Trib. Frosinone, sentenza 19/11/2024, n. 1086
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 1153 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili
dell'Anno 2024 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento
dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso proposto da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Ferentino alla via Casilina Nord n. 101 presso lo studio legale dell'Avv.
Sara Gasbarra che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo
nei confronti di
CP_1
elettivamente domiciliato in Frosinone alla via Mola Vecchia n. 2/a presso lo studio legale dell'Avv.
Daniela Incelli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva
e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da
processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto)
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.05.2024 la IG.ra premesso di aver convissuto Parte_1
more uxorio con il IG. dal 2012 sino al mese di agosto 2021 e che dalla loro CP_1
relazione sentimentale sono nati due figli, nato in [...] il [...] (quasi Persona_1
12 anni) e nata a [...] il [...] (9 anni) riconosciuti da entrambi sin dalla Persona_2
nascita;
di aver fissato la comune residenza familiare in Ferentino (FR) Via Ponte Rovescio n. 21
e che durante la convivenza la famiglia aveva un buon tenore di vita e il SI. CP_1
provvedeva regolarmente al sostentamento della famiglia;
ha esposto che dopo la cessazione
della convivenza il SI. è andato a vivere a casa dei propri genitori a Ferentino mentre la CP_1
ricorrente rimaneva a vivere con i due figli dapprima nell'abitazione familiare e poi in Anagni
(FR) Via Preturi Colle Pero n. 19 dove attualmente risiedono in un appartamento condotto in
locazione, unitamente al SI. , intestatario del contratto di locazione e alla Controparte_2
minore , nata dall'unione con quest'ultimo. Ella ha rappresentato che, cessata Persona_3
la convivenza, la madre ha continuato ad occuparsi in via esclusiva delle eIGenze quotidiane
dei bambini, mentre il IG. ha contribuito solo sporadicamente ed in misura del tutto CP_1
irrisoria alle eIGenze economiche dei figli, non avendo, peraltro, mai versato alla ricorrente
alcuna quota fissa a titolo di mantenimento per i minori, nè partecipato costantemente alle
dovute spese straordinarie seppur concordate;
che i minori vivono con la madre durante tutta la
settimana perché il padre lavora anche il sabato e la domenica, anche se talvolta questi prende
con se i figli, compatibilmente con le loro eIGenze, il fine settimana, a volte dal venerdì sera alla
domenica sera, altre dal sabato sera alla domenica sera, per recarsi con loro presso l'abitazione
dei suoi genitori con cui convive;
che il figlio minore è titolare di invalidità Persona_1 soggetta a revisione annuale con la diagnosi: “Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche,
disturbo dell'attenzione e della pragmatica linguistica, atipie socio-comunicative” durante i
mesi scolastici, ottobre-giugno, percepisce una indennità di € 343,66 circa mensile ed è seguito
da circa 4 anni da una specialista e ha intrapreso un percorso di terapia specialistica attualmente
il mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 18:30 con un costo ad oggi di € 30,00 a seduta;
egli è
portatore di occhiali da vista necessitando per questo anche di visite mediche oculistiche
periodiche;
che la figlia pur non soffrendo di alcuna patologia è seguita da circa un Per_2
anno e mezzo sia da un endocrinologo e un dermatologo del servizio Sanitario Nazionale su
indicazioni del pediatra.
Sotto il profilo economico, la ricorrente rappresenta di non svolgere attualmente alcuna
occupazione, pur essendone in cerca, e non ha beni immobili intestati, essendo intestataria
unicamente di una autovettura;
il SI. è titolare dell'omonima Ditta individuale che CP_1
svolge l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali con attività miste;
2
che l'assegno unico per i figli è sempre stato percepito su accordo delle parti nella misura del
100% dalla IG.ra ed ammonta attualmente a circa di € 563, 90 mensili per Parte_1
entrambi i minori. Tanto premesso ed esposto ella ha chiesto che il Tribunale voglia
regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale dei minori stabilendo: 1) affidamento
congiunto di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 1153 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili
dell'Anno 2024 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento
dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso proposto da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Ferentino alla via Casilina Nord n. 101 presso lo studio legale dell'Avv.
