Trib. Caltagirone, sentenza 03/10/2024, n. 608
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 803/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Cinzia Cicero, viste le note scritte depositate dalle parti a seguito della sostituzione della udienza del 3.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803/2016 R.G., promossa
DA
AN AT, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Fallica e Rita Lorena Asero, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
- RICORRENTE -
CONTRO
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Gaetana Angela Marchese, giusta procura generale alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Avente ad oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro agricolo subordinato anno 2010 e indebito pensionistico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.8.2016, LI TO esponeva che era titolare della pensione categoria VOCOM n. 36043890;
che in data 10.2.2016 aveva ricevuto da parte dell'Inps la richiesta di rimborso della somma di € 20.041,93, scaturita dall'annullamento della predetta pensione, per essere venuti meno i requisiti per il riconoscimento del diritto;
che, in particolare, era venuto meno il requisito contributivo, stante l'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso nel 2010 con la ditta SI NA;
che avverso la predetta nota di indebito, in data 19/01/2016, aveva proposto ricorso amministrativo, senza ricevere alcun riscontro;
che il disconoscimento del predetto rapporto di lavoro era scaturito dal verbale di accertamento ispettivo n. 2015013535 del 28.07.02015, impugnato in via amministrativa dalla
1
datrice di lavoro per l'infondatezza e l'inconsistenza delle determinazioni assunte dall'Ente previdenziale;
che, di conseguenza, il rigetto da parte dell'Ente della domanda di disoccupazione agricola afferente l'anno 2010 era privo di fondamento.
Tanto premesso, chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “1) ritenga e dichiari
l'illegittimità delle disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo intercorso nell'anno 2010 con la ditta SI NA con sede in Palagonia via Mascagni n. 10 per un numero totale di 82 gg., e, in conseguenza, il diritto dello stesso al ripristino della pensione cat VOCOM n. 36043890;
2) condanni, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e c.p.a.”.
Con memoria depositata tempestivamente in data 21.03.2017, si costituiva in giudizio
l'Istituto previdenziale eccependo, preliminarmente, la decadenza del ricorrente dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 7/1970, convertito nella legge n. 83/79, nonché ex art 47 del Dpr 639/1970. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte perché infondate.
Istruita la causa documentalmente e disposti dei rinvii d'ufficio da parte dei precedenti giudici titolari della causa e dalla scrivente in ragione del carico del ruolo, a seguito del decreto di sostituzione della udienza del 3.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti insistevano nei propri scritti difensivi con le note depositate nel termine assegnato;
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza.
_____________________________
In via preliminare deve rilevarsi che alla udienza del 22.2.2024 è stata onerata parte diligente di documentare l'esito dei giudizi iscritti al n. 804/2016 e al n. 1168/2015 RG, pendenti fra le medesime parti ed indicati dallo stesso ricorrente con le note dell'11.10.2019, stante che, in particolare il fascicolo n. 804/2016 RG, presentava ragioni di connessione con l'odierno giudizio, ma nessuna delle parti ha provveduto nel termine assegnato.
In ogni caso deve rilevarsi che è circostanza nota al Tribunale che il giudizio iscritto al n.
804/2016 RG, con il quale il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo intercorso nell'anno 2010 con la ditta “SI NA” nonché di accertare il suo diritto alla indennità di disoccupazione agricola relativa al medesimo anno, è stato definito con sentenza n. 262/2020 del Tribunale di Caltagrione con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile stante l'accertata fondatezza della eccezione di decadenza sollevata dall'Ente ex art. 22 d.l. 7/1970, conv. in legge n. 83/1970.
Ciò posto, stante che le odierne parti non hanno ottemperato alla richiesta del Tribunale di documentare l'esito del giudizio, e non essendo stata documentata l'attestazione del passaggio in
2
giudicato della sentenza sopra indicata, deve procedersi all'esame della domanda oggetto dell'odierno giudizio.
Muovendo dall'esame delle eccezioni preliminari formulate dall'ente previdenziale, la domanda di accertamento della illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo intercorso tra la ricorrente e la ditta SI NA nel 2010 è inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22 del decreto legge n. 7/1970, convertito in legge n. 83/1970.
