Trib. Treviso, sentenza 30/05/2024, n. 1092

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 30/05/2024, n. 1092
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 1092
Data del deposito : 30 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE PRIMA in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al R.G. n. 3343/2020 promosso da:
DO DE IS, nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. [...]), in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società DEA S.A.S, con sede legale in 31100 Treviso, al Piazzale Pistoia n. 8 (P. I.V.A. 02236940264), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Benvegnù del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso in Treviso alla Via Roggia, n.
16, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione;

- parte attrice

contro

:
IL IN S.p.A., (P.I. 02742610278) in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Azzurra Caltagirone, con sede legale in
Roma, Via Barberini n. 28;

DOTT. RT TI, (C.F. [...]) nato a [...] il
15.02.1960, domiciliato presso Il ET S.p.A., Via Barberini n. 28 Roma DOTT.
GIANLUCA DO, (C.F. [...]), nato a [...] il [...], residente a [...], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gloria Gentilomo (C.F.
[...]) e Alessio Vianello (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Treviso, Via Manzoni n. 15, come da procure alle liti allegate alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.10.2020;

- convenuti;


Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, delibata nelle dichiarazioni in oggetto di causa l'esistenza del delitto di diffamazione col mezzo della stampa (ed ex art. 57 c.p. per il solo direttore responsabile) e attribuzione di fatti falsi determinati, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Venezia Reg. Sent. n. 220/2023
RGNR 8126/2020 RGGIP 3837/2022 depositata a PCT il 21.6.2023, comunque la natura di illecito extracontrattuale delle stesse;

- condannare le parti convenute in solido, ovvero disgiuntamente, ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla Sig.ra
NA De GE, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di DEA SNC, liquidandoli in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. nella somma di Euro 51.990,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, ed attualizzata al momento della decisione;

- condannare, altresì, le parti convenute, in solido ovvero disgiuntamente, alla pena pecuniaria ex art. 12 della legge sulla Stampa L. n. 47/48, da liquidarsi nella somma di Euro
10.000,00 per ciascuna ovvero in quella diversa maggiore o minore ritenuta sempre in via equitativa di giustizia;

- disporre la rimozione degli scritti diffamatori di cui è causa dal sito internet de Il
ET (www.ilgazzettino.it https://www.ilgazzettino.it/pay/primopiano_pay/c_e_anche_la_trevigiana_doriana_de_ange lis_55_anni_titolare_della_societa-4945798.html presente sul sito web alla data odierna) e da ogni altro sito di pertinenza della testata, ed inibire la diffusione ulteriore dagli scritti in atti di qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, fissando una somma ed emettendo sin d'ora condanna al pagamento della stessa per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria, impregiudicati ogni ulteriore azione o risarcimento del danno per ogni futura non creduta violazione o in caso di ritardo;

- condannare le parti convenute alle spese di lite.
Per i convenuti: respinta ogni diversa o contraria istanza, eccezione, deduzione, per i motivi esposti, Nel merito, in via principale: rigettarsi ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e anche per carenza di prova.
In subordine: in denegata ipotesi di accoglimento delle avversarie domande, per i motivi
2 esposti, ridursi e ricondursi ad equità l'ammontare del risarcimento richiesto, anche, ma non solo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
In ogni caso: con rifusione di spese e compensi professionali.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 26.05.2020 la sig.ra NA De GE, in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della società DEA S.a.s. (ora DE
s.n.c.) conveniva in giudizio Il ET S.p.A., società editrice del quotidiano Il
ET, unitamente al dott. Roberto Papetti, direttore del ridetto giornale, e al giornalista dott. Gianluca Amadori, lamentando la natura diffamatoria di un articolo pubblicato il giorno 24.12.2019.
L'articolo riferiva degli esiti dell'attività di indagine condotta dalla Procura della
Repubblica di Roma su numerosi episodi di illecita raccolta e illecita compravendita di dati sensibili contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad opera di due militari della Guardia di Finanza di Venezia e della loro cessione a società operanti nel settore delle investigazioni private o del recupero credito, tra cui la DEA Sas di NA de
GE.
Con l'atto introduttivo, dunque, l'attrice lamentava il carattere diffamatorio dell'articolo, affermandosi totalmente estranea ai fatti e di non essere mai stata indagata in relazione agli stessi.
In relazione alla fotografia pubblicata sulla versione cartacea del pezzo essa De
GE lamentava anche la violazione dell'art. 96 della legge sul diritto d'autore e la violazione della legge sulla Privacy, per difetto di previo consenso dell'interessata.
Alla luce di quanto sopra l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa quantificato in
€ 51.990,00 oltre alla pena pecuniaria in misura di € 10.000,00 per ciascuna parte, con condanna altresì alla rimozione degli scritti diffamatori dal sito internet www.ilgazzettino.it e inibitoria alla diffusione ulteriore degli stessi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, con fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo.
Si costituivano i convenuti con comparsa datata 09.10.2020 eccependo
3
preliminarmente l'improcedibilità della domanda per difetto di previo esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, l'infondatezza di ogni pretesa attorea.
All'udienza del 15.10.2020 veniva assegnato il termine di cui all'art. 5 D. Lgs.
28/2010
per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria e fissata la successiva udienza dell'11.2.2021.
In tale udienza, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e fissata l'udienza del
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