Sara Gasbarra che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo
nei confronti di
CP_1
elettivamente domiciliato in Frosinone alla via Mola Vecchia n. 2/a presso lo studio legale dell'Avv.
Daniela Incelli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva
e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da
processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto)
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.05.2024 la IG.ra premesso di aver convissuto Parte_1
more uxorio con il IG. dal 2012 sino al mese di agosto 2021 e che dalla loro CP_1
relazione sentimentale sono nati due figli, nato in [...] il [...] (quasi Persona_1
12 anni) e nata a [...] il [...] (9 anni) riconosciuti da entrambi sin dalla Persona_2
nascita;
di aver fissato la comune residenza familiare in Ferentino (FR) Via Ponte Rovescio n. 21
e che durante la convivenza la famiglia aveva un buon tenore di vita e il SI. CP_1
provvedeva regolarmente al sostentamento della famiglia;
ha esposto che dopo la cessazione
della convivenza il SI. è andato a vivere a casa dei propri genitori a Ferentino mentre la CP_1
ricorrente rimaneva a vivere con i due figli dapprima nell'abitazione familiare e poi in Anagni
(FR) Via Preturi Colle Pero n. 19 dove attualmente risiedono in un appartamento condotto in
locazione, unitamente al SI. , intestatario del contratto di locazione e alla Controparte_2
minore , nata dall'unione con quest'ultimo. Ella ha rappresentato che, cessata Persona_3
la convivenza, la madre ha continuato ad occuparsi in via esclusiva delle eIGenze quotidiane
dei bambini, mentre il IG. ha contribuito solo sporadicamente ed in misura del tutto CP_1
irrisoria alle eIGenze economiche dei figli, non avendo, peraltro, mai versato alla ricorrente
alcuna quota fissa a titolo di mantenimento per i minori, nè partecipato costantemente alle
dovute spese straordinarie seppur concordate;
che i minori vivono con la madre durante tutta la
settimana perché il padre lavora anche il sabato e la domenica, anche se talvolta questi prende
con se i figli, compatibilmente con le loro eIGenze, il fine settimana, a volte dal venerdì sera alla
domenica sera, altre dal sabato sera alla domenica sera, per recarsi con loro presso l'abitazione
dei suoi genitori con cui convive;
che il figlio minore è titolare di invalidità Persona_1 soggetta a revisione annuale con la diagnosi: “Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche,
disturbo dell'attenzione e della pragmatica linguistica, atipie socio-comunicative” durante i
mesi scolastici, ottobre-giugno, percepisce una indennità di € 343,66 circa mensile ed è seguito
da circa 4 anni da una specialista e ha intrapreso un percorso di terapia specialistica attualmente
il mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 18:30 con un costo ad oggi di € 30,00 a seduta;
egli è
portatore di occhiali da vista necessitando per questo anche di visite mediche oculistiche
periodiche;
che la figlia pur non soffrendo di alcuna patologia è seguita da circa un Per_2
anno e mezzo sia da un endocrinologo e un dermatologo del servizio Sanitario Nazionale su
indicazioni del pediatra.
Sotto il profilo economico, la ricorrente rappresenta di non svolgere attualmente alcuna
occupazione, pur essendone in cerca, e non ha beni immobili intestati, essendo intestataria
unicamente di una autovettura;
il SI. è titolare dell'omonima Ditta individuale che CP_1
svolge l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali con attività miste;
2
che l'assegno unico per i figli è sempre stato percepito su accordo delle parti nella misura del
100% dalla IG.ra ed ammonta attualmente a circa di € 563, 90 mensili per Parte_1
entrambi i minori. Tanto premesso ed esposto ella ha chiesto che il Tribunale voglia
regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale dei minori stabilendo: 1) affidamento
congiunto di
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