Tale norma stabilisce che "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
La Suprema Corte con orientamento pienamente condiviso dall'odierno giudicante, ha stabilito che: “Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Cinzia Cicero, viste le note scritte depositate dalle parti a seguito della sostituzione della udienza del 3.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803/2016 R.G., promossa
DA
AN AT, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Fallica e Rita Lorena Asero, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
- RICORRENTE -
CONTRO
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Gaetana Angela Marchese, giusta procura generale alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Avente ad oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro agricolo subordinato anno 2010 e indebito pensionistico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.8.2016, LI TO esponeva che era titolare della pensione categoria VOCOM n. 36043890;
che in data 10.2.2016 aveva ricevuto da parte dell'Inps la richiesta di rimborso della somma di € 20.041,93, scaturita dall'annullamento della predetta pensione, per essere venuti meno i requisiti per il riconoscimento del diritto;
che, in particolare, era venuto meno il requisito contributivo, stante l'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso nel 2010 con la ditta SI NA;
che avverso la predetta nota di indebito, in data 19/01/2016, aveva proposto ricorso amministrativo, senza ricevere alcun riscontro;
che il disconoscimento del predetto rapporto di lavoro era scaturito dal verbale di accertamento ispettivo n. 2015013535 del 28.07.02015, impugnato in via amministrativa dalla
1
datrice di lavoro per l'infondatezza e l'inconsistenza delle determinazioni assunte dall'Ente previdenziale;
che, di conseguenza, il rigetto da parte dell'Ente della domanda di disoccupazione agricola afferente l'anno 2010 era privo di fondamento.
Tanto premesso, chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “1) ritenga e dichiari
l'illegittimità delle disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo intercorso nell'anno 2010 con la ditta SI NA con sede in Palagonia via Mascagni n. 10 per un numero totale di 82 gg., e, in conseguenza, il diritto dello stesso al ripristino della pensione cat VOCOM n. 36043890;
2) condanni, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e c.p.a.”.
Con memoria depositata tempestivamente in data 21.03.2017, si costituiva in giudizio
l'Istituto previdenziale eccependo, preliminarmente, la decadenza del ricorrente dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 7/1970, convertito nella legge n. 83/79, nonché ex art 47 del Dpr 639/1970. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte perché infondate.
Istruita la causa documentalmente e disposti dei rinvii d'ufficio da parte dei precedenti giudici titolari della causa e dalla scrivente in ragione del carico del ruolo, a seguito del decreto di sostituzione della udienza del 3.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti insistevano nei propri scritti difensivi con le note depositate nel termine assegnato;
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza.
_____________________________
In via preliminare deve rilevarsi che alla udienza del 22.2.2024 è stata onerata parte diligente di documentare l'esito dei giudizi iscritti al n. 804/2016 e al n. 1168/2015 RG, pendenti fra le medesime parti ed indicati dallo stesso ricorrente con le note dell'11.10.2019, stante che, in particolare il fascicolo n. 804/2016 RG, presentava ragioni di connessione con l'odierno giudizio, ma nessuna delle parti ha provveduto nel termine assegnato.
In ogni caso deve rilevarsi che è circostanza nota al Tribunale che il giudizio iscritto al n.
804/2016 RG, con il quale il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo intercorso nell'anno 2010 con la ditta “SI NA” nonché di accertare il suo diritto alla indennità di disoccupazione agricola relativa al medesimo anno, è stato definito con sentenza n. 262/2020 del Tribunale di Caltagrione con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile stante l'accertata fondatezza della eccezione di decadenza sollevata dall'Ente ex art. 22 d.l. 7/1970, conv. in legge n. 83/1970.
Ciò posto, stante che le odierne parti non hanno ottemperato alla richiesta del Tribunale di documentare l'esito del giudizio, e non essendo stata documentata l'attestazione del passaggio in
2
giudicato della sentenza sopra indicata, deve procedersi all'esame della domanda oggetto dell'odierno giudizio.
Muovendo dall'esame delle eccezioni preliminari formulate dall'ente previdenziale, la domanda di accertamento della illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo intercorso tra la ricorrente e la ditta SI NA nel 2010 è inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22 del decreto legge n. 7/1970, convertito in legge n. 83/1970.
Tale norma stabilisce che "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
La Suprema Corte con orientamento pienamente condiviso dall'odierno giudicante, ha stabilito che: “Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi