Trib. Siracusa, sentenza 19/03/2024, n. 258

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 19/03/2024, n. 258
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 258
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. F C P, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 19/03/2024, ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2152/2021
tra
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. S M, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
cod. fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LI V S,
giusta procura in atti;

- Resistente -
1


MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 23.10.2021, , esponeva di prestare Parte_1
la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' Controparte_2
sin dal 14.10.1998, con sede operativa in , associazione
[...] Controparte_2
che aveva sempre occupato meno di 15 dipendenti full time equivalenti;
che, nel
mese di Gennaio 2009, transitava alle dipendenze del
[...]
senza alcuna soluzione di continuità e con le garanzie di Controparte_3
cui all'art. 2112 c.c., rientrando presso l' Sezione di CP_1 Controparte_2
dall'1.3.2015, sempre senza alcuna soluzione di continuità e con le garanzie di cui
all'art. 2112 c.c..
Precisava di essere stato assunto con contratto di lavoro part-time a 18 ore
settimanali, convertito a 21 ore settimanali nel mese di ottobre 2008, con mansioni
di “collaboratore direttivo” ed inquadramento nel livello C/2 sino al Org_1 CP_1
mese di Ottobre 2005, allorché gli era stato riconosciuto il livello D/4;
che
nonostante fosse stato assunto con contratto di lavoro part-time a 18 ore settimanali,
sino al 31.12.2010 aveva prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato
dalle ore 8:00 alle 14:00, per un totale di 36 ore settimanali, senza percepire alcuna
retribuzione per le 10.920 ore di lavoro supplementare prestato;
che, in ragione
dell'orario di lavoro effettivamente svolto nel periodo compreso tra ottobre 1998 ed
il mese di Dicembre 2010, gli spettava la somma complessiva di euro 123.505,20, a
titolo di differenze retributive per il lavoro supplementare svolto. Aggiungeva che
gli spettavano, inoltre, le differenze retributive per errato inquadramento
professionale, maturate dalla data di assunzione alla data di proposizione del
2
ricorso, in quanto aveva sempre svolto la mansione di Responsabile del Settore
Amministrativo di con poteri di referenza e CP_1 Controparte_2
coordinamento di reparto, riconducibile al livello E5 per i primi 10 anni di mansioni
di coordinamento e nel livello E6 a far data dal 1 novembre 2008;
che la funzione
di responsabile del settore amministrativo si era concretizzata coordinando, in piena
Parte autonomia, alcuni dipendenti e intrattenendo rapporti con l' l' e con gli Pt_3
Istituti bancari.
Esponeva, altresì, di aver esercitato per due volte il diritto di precedenza per
l'aumento delle proprie ore di lavoro, mentre l'associazione resistente aveva
aumentato l'orario di lavoro ad un altro dipendente assunto con la medesima
qualifica di impiegato amministrativo, al quale gli era stato riconosciuto, altresì, il
trasferimento presso la sede di Siracusa, oltre all'aumento di livello. Rilevava che,
in ragione della violazione del diritto di precedenza, gli spettava un risarcimento dei
danni valutabile, in via equitativa, nella somma di euro 25.000,00.
Concludeva affermando di aver percepito una retribuzione non adeguata alle
effettive mansioni espletate in violazione di quanto previsto dall'art. 36 Cost.
maturando il diritto alle differenze retributive per euro 270.421,40.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione
di Giudice del Lavoro, l' Sezione di Controparte_4
al fine di accertare e sentire dichiarare che dal Controparte_2 CP_1
14.10.1998 al 31.12.2010, aveva prestato la propria attività lavorativa alle
dipendenze dell'associazione convenuta per 36 ore di lavoro settimanali, dal lunedì
al sabato dalle ore 8:00 alle 14:00, senza percepire alcuna retribuzione per le ore di
lavoro supplementare svolte nonché accertare lo svolgimento, fin dall'inizio del
3
rapporto di lavoro, di mansioni di responsabile amministrativo della Sezione CP_1
di e, conseguentemente, il diritto ad essere inquadrato e Controparte_2
retribuito come lavoratore di livello E/5 per i primi 10 anni di lavoro e,
successivamente nel livello E/6;
accertare e sentire dichiarare la violazione da parte
dell'associazione convenuta del diritto di precedenza esercitato dal ricorrente e, per
l'effetto sentire condannare l' al pagamento della complessiva somma lorda CP_1
di euro 270.421,40.
Si costituiva l Sezione di , che contestava quanto dedotto CP_1 Controparte_2
dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo, in via preliminare la
carenza di legittimazione passiva dell'associazione resistente per la durata di sei
anni e due mesi, dal 2.1.2009 al 28.2.2015, durante i quali il ricorrente aveva
prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Controparte_3
e l'insussistenza della solidarietà per debiti che non risultavano dai
[...]
libri contabili obbligatori. Sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione
estintiva dei crediti pretesi dal ricorrente
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