Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 3
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Testo completo
N. R.G. 2777/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
FIORE COSTRUZIONI GENERALI SRL e FIORE GIUSEPPE PIETRO, con
l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppina Angela Turano;
e
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI COSENZA, con l'assistenza e difesa della funzionaria dott.ssa Rossella Scalercio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/08/2019, le parti ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 157-01/2019 (alla Società) e n. 157/2019 (al legale rappresentante) emesse dal Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza in data
30.05.2019, con le quali era stato ordinato il pagamento della somma di €. 3.300,00, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione dell'art. 22 L.689/1981 per aver violato le disposizioni di cui: art. 3, commi 3 e 3-ter, Decreto Legge 22.02.2002, n. 12 convertito con modificazioni della Legge 23.04.2002, n. 73 come sostituito dall'art. 22, comma 1, Decreto
Legislativo 14.09.2015, n. 151 per aver occupato nella giornata del 05.04.2017 il lavoratore
IP EL senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
L'Ispettorato si è costituito per sentire rigettare la proposta opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2. Ai sensi dell'art. 9 bis, co. 2 del d.l. 510/1996 (convertito in l. n. 608 del 1996) come modificato dalla l. n. 297 del 2006, il datore di lavoro privato deve inviare la comunicazione di assunzione entro le 24 ore precedenti l'inizio del rapporto di lavoro, ove per inizio del rapporto di lavoro si intende la data dalla quale decorre, per il lavoratore, l'obbligo di eseguire la
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prestazione lavorativa e, per il datore di lavoro, l'obbligo della remunerazione. Tuttavia, due sono le ipotesi in cui il datore di lavoro può comunicare l'assunzione anche dopo tale termine: assunzione d'urgenza per esigenze produttive ed assunzione per cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo e, comunque, entro 5 giorni successivi (come specificato nella nota del 14 febbraio
2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale).
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto di non aver adempiuto all'obbligo di preventiva comunicazione dell'istaurazione del rapporto di