Trib. Bari, sentenza 07/01/2025, n. 13
TRIB Bari
Sentenza
7 gennaio 2025
Sentenza
7 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Bari
Sentenza
7 gennaio 2025
Sentenza
7 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 5778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott.ssa Marisa Attollino Presidente relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
BA OU (C.F. [...], Codice CUI 04Z2LZU, data di nascita
12/03/1993, Paese di provenienza: SENEGAL), parte rappresentata e difesa dall'avv.
CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
QUESTURA DI FOGGIA - MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 08/06/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 13/05/2024 e adottato dalla Questura con cui gli è stato
Pag. 1 di 9
negato il rinnovo del permesso di soggiorno e ha chiesto il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto del 12/06/2024, è stata accolta inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, decisione confermata con ordinanza del 18/09/2024.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 18/12/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Il ricorrente ha dichiarato di aver fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato italiano in data 22/11/2014 e che “nonostante le difficoltà vissute, ha raggiunto finalmente un buon livello di integrazione. Inoltre, ha dimostrato di essere in grado di costruire rapporti di lavoro continuativi (…) e, in mancanza, di stringerne di nuovi”.
L'inquadramento della domanda. La domanda è correttamente limitata al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare il diritto azionato.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in
Pag. 2 di 9
aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti e, comunque, non è nemmeno necessaria alla luce del contenuto del provvedimento impugnato e delle prove offerte a sostegno della domanda.
Sul Paese di provenienza. Con riferimento alla situazione di sicurezza relativa al Paese di origine del ricorrente, egli ha dedotto in ricorso che “il Senegal non è ad oggi un Paese sicuro, come riportato dall'ultimo report di Amnesty International, pubblicato l'8 aprile 2020”.
Sennonché, dalla consultazione delle fonti internazionali più aggiornate, la situazione generale del Senegal, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Secondo quanto riportato da UN OCHA, l'indice di rischio INFORM in Senegal, aggiornato a settembre 2024, è medio nel Paese, ed identificato con un indicatore di 4.3, stabile rispetto ai dati dell'anno precedente3.
International Crisis Group (ICG) riporta che, a maggio 2023, le forze governative senegalesi si sono scontrate con i separatisti nella regione della Casamance4.
Nel febbraio 2024 il paese è stato interessato da una crisi costituzionale dopo che le autorità avevano rinviato le elezioni presidenziali, tra violente proteste che hanno suscitato allarme a livello internazionale5.
I tentativi delle autorità di posticipare le elezioni presidenziali, originariamente previste per il 25 febbraio 20246, a dicembre, hanno provocato diffuse proteste e disordini nelle
Pag. 3 di 9
strade7. Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite
(UN OHCHR) almeno tre giovani sono stati uccisi durante le proteste e almeno 266 persone sono state arrestate in tutto il Paese, compresi i giornalisti8.
Tra il 9 e il 10 febbraio gendarmi e polizia hanno utilizzato gas lacrimogeni per reprimere le proteste, arrestando circa 250 persone (266 secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite9) mentre gli scontri provocavano la morte di almeno tre persone10. Nel tentativo di allentare le tensioni, il 26 febbraio LL ha annunciato piani per un'amnistia generale per i manifestanti arrestati dal 2021 al 202411.
Le elezioni sono state posticipate al 24 marzo 202412 ed hanno visto la vittoria del candidato dell'opposizione IR OM Faye13.
A soli 6 mesi dalle elezioni, tuttavia, il neo eletto presidente del Senegal ha disposto lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, l'organo deputato all'approvazione delle leggi, aprendo la strada a elezioni anticipate.
Nonostante non si siano verificati incidenti securitari di rilevanza, tra aprile e ottobre
2024, le fonti consultate14 hanno registrato un incidente di sicurezza, non specificato, sul convoglio del primo ministro mentre si trovava a Koungheul, nella regione di Kaffrine, il
30 ottobre. L'attacco ha provocato il ferimento di un ex ministro del governo e il danneggiamento di un veicolo.
