Trib. Benevento, sentenza 30/10/2024, n. 1822
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al nr. R.G.NR. 4525/2020, avente ad oggetto: divisione ereditaria
TRA
UT AN e TO MA (avv. Stefano Intorcia)
Parte attrice
E
MA IO (avv. Giorgia Deplano)
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/6/2024, che richiamano quelle già formulate in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, AP NA e AP AR convenivano
in giudizio MA FA per lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi sui beni
immobili indicati in atti in seguito al decesso di AP EP (il 22/5/2006), della moglie
OL OS (il 17/5/2012), genitori delle attrici e suoceri della convenuta, e di AP BI
(il 12/7/2012), fratello delle attrici e marito della convenuta. A sostegno della domanda
deducevano i motivi di cui in atti, chiedevano l'assegnazione, indifferentemente all'una o
all'altra ed eventualmente anche in comunione, dell'immobile sito in Taurasi (AV), via
Sebastiano, al catasto al fg. 10, p.lla 1103/3, salvo conguaglio e formulavano domanda di
condanna della convenuta al rimborso di quanto lucrato per il godimento esclusivo del
suindicato immobile, adibito a propria abitazione. Quest'ultima si costituiva in giudizio,
formulando le richieste di cui in atti, al cui contenuto integralmente si rimanda, e chiedendo,
p. 1/8
tra l'altro, l'assegnazione dell'immobile sito in Taurasi (AV), via San Sebastiano, al catasto al
fg. 10, p.lla 1103 adibito a propria abitazione. Nel corso del giudizio veniva espletata C.T.U.
2. Tanto premesso, si rileva innanzitutto che i beni costituenti l'asse ereditario sono gli
immobili indicati in atti, di cui sono documenti i titoli di provenienza, e con riferimento ai
quali non vi è contestazione da parte della convenuta. Le parti non hanno documentato in
modo specifico e circostanziato l'esistenza di altri beni, in particolare beni mobili e denaro,
costituenti la massa dei beni da dividere, di modo che ogni deduzione e domanda sul punto è
rimasta del tutto apodittica e non dimostrata. Parimenti, non sono documentate in modo
specifico e dettagliato le spese sostenute dalle parti per la conservazione degli immobili e le
migliorie indicate dalla parte convenuta, che avendo vissuto e vivendo attualmente
nell'immobile p.lla 103 ne ha chiaramente dovuto sostenere le spese di manutenzione
ordinaria ed i consumi, i quali, pertanto, non possono che essere posti per intero a suo carico
(forniture acqua, luce, gas, ecc.).
3. Ciò premesso, in applicazione delle regole della successione legittima (in particolare,
artt. 581 e 582 c.c.) e tenuto conto che le parti sono le uniche eredi di AP EP, OL
GI e AP BI, rispettivamente genitori (i primi due) e fratello delle attrici,
suoceri (i primi due) e marito della convenuta. I beni originariamente facevano appartenevano
a AP EP, al quale sono succeduti la moglie OL OS (1/3) e i figli NA, AR
e BI (2/3, dunque, 2/9 ciascuno). Al decesso di OL OS la sua quota di 1/3 dei beni
ereditari è stata ereditata in parti uguali dai figli NA, AR e BI, che, pertanto, hanno
visto accrescere la propria quota di eredità sino a 1/3 (3/9=6/18) ciascuno (1/3 di OL OS
diviso tre, più la quota di cui già risultavano titolari). Al decesso di AP BI la sua quota
di 1/3 della comunione ereditaria (1/3=3/9=6/18) è stata ereditata dalle sorelle NA e AR
nella misura di 1/18 ciascuno (1/3 diviso 3 e poi diviso 2) e dalla moglie MA FA nella
misura di 4/18 (1/3 diviso 3 per 2). All'esito, pertanto, ciascuna attrice è titolare di una quota
pari a 7/18 dell'asse ereditario e la convenuta è titolare di una quota pari a 4/18 dell'asse
ereditario.
4. Stante la natura tecnica delle questioni di causa, si è reso necessario disporre C.T.U. per
accertare la comoda divisibilità dei beni e predisporre il progetto di divisione. I beni
costituenti l'asse ereditario sono stati così individuati dal C.T.U.:
p. 2/8
p. 3/8
5. Il valore complessivo dei beni da dividere è pari, pertanto, ad €.408.201,60, di cui alle
attrici spetta una quota di €.158.745 ciascuna e alla convenuta di €.90.711,47. Con riferimento ai
beni mobili, in mancanza di una specifica e dettagliata indicazione della loro ubicazione,
ritiene il giudicante che essi debbano seguire le sorti dell'immobile in cui sono collocati e non
siano suscettibili di valutazione autonoma.
6. Il C.T.U., dalle cui conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità
logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati, ha accertato che “la divisione in natura
dei beni facenti parte dell'asse ereditario in oggetto è di fatto
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