Trib. Bari, sentenza 08/01/2024, n. 30
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Testo completo
R.G. 12448/2022.
Il Tribunale di Bari, nella persona del giudice Emanuele Pinto all'esito dell'udienza odierna del 08.01.2024, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 429 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta, pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
* * * tra
LA PP ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Maria Lopopolo,
-parte ricorrente-
e
ST PP ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Maria Pasquale Campanozzi,
-parte resistente- nonché
CONDOMINIO DI BARI VIA PETRERA 39/49 E VIA GORJUX 3/27
(93069100720), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mirizzi,
-parte resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso ex art. 392 c.p.c., UC PE ha riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, a seguito dell'ordinanza n. 29323 del 07.10.2022, con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza resa dal
Tribunale di Bari in data 11.11.2020, n. 3453 a definizione del giudizio R.G. 4646/2014.
Nella domanda originaria, UC PE, premesso di avere la sede del proprio studio legale presso il condominio
Il Giudice
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resistente, ha dedotto di aver subito un illecito trattamento dei propri dati personali da parte dell'amministratore di condominio, il quale ha affisso, nelle quattro bacheche poste in prossimità degli ascensori dello stabile, un avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, contenente un capzioso riferimento ad una sua posizione debitoria nei confronti del condominio stesso. Ha allegato, inoltre, che lo stesso avviso era stato già recapitato brevi manu ai condomini
e dedotto, pertanto, l'ultroneità delle modalità del trattamento dei propri dati, facilmente accessibili agli avventori dell'edificio e, in particolare, ai potenziali suoi clienti.
Ha dedotto, inoltre, due ulteriori trattamenti illeciti avvenuti su disposizione dell'amministratore di condominio e, in specie, la distribuzione, ad opera dell'addetta alle pulizie dello stabile, di una nuova comunicazione di convocazione dell'assemblea, facente riferimento alla posizione debitoria di cui sopra, nonché, a seguito della celebrazione dell'assemblea, una copia del relativo verbale contenente dati personali giudiziari del UC. Secondo
l'allegazione di parte ricorrente, la distribuzione sarebbe avvenuta senza previa verifica della qualità di condomino e senza cautele di riservatezza, trattandosi di un foglio aperto, leggibile da chiunque.
Pertanto, insistendo nelle originarie domande, ha chiesto
l'accoglimento del ricorso alla luce dei principî di diritto sanciti dalla Corte di cassazione e concluso domandando: 1)
l'accertamento dell'illiceità del trattamento dei suoi dati personali da parte dei resistenti e, per l'effetto, 2) la loro condanna al risarcimento del danno subito da quantificarsi ex art. 1226 c.c. in € 5.200,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite sia della fase di merito sia di quella di legittimità (ricorso depositato il 23.10.2022).
I.2.- Si è costituito nel giudizio di rinvio MA
PE, il quale ha contestato le avverse pretese.
In particolare, ha dedotto la natura bagatellare della lesione nonché l'omessa prova, da parte del ricorrente, del
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danno subito. Inoltre, ha allegato che parte ricorrente avrebbe manifestato un atteggiamento di tolleranza rispetto al trattamento dei suoi dati ed eccepito, conseguentemente, il concorso ex art. 1227 c.c. del danneggiato nell'aggravarsi del danno.
Nella difesa originaria, il resistente aveva dedotto la liceità della propria condotta nonché l'insussistenza di pregiudizi conseguenti alle condotte lamentate.
Ha concluso domandando: 1) il rigetto della domanda;
2) in subordine, la liquidazione solo simbolica del danno da risarcire. Con vittoria di spese e compensi di giudizio
(comparsa del 09.05.2023).
I.3.- Si è costituito nel giudizio di rinvio il Condominio di
Bari via Petrera 39/49 e via Gorjux 3/27, il quale ha parimenti contestato le avverse pretese.
Similmente all'altro resistente ha dedotto la natura non seria del danno lamentato nonché il mancato assolvimento