Trib. Latina, sentenza 03/01/2025, n. 11
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1036/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 26 settembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- DI IR rappresentato e difeso dagli Avv.ti BARONE Bruno e CICCARELLI
Danilo ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Via G. Toniolo, n.41;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA STERILIZZAZIONI S.P.A rappresentata e difesa dall'Avv.
CAPASSO Sergio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Via G.
Toniolo, n.41;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
- ST AN
PARTE CONVENUTA-contumace
E
- AXA ASSICURAZIONI S.P.A. rappresentata e difesa dall'Avv. CHIRIACO Micaela ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Flaminia n. 141;
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
- LE NE ASSURANCES S.A rappresentata e difesa dall'Avv. ERMOCIDA
Teresa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio Bertoloni
n.44;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 26 settembre 2024 le parti concludevano come da note scritte depositate da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 8 febbraio 2018 DI IR conveniva in giudizio Axa
Assicurazioni, SIS S.p.A. e IL AN deducendo:
a) in data 2 agosto 2016, alle ore 17.20 circa, in agro di Fondi trovandosi a bordo del motociclo ZU GSXR 600 targato CW 59336, di sua proprietà percorreva la S.R.
213 Flacca, con direzione Sperlonga, in regolare condotta di guida. L'attore giunto all'altezza del Km 5.500, iniziava a decelerare in quanto scorgeva innanzi a sé
l'autovettura Peugeout 3008 targata FE312PC di proprietà della S.I.S. S.p.a. e condotta dal convenuto IL AN che procedeva nel medesimo senso di marcia lungo il margine destro della propria corsia di percorrenza, a ridosso del guard rail.
L'attore decideva di sopravanzare l'autovettura UG di cui sopra, entro la propria semicarreggiata, con l'indicatore di direzione sinistro azionato, allorquando veniva urtato dalla suddetta autovettura, che, improvvisamente, si spostava al centro della corsia. A seguito dell'urto, il motociclo ZU di cui sopra, condotto dal sig. DI, prendeva fuoco e finiva la propria corsa scarrocciando nell'opposta corsia di percorrenza, urtando dapprima l'autovettura Alfa 147 tg. CS
097PX, condotta dal sig. AP NC e successivamente il guard rail adiacente.
In conseguenza del sinistro l'attore subiva gravissime lesioni fisiche e veniva trasportato d'urgenza in eliambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Camillo Forlanini di Roma dove veniva ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, con la diagnosi di politrauma stradale, mentre il motociclo rimaneva completamente distrutto. Sul luogo del sinistro interveniva poi il
Comando Polizia Locale del Comune di Fondi che procedeva a compiere i rilievi e gli accertamenti del caso, redigendo apposita relazione;
b) l'attribuzione della responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente del veicolo Peugeout 3008 targata FE 312 PC, nella specie per colpa specifica derivante dall'inosservanza delle norme sulla circolazione ·stradale e segnatamente per non aver mantenuto la stretta destra durante la propria marcia e nella fase di sorpasso dell'altro veicolo, ex art. 148, comma IV, C.d.S.;
c) in conseguenza delle lesioni fisiche subite erano residuate menomazioni permanenti che riducevano la sua efficienza psico-fisica in misura superiore ai due terzi del totale di danno biologico e che incidevano sulla sua capacità specifica lavorativa sempre in misura superiore ai due terzi del totale e tali elementi erano da accertare in corso di causa a seguito di CTU medica. In particolare, a seguito delle lesioni
l'attore aveva dovuto sottoporsi a molteplici interventi chirurgici e a numerose consulenze specialistiche di controllo, infettivologiche a causa di infezioni e contaminazioni ricorrenti dell'area ustionata, trattata con antibiotici, intensi trattamenti fisioterapici riabilitativi nonché ad un intervento di protesizzazione aortica;
d) gli esiti cicatriziali derivanti dalla superiore ustione avevano un suo profondo senso di disagio ed un sensibile peggioramento delle proprie abitudini di vita;
in particolare il "deturpamento" fisico ed il danno subito incidevano in misura rilevante sulla propria vita di relazione sia familiare che esterna;
e) l'attore all'epoca del sinistro percepiva l'indennità Naspi in virtù di cessazione del rapporto di lavoro (successivamente rinnovato) per riduzione del personale decorrente dal 07/4/2015 e a seguito di assunzione prima a tempo indeterminato e poi determinato con la Martipo Club s.r.l., con le mansioni di operaio generico;
f) con comunicazione a mezzo pec inviata in data 5 dicembre 2016, l'attore richiedeva il risarcimento di tutti i danni e spese subiti e subendi all' Axa Assicurazioni S.p.A. che all'epoca del sinistro garantiva la R.C. Auto dell'autovettura UG3008 tg. FE
312 PC e quest'ultima con comunicazione datata 27 dicembre 2016 comunicava il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento danni in ·quanto non riteneva sussistere in capo al proprio assicurato elementi di responsabilità;
g) con comunicazioni datate 26 settembre 2017, inviate mediante Pec e raccomandate
AA.RR alla Axa Assicurazioni S.p.A., alla S.I.S. S.p.A ed al sig. IL AN e pervenute, rispettivamente, in data 28 settembre 2017, 3 ottobre 2017e 29 settembre
2017, l'attore formulava nei confronti di costoro invito alla stipula della
Convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. D.L. n. 132/20 I 4 convertito in legge 162/2014. Con comunicazione datata 9 ottobre 2017 l'Axa Assicurazioni
S.p.A. comunicava la mancata adesione alla negoziazione assistita ritenendo sussistere in capo al DI IR la colpa esclusiva nella causazione del sinistro.
Concludeva pertanto chiedendo "Voglia l'lll.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare in capo al convenuto IL AN la responsabilità esclusiva del sinistro in premessa descritto e per l'effetto condannare lo stesso, in solido con la S.I.S. S.p.A e l'Axa Assicurazioni S.p.A. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali patiti e patendi dal sig. DI IR, ivi compresi il danno morale e biologico nonché il danno da ritardato pagamento, da perdita di chance e l'incapacità specifica lavorativa, nella misura che risulterà in corso di causa anche a seguito di CTU medico legale che sin da ora si richiede, nonché alla refusione delle spese sostenute e sostenende, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo come per legge nonché i danni materiali derivanti dal danneggiamento del motociclo ZU GSX-R600 targato CW59336, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Con salvezza di ulteriori richieste istruttorie e di meglio precisare in concedendo termine ex art. 183 c.p.c..”
Con comparsa in data 31 maggio 2018 si costituiva in giudizio AXA ASSICURAZIONI
S.P.A deducendo:
a) l'inammissibilità della domanda per nullità della citazione dovuta all' indeterminatezza del petitum, a norma del combinato disposto dagli artt. 163 n. 3,
164 c.p.c. ciò in quanto l'attore formulava richiesta di risarcimento del presunto danno subito in conseguenza del sinistro in modo generico e indeterminato, omettendo di quantificarne l'ammontare, violando così l'art. 163 c.p.c. il quale imponeva all'attore di presentare la domanda giudiziale completa di tutti i suoi elementi essenziali, tra i quali il petitum e l'art.164 c.p.c. poiché impediva la corretta iniziale formazione del contraddittorio;
b) l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea, per violazione degli obblighi di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass atteso che la richiesta risarcitoria risultava carente degli elementi indefettibili di cui all'art. 148 co. 2 cod. ass.
considerato che
, nel caso di specie, controparte ometteva di accompagnare le proprie richieste risarcitorie con l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
c) l'infondatezza della domanda attorea, a causa della mancata dimostrazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., delle modalità di svolgimento del fatto storico da cui assumeva essere derivati i danni lamentati atteso che parte attrice si limitava a descrivere genericamente le circostanze fattuali nelle quali sarebbe avvenuto il sinistro de quo, senza addurre tuttavia alcun supporto probatorio a sostegno e dimostrazione dei propri assunti, perciò la pretesa risarcitoria vantata risultava assolutamente priva di fondamento, in quanto assolutamente indimostrata, in considerazione anche dell'assenza del modello CAI sottoscritto dalle parti. In particolare dal verbale redatto dalla Polizia Stradale emergeva chiaramente come il sinistro si fosse verificato proprio per la condotta negligente ed imprudente dell'attore, il quale, dopo avere effettuato manovra di sorpasso di un veicolo in tratto di strada ove non
è consentito e indicato da apposita segnaletica stradale orizzontale e verticale, tamponava il veicolo condotto dal IL, perdeva, poi, il controllo del proprio
mezzo, e scarrocciava sino ad urtare frontalmente il veicolo Alfa Romeo tg.to
CS047PX , onde poi terminare la propria marcia a ridosso del guard rail. Inoltre, risultava comprovato nel verbale che per la direzione di marcia della via Flacca percorsa dal motociclo ZU dell'attore insisteva segnaletica verticale di divieto di fermata, limite massimo velocità 70 km, diritto di precedenza con intersezione a destra, divieto di sorpasso, nonché segnaletica orizzontale con linee di margine e di mezzeria continue. Si precisava inoltre che sul piano asfaltato venivano