Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Fallimentare Ufficio di Catania
Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente
Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel.
Dott. Alessandro Laurino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 490/2024 r.g. promosso da
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA, in persona del Sostituto
Procuratore dott. Fabio Regolo;

RICORRENTE nei confronti di
IU TO MA, nato a [...] il [...] (CF
[...]), titolare dell'omonima ditta individuale con sede in
Catania, via Palermo 239 (P.IVA: 03364600878;
N.REA: CT-235015), cancellata dal registro delle imprese in data 10/7/2024;

RESISTENTE NON COSTITUITO
1


Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di IU TO MA;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata dalla cancelleria a mezzo pec in data 8/11/2024 per l'udienza del 10/12/2024;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che

il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che nel ricorso sono postulati crediti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione per oltre euro 630.000,00 e che in questa sede l'agente della riscossione ha attestato crediti esattoriali procedibili, comprensivi di accessori, per euro 780.520,58;

ritenuto che

IU TO MA versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, , come desumibile dalla rilevante esposizione debitoria in atti emersa;
rilevato che l'esercizio dell'attività commerciale emerge, ad esempio, da debiti
IVA;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, oltre che quella ex art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie
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