Si segnala, infine, che nel Global Terrorism Index pubblicato dall'Institute for Economics and
Peace aggiornato al 2024, il Senegal figura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott.ssa Marisa Attollino Presidente relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
BA OU (C.F. [...], Codice CUI 04Z2LZU, data di nascita
12/03/1993, Paese di provenienza: SENEGAL), parte rappresentata e difesa dall'avv.
CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
QUESTURA DI FOGGIA - MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 08/06/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 13/05/2024 e adottato dalla Questura con cui gli è stato
Pag. 1 di 9
negato il rinnovo del permesso di soggiorno e ha chiesto il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto del 12/06/2024, è stata accolta inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, decisione confermata con ordinanza del 18/09/2024.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 18/12/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Il ricorrente ha dichiarato di aver fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato italiano in data 22/11/2014 e che “nonostante le difficoltà vissute, ha raggiunto finalmente un buon livello di integrazione. Inoltre, ha dimostrato di essere in grado di costruire rapporti di lavoro continuativi (…) e, in mancanza, di stringerne di nuovi”.
L'inquadramento della domanda. La domanda è correttamente limitata al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare il diritto azionato.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in
Pag. 2 di 9
aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti e, comunque, non è nemmeno necessaria alla luce del contenuto del provvedimento impugnato e delle prove offerte a sostegno della domanda.
Sul Paese di provenienza. Con riferimento alla situazione di sicurezza relativa al Paese di origine del ricorrente, egli ha dedotto in ricorso che “il Senegal non è ad oggi un Paese sicuro, come riportato dall'ultimo report di Amnesty International, pubblicato l'8 aprile 2020”.
Sennonché, dalla consultazione delle fonti internazionali più aggiornate, la situazione generale del Senegal, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Secondo quanto riportato da UN OCHA, l'indice di rischio INFORM in Senegal, aggiornato a settembre 2024, è medio nel Paese, ed identificato con un indicatore di 4.3, stabile rispetto ai dati dell'anno precedente3.
International Crisis Group (ICG) riporta che, a maggio 2023, le forze governative senegalesi si sono scontrate con i separatisti nella regione della Casamance4.
Nel febbraio 2024 il paese è stato interessato da una crisi costituzionale dopo che le autorità avevano rinviato le elezioni presidenziali, tra violente proteste che hanno suscitato allarme a livello internazionale5.
I tentativi delle autorità di posticipare le elezioni presidenziali, originariamente previste per il 25 febbraio 20246, a dicembre, hanno provocato diffuse proteste e disordini nelle
Pag. 3 di 9
strade7. Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite
(UN OHCHR) almeno tre giovani sono stati uccisi durante le proteste e almeno 266 persone sono state arrestate in tutto il Paese, compresi i giornalisti8.
Tra il 9 e il 10 febbraio gendarmi e polizia hanno utilizzato gas lacrimogeni per reprimere le proteste, arrestando circa 250 persone (266 secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite9) mentre gli scontri provocavano la morte di almeno tre persone10. Nel tentativo di allentare le tensioni, il 26 febbraio LL ha annunciato piani per un'amnistia generale per i manifestanti arrestati dal 2021 al 202411.
Le elezioni sono state posticipate al 24 marzo 202412 ed hanno visto la vittoria del candidato dell'opposizione IR OM Faye13.
A soli 6 mesi dalle elezioni, tuttavia, il neo eletto presidente del Senegal ha disposto lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, l'organo deputato all'approvazione delle leggi, aprendo la strada a elezioni anticipate.
Nonostante non si siano verificati incidenti securitari di rilevanza, tra aprile e ottobre
2024, le fonti consultate14 hanno registrato un incidente di sicurezza, non specificato, sul convoglio del primo ministro mentre si trovava a Koungheul, nella regione di Kaffrine, il
30 ottobre. L'attacco ha provocato il ferimento di un ex ministro del governo e il danneggiamento di un veicolo.
Si segnala, infine, che nel Global Terrorism Index pubblicato dall'Institute for Economics and
Peace aggiornato al 2024, il Senegal figura
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi