Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2024, n. 968
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa G
P, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 12-6-2024, promossa da:
Parte_1
Con l'avv. MARULLO GIUSEPPE
Ricorrente
E
, Controparte_1
contumace
Resistente
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato la proponeva Parte_1
giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 446/2023 deliberato, in data 23.6.2023, dal
Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro, in favore di per la complessiva somma di € Controparte_1
17.288,72 a titolo di stipendi maturati nel mese di dicembre 2021 e T.F.R., oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese distratte in favore del procuratore antistatario.
In particolare, l'opponente deduceva che il suddetto decreto veniva emesso nei confronti della odierna opponente - a fronte dell'attività lavorativa resa da fino al 31.12.2021 alle Controparte_1
dipendenze della part time (liv. F2) quale COORDINATRICE-MEDIATORE Organizzazione_1
SOCIALE a - per il servizio di assistenza domiciliare svolto in appalto dalla stessa per Parte_1
conto dei Comuni di e di San Vito dei Normanni. Pt_2
Precisava, altresì, che quote sociali, compendio aziendale e patrimonio della Cooperativa opponente sono state assoggettate dal Tribunale di Messina, con decreto emesso in data 7/9.12.2021 nel procedimento n. 12/2020 R.G.M.P., alla misura del sequestro per misura di prevenzione ai fini della successiva confisca - circostanza questa ben nota all'odierna opposta ancor prima di richiedere
l'emissione del decreto qui opposto - anche perché il provvedimento di sequestro risulta scritto al
Registro Imprese ed è riportato nella visura camerale della società.
Premesso quanto innanzi la società odierna opponente censurava l'avversa azione adducendo, nel merito, l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda così come proposta giacché introdotta secondo un rito diverso da quello normativamente previsto in presenza di un sequestro cautelare atteso che, in tali circostanze, qualsiasi atto dell'Amministratore, che possa intaccare la consistenza dei beni sequestrati, deve essere autorizzato dal Giudice, e per altro verso che il riconoscimento di crediti e diritti di terzi deve avvenire in un apposito sub-procedimento, che si svolge ai sensi degli artt. 57 e ss. del Codice Antimafia. Pertanto, argomentava ancora
l'opponente “si dovrà procedere a revocare il decreto ingiuntivo già emesso, statuendo che il diritto di credito vantato dall'opposto deve essere
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