Trib. Livorno, sentenza 03/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 03/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 7
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 38/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 38/2022 R.G. vertente tra
Comune di San Vincenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. P.
Gustinucci
attrice opponente
e
OZ EL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv.
G. Virgone e N. Colombini
convenuta opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1435/2021 (R.G. 3229/2021), depositato in
data 23.11.2021 dal Tribunale di Livorno, notificato in data 29.11.2021, con il quale è stato
intimato alla parte opponente il pagamento della somma di Euro 225.318,88, oltre interessi,
spese e competenze di procedimento, in favore dell'opposta OZ EL S.r.l.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 12.09.2024
1


dal procuratore di parte attrice opponente:
“IN VIA ISTRUTTORIA insiste in tutte le istanze istruttorie formulate con la Memoria ex
art. 183-VI, n. 2) C.p.c. e non ammesse;

NEL MERITO chiede che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
voglia accogliere per i motivi di cui in narrativa la spiegata opposizione e per l'effetto, re-
spinta l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del Decreto ingiun-
tivo opposto;

in tesi accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, ivi compresa la
grave inadempienza dei contratti, derivante dalla violazione da parte della OZ
EL Srl dell'obbligo di rendicontazione espressamente previsto e la perdita del diritto
e/o l'abuso del diritto, per violazione dell'obbligo di buona fede e degli inderogabili doveri
di solidarietà previsti dall'art. 2 Cost., derivante dalla prolungata, dolosa o colposa, iner-
zia che ha ingenerato nell'Amministrazione il legittimo convincimento nella remissione dei
crediti per facta concludentia e che ha fatto venir meno, anche solo per tale ragione, il di-
ritto del locatore/custode ad ottenere il pagamento degli eventuali compensi di spettanza,
l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di pagamento, a qualsivoglia titolo, a carico
dell'opponente e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o
revocare il Decreto Ingiuntivo opposto in ipotesi accogliere la presente opposizione e per
l'effetto, per tutte le ragioni indicate in narrativa, comunque previamente dichiarato nullo
e/o annullato e/o dichiarato inefficace e/o revocato il Decreto Ingiuntivo opposto, determi-
nare le somme effettivamente dovute dall'opponente all'opposto, in ragione dell'attività ef-
fettivamente svolta da detto ultimo in favore del primo e degli accordi di volta in volta con-
sacrati nei contratti di concessione versati in atti in ogni caso condannare la OZ
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EL Srl a versare al comune di San Vincenzo quanto dovuto e non versato in forza di
quanto previsto all'art. 7 del quaderno d'oneri della Convenzione 2016/2018 e della Con-
venzione 2019/2021, quale corrispettivo per la concessione del servizio, nella misura ivi
indicata e, quindi, in una percentuale non inferiore al 5% sulle somme pagate, pari
all'aggio offerto in sede di aggiudicazione del servizio, compensando tali somme, in tutto o
in parte, con quelle eventualmente riconosciute di spettanza della OZ EL Srl
in ogni caso condannare il convenuto a rifondere all'attore le spese ed i compensi di causa
e a risarcirlo, ai sensi dell'art. 96 C.p.c., per aver agito nei suoi confronti con dolo o colpa
grave“;

dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Rigettare la domanda del Comune di San Vincenzo in quanto infondata in fatto ed in
diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare integralmente il decreto in-
giuntivo opposto condannando quindi il Comune di San Vincenzo, in persona del Sinda-
co pro tempore al pagamento a favore della società OZ EL RL della
somma di € 225.318,88 (euro duecentoventicinquemilatrecentodiciotto e ottantotto cen-
tesimi), oltre ad interessi di legge dal dì del dovuto al saldo o a quella diversa, maggio-
re o minore, che risultata dovuta all'esito dell'istruttoria. In ogni caso con condanna al
pagamento dell'Amministrazione delle spese e delle competenze del presente procedi-
mento e delle altre successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In data 03.01.2022 è stato notificato dal Comune di San Vincenzo atto di citazione
in opposizione al decreto ingiuntivo con cui l'Amministrazione afferma di non do-
vere alcuna somma alla Società EL, ritenendo di non essere il soggetto tenuto
3
al pagamento e che comunque le somme richieste non fossero né dovute, né liquide,
né esigibili in assenza di emissione di fattura e di qualificazione ACORI come atti-
vità di deposito e custodia per conto terzi sino al 2010.
Si costituiva in giudizio la Società EL s.r.l. concludendo per il rigetto
dell'opposizione e per la conseguente condanna del Comune di San Vincenzo al pa-
gamento di quanto ingiuntogli nel decreto ingiuntivo emesso a suo carico.
Dopo lo scambio delle memorie ex art.183 VI comma c.p.c., il Tribunale di Livorno
ammetteva CTU contabile e, all'udienza del giorno 15 marzo 2023, richiamando il
quesito di cui alla seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. di parte EL,
chiedeva al CTU di “verificare la correttezza delle modalità di determinazione e di
calcolo eseguite dalla OZ EL dell'ammontare della somma richiesta
nel ricorso ex art 633 e ss cpc per la custodia di ogni singolo veicolo indicato nel
ricorso medesimo”.
Veniva, in seguito, depositata la relazione del CTU.
Il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava per la precisazione
delle conclusioni al 12.09.2024.
A tale udienza, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in de-
cisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Vicenda contrattuale
È incontestata ed emerge per tabulas la conclusione delle convenzioni tra la carroz-
zeria opposta e l'amministrazione comunale opponente.
Segnatamente, OZ EL RL è concessionaria del Comune di San Vin-
cenzo relativamente al servizio di rimozione forzata e blocco dei veicoli e conse-
4
guentemente anche relativamente alla loro custodia (cfr. contratto rep. 54 del 17
aprile 2008 di affidamento del servizio in concessione di blocco, rimozione, deposi-
to e custodia di veicoli per il biennio 2008-2010 sub doc. n. 2 fascicolo monitorio;

contratto rep. 9 del 17 febbraio 2011 di affidamento del servizio in concessione di
blocco, rimozione, deposito e custodia di veicoli periodo 2010-2012 sub doc. n. 3
del fascicolo monitorio;
contratto rep. 49 del 3 giugno 2013 - CIG 4686652204D –
di affidamento del servizio in concessione di blocco, rimozione, deposito e custodia
di veicoli nel periodo 2013 -2015 sub doc. n. 4 fascicolo monitorio;
contratto rep.
67 del 21 ottobre 2016 - CIG ZE11A2C354 - di affidamento del servizio in conces-
sione di blocco, rimozione, deposito e custodia di veicoli fino al 1° luglio 2018 sub
doc. n. 5 fascicolo monitorio;
contratto rep. 35 del 28 marzo 2019 - CIG
7675956F43 – di affidamento del servizio in concessione di blocco, rimozione, de-
posito e custodia di veicoli per due anni sub doc. n. 6 fascicolo monitorio).
Emerge pure documentalmente il numero
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