro unico figlio, , riconosciuto da entrambi i genitori, adivano Per_1
l'intestato Tribunale al fine di veder regolamentato l'affidamento, il collocamento, la regolamentazione dei tempi di visita con il genitore non collocatario ed il mantenimento di quest'ultimo alle condizioni da questi concordate.
Rappresentavano, a tal fine, di aver coabitato presso l'unità immobiliare sita in
Catanzaro, alla Via Francesco Spizzirri n. 23, di proprietà esclusiva della ove Pt_1 ella continuava ad abitare con il minore, mentre l'ex convivente, , a Parte_2 seguito della cessazione del rapporto affettivo, si era trasferito presso l'abitazione sita in Catanzaro Lido, alla Via Amerigo Vespucci,13, condotta in locazione della madre.
Esponevano, inoltre, che la - attualmente disoccupata – aveva inoltrato Pt_1 domanda per l'erogazione dell'Assegno di Inclusione avendo in passato fruito del reddito di cittadinanza, mentre il dopo aver cessato l'attività di ristorazione Pt_2 avviata nel mese di gennaio dell'anno 2021, aveva recentemente reperito attività lavorativa, essendo stato assunto con contratto a tempo determinato (dal 01 febbraio
2024 al 31 gennaio 2026), dalla dalla società OREADI s.r.l. con sede in Taverna (CZ) presso la quale svolgeva mansioni di cuoco.
Tanto premesso, concludevano chiedendo quanto segue: “che l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1-affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Catanzaro Via Francesco Spizzirri,
23;
2-il IG. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere Pt_2 con sé il figlio ogni settimana per due pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 19:00, nonché
RGVG n. 683/2024 - Pag. 2 quando raggiungerà una maggiore autonomia a fine settimana alterni dalle Per_1 ore 18.30 del sabato alle ore 20:30 della domenica.
3-fino al raggiungimento della maggiore età trascorrerà col padre, salvo Per_1 diversi accordi tra i genitori e/o diversa volontà del figlio, i seguenti periodi di vacanza (ad anni alterni) e valutati gli impegni personali e/o lavorativi di entrambi i genitori: durante le vacanze di Natale dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1 gennaio;
durante il periodo Pasquale, dalla mattina di Pasqua alle ore 22:00 della
Pasquetta;
nel periodo estivo, due settimane anche non consecutive da concordarsi annualmente entro il 30 giugno e/o comunque in base ai futuri impegni di lavoro di entrambi i ricorrenti.
4- gli stessi genitori dovranno consultarsi vicendevolmente circa le persone di fiducia cui entrambi dovessero affidare il figlio in caso di impossibilità oggettiva di ciascuno dei due ad occuparsene per brevi periodi. Qualunque terza persona affidataria temporanea su mandato dei genitori dovrà comunque seguire scrupolosamente le prescrizioni dei ricorrenti da questi preventivamente tra loro concordate e le
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di ConIGlio, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 683 del R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, al Vico Storto Aranci, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Rosamaria Marra che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Piazza Stocco n. 10, presso lo studio dell'Avv. Lidia Viapiana che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
RGVG n. 683/2024 - Pag. 1 Per entrambe le parti: disporsi la regolamentazione dell'affidamento, dei tempi di visita e del mantenimento del figlio minore , nato il [...] alle Per_1 condizioni di cui al ricorso congiunto ex art. 337-bis e 337-ter c.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto ed iscritto in data 19 aprile 2024,
[...]
e – premesso di aver intrattenuto un rapporto di Parte_1 Parte_2 convivenza more uxorio, ormai cessato, in costanza del quale era nato il 27 settembre
2019 il loro unico figlio, , riconosciuto da entrambi i genitori, adivano Per_1
l'intestato Tribunale al fine di veder regolamentato l'affidamento, il collocamento, la regolamentazione dei tempi di visita con il genitore non collocatario ed il mantenimento di quest'ultimo alle condizioni da questi concordate.
Rappresentavano, a tal fine, di aver coabitato presso l'unità immobiliare sita in
Catanzaro, alla Via Francesco Spizzirri n. 23, di proprietà esclusiva della ove Pt_1 ella continuava ad abitare con il minore, mentre l'ex convivente, , a Parte_2 seguito della cessazione del rapporto affettivo, si era trasferito presso l'abitazione sita in Catanzaro Lido, alla Via Amerigo Vespucci,13, condotta in locazione della madre.
Esponevano, inoltre, che la - attualmente disoccupata – aveva inoltrato Pt_1 domanda per l'erogazione dell'Assegno di Inclusione avendo in passato fruito del reddito di cittadinanza, mentre il dopo aver cessato l'attività di ristorazione Pt_2 avviata nel mese di gennaio dell'anno 2021, aveva recentemente reperito attività lavorativa, essendo stato assunto con contratto a tempo determinato (dal 01 febbraio
2024 al 31 gennaio 2026), dalla dalla società OREADI s.r.l. con sede in Taverna (CZ) presso la quale svolgeva mansioni di cuoco.
Tanto premesso, concludevano chiedendo quanto segue: “che l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1-affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Catanzaro Via Francesco Spizzirri,
23;
2-il IG. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere Pt_2 con sé il figlio ogni settimana per due pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 19:00, nonché
RGVG n. 683/2024 - Pag. 2 quando raggiungerà una maggiore autonomia a fine settimana alterni dalle Per_1 ore 18.30 del sabato alle ore 20:30 della domenica.
3-fino al raggiungimento della maggiore età trascorrerà col padre, salvo Per_1 diversi accordi tra i genitori e/o diversa volontà del figlio, i seguenti periodi di vacanza (ad anni alterni) e valutati gli impegni personali e/o lavorativi di entrambi i genitori: durante le vacanze di Natale dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1 gennaio;
durante il periodo Pasquale, dalla mattina di Pasqua alle ore 22:00 della
Pasquetta;
nel periodo estivo, due settimane anche non consecutive da concordarsi annualmente entro il 30 giugno e/o comunque in base ai futuri impegni di lavoro di entrambi i ricorrenti.
4- gli stessi genitori dovranno consultarsi vicendevolmente circa le persone di fiducia cui entrambi dovessero affidare il figlio in caso di impossibilità oggettiva di ciascuno dei due ad occuparsene per brevi periodi. Qualunque terza persona affidataria temporanea su mandato dei genitori dovrà comunque seguire scrupolosamente le prescrizioni dei ricorrenti da questi preventivamente tra loro concordate e le
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