Trib. Perugia, sentenza 05/12/2024, n. 1638

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 05/12/2024, n. 1638
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 1638
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. 1742/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1742/2021 R.G. tra
POSTE ITALIANE S.P.A., c.f. 97103880585, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Proietti;

Opponente
CONTRO
NO LE, c.f. [...];

RA LE, c.f. [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Abogado Andrea Frenguelli;

Opposti
Conclusioni per l'opponente: come da atto di citazione.
Conclusioni per gli opposti: come da note scritte del 02/04/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO


1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo

UC ET e SC ET agivano in via monitoria nei confronti di Poste
Italiane S.p.A. allegando di essere eredi di RO ET e NA TT, i quali erano titolari del buono postale fruttifero di durata trentennale della Serie Q/P - P n. 000.038 per un valore nominale di L.

1.000.000. I ricorrenti allegavano che, in base alla tabella degli interessi corrispondenti alla serie del buono, il valore di riscatto del buono sarebbe stato pari a €
11.655,95 al lordo delle ritenute fiscali. Chiedevano quindi la condanna di Poste Italiane S.p.A. al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
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Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
318/2021 RG 3995/2020.
Proponeva opposizione l'ingiunta, eccependo, in sintesi, che la pretesa creditoria era viziata dalla mancata applicazione della ritenuta erariale del 12,50% sui rendimenti, erroneamente capitalizzata con gli interessi, nonché dall'applicazione di tassi di interesse non corrispondenti a quelli della serie Q/P per il periodo dal 21° al 30° anno.
Si costituivano gli opposti, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 16/05/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.


2. Sulle conclusioni di parte opponente

L'opponente ha depositato le note scritte di precisazione delle conclusioni in data 04/04/2024,
e dunque oltre il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. scadente il 03/04/2024, per cui devono prendersi in considerazione le conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione del nuovo difensore, depositate il 03/04/2024, in cui la parte si è riportata ai precedenti atti difensivi e, dunque, alle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione.


3. Sui tassi di interesse

L'ordine logico delle questioni impone di esaminare prioritariamente la misura dei tassi di interesse applicabili sul capitale del buono, pari a L. 1.000.000, la cui titolarità in capo agli opposti è incontestata.
Il buono risulta emesso in data 21/02/1990 per un valore, come detto, di L.

1.000.000 con
l'espressa indicazione dell'appartenenza dello stesso alla serie Q/P.
I tassi di interesse applicabili al buono dal 1° al 20° anno di ammortamento non sono contestati, avendo lo stesso ricorrente ritenuto applicabili i tassi della serie Q/P così come risultanti dal timbro apposto sul retro del buono, ossia: 8% dal 1° al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,50% dal 11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno.
Sussiste invece controversia in ordine al tasso applicabile dal 21° al 30° anno.
Secondo gli opposti, infatti, il tasso, non risultante dal timbro, sarebbe quello risultante dalla tabella stampigliata sul retro del buono, pari cioè a L. 258.150 per ogni bimestre successivo al
20° anno fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione.
Secondo l'opponente, invece, il tasso applicabile dal 21° al 30° anno sarebbe quello corrispondente alla serie Q/P, pari cioè a L. 131.275 per ogni bimestre maturato fino al 31
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dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, che corrisponderebbe al tasso del 12% e sarebbe quindi coerente con il tasso da ultimo applicabile.
L'opposizione è fondata.
Posto che il buono appartiene alla serie Q/P, la relativa disciplina si rinviene nel DM
13/06/1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 148 del 28/06/1986.
Con tale decreto, è stata istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera
Q, e si è stabilito, con l'art. 5, che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
Nel caso di specie, il timbro apposto sul retro del buono reca la disciplina dei tassi dal 1° al 20° anno, ma non quella dal 21° al 30° anno.
Su tale specifica fattispecie si è recentemente consolidata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente
(«P»), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie («Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei
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