Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2024, n. 458
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice S O
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 19.3.2024
a seguito dio trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 887/2020 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIANNI DI STEFANO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio la signora deducendo di aver CP_1 prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della stessa presso l'abitazione di Sacrofano, Via degli Ulivi 49, ininterrottamente dal 4.2.2017 e fino al 31.10.2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario full time dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 21:30 con riposo il giovedì pomeriggio e l'intera giornata di lunedì, con inquadramento nel livello A del CCNL lavoro domestico
(contratto di lavoro doc. 1), e di aver usufruito della retribuzione in natura di cui all'art. 2242 c.c.
2. Sostiene la ricorrente di aver invece sempre svolto mansioni di assistenza alla persona della resistente, non autosufficiente, oltre che di cura della casa, e rivendica conseguentemente
l'inquadramento al livello C super del CCNL.
3. Sulla base di quanto affermato ha quindi rivendicato il diritto al pagamento delle spettanze dovutele, quantificate nella differenze tra quanto percepito in virtù dell'inquadramento e dell'orario contrattualizzati (minimi contrattuale e superminimo) e quanto spettante in virtù dell'inquadramento rivendicato, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 5.375,60 a titolo di differenze retributive sulla paga base, euro 1.121,52 a
titolo di differenze su 13esima mensilità, euro 490,78 a titolo di differenze sul TFR, per totali euro
6,987,90 oltre interessi e rivalutazione.
4. Parte resistente non si è costituita nonostante la regolare notifica e ne è stata quindi dichiarata la contumacia
5. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per parte ricorrente e all'interrogatorio formale del legale rappresentante, andato deserto (verbali del 22.11.2022, del
26.9.2023).
6. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. È documentato in atti che tra la ricorrente e la società resistente sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 3.2.2017 e fino al 31.10.2019 (doc.
2 contratto di assunzione, doc. 3 buste paga, doc. 4 lettera di licenziamento). I profili controversi attengono alle concrete modalità di svolgimento dello stesso, con riferimento alle mansioni, e conseguentemente alla correttezza dell'inquadramento contrattualizzato e della retribuzione corrisposta.
8. Il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale, infatti, oltre a dover provare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte, ha l'onere di specificare e provare la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte nella norma collettiva (per tutte, Cass. n.
20272/2010). L'onere di allegazione e di prova gravante sul lavoratore implica quindi non solamente lo svolgimento delle attività dedotte ma anche le modalità specifiche della loro esecuzione, raffrontando espressamente in modo analitico i profili caratterizzanti le mansioni contrattualizzate con quelle che deduce di aver svolto (Cass. ordinanza n. 20748/2018).
9. Nel caso di specie la ricorrente ha compiutamente riportato le declaratorie contrattuali.
10. L'inquadramento risultante dal contratto, corrispondente al livello A del CCNL, a norma dell'art. 10 include i “collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro”, tra cui addetti alle pulizie, addetti alla lavanderia, aiuto cuochi.
11. L'inquadramento rivendicato, corrispondente al livello C super del CCNL, include invece i lavoratori che svolgono mansioni di “Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
12. Deve inoltre considerarsi l'inquadramento relativo al livello B super, che include i lavoratori che svolgono mansioni di “Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone
(anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”. Deve infatti considerarsi che in materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultra petizione - può riconoscere
l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia (Cass. Civ. n. 13603/2017;Cass. Civ. n. 397/2015).
13. Il primo criterio discretivo tra i diversi livelli appena considerati è relativo all'attività di cura della persona, espressamente escluso per il livello A, proprio invece dei livelli B super e C super anche espressamente in via congiunta rispetto all'attività di pulizia e cura della casa in cui vivono gli assistiti. Profilo discretivo tra i livelli B super e C super consiste invece nell'autosufficienza o meno dell'assistito.
14. Le testimonianze assunte nel giudizio confermano quanto dedotto nel ricorso in merito alle mansioni svolte dalla ricorrente. A riguardo, il teste (marito della ricorrente convivente Tes_1 con la stessa all'epoca dei fatti presso un monolocale messo a disposizione dalla resistente nel seminterrato della stessa casa) ha dichiarato: “La mia compagna aveva cura della signora che era invalida CP_1 al 100%, le faceva le pulizie, cucinava, la lavava, la spostava perché era in sedia a rotelle. ADR. La signora era anziana, aveva credo quasi novant'anni. La signora viveva con il marito, nel weekend erano accompagnati dai figli, che venivano quasi tutti i weekend e stavano due o tre giorni. Il marito camminava da solo, era autonomo, ma a un certo punto anche lui aveva bisogno di cure, se ne occupava un'altra persona, era la madre della mia compagna perché lei non ce la faceva con tutti e due. Faceva anche la spesa, una volta a settimana la accompagnava uno dei figli con la macchina.”.
La teste (madre della ricorrente, che ha convissuto nell'abitazione della resistente ed ha prestato Tes_2 assistenza al marito di questa), ha dichiarato: “ lavorava con , faceva le pulizie della casa, Pt_1 CP_1
era invalida, spostava la sedia a rotelle, lavava la persona, le faceva da mangiare, quando dovevamo metterla CP_1 sulla sedia a rotelle dal letto aiutavo io . aveva bisogno di aiuto per mangiare perché un braccio era Pt_1 CP_1 invalido.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice S O
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 19.3.2024
a seguito dio trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 887/2020 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIANNI DI STEFANO, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio la signora deducendo di aver CP_1 prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della stessa presso l'abitazione di Sacrofano, Via degli Ulivi 49, ininterrottamente dal 4.2.2017 e fino al 31.10.2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario full time dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 21:30 con riposo il giovedì pomeriggio e l'intera giornata di lunedì, con inquadramento nel livello A del CCNL lavoro domestico
(contratto di lavoro doc. 1), e di aver usufruito della retribuzione in natura di cui all'art. 2242 c.c.
2. Sostiene la ricorrente di aver invece sempre svolto mansioni di assistenza alla persona della resistente, non autosufficiente, oltre che di cura della casa, e rivendica conseguentemente
l'inquadramento al livello C super del CCNL.
3. Sulla base di quanto affermato ha quindi rivendicato il diritto al pagamento delle spettanze dovutele, quantificate nella differenze tra quanto percepito in virtù dell'inquadramento e dell'orario contrattualizzati (minimi contrattuale e superminimo) e quanto spettante in virtù dell'inquadramento rivendicato, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 5.375,60 a titolo di differenze retributive sulla paga base, euro 1.121,52 a
titolo di differenze su 13esima mensilità, euro 490,78 a titolo di differenze sul TFR, per totali euro
6,987,90 oltre interessi e rivalutazione.
4. Parte resistente non si è costituita nonostante la regolare notifica e ne è stata quindi dichiarata la contumacia
5. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per parte ricorrente e all'interrogatorio formale del legale rappresentante, andato deserto (verbali del 22.11.2022, del
26.9.2023).
6. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. È documentato in atti che tra la ricorrente e la società resistente sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 3.2.2017 e fino al 31.10.2019 (doc.
2 contratto di assunzione, doc. 3 buste paga, doc. 4 lettera di licenziamento). I profili controversi attengono alle concrete modalità di svolgimento dello stesso, con riferimento alle mansioni, e conseguentemente alla correttezza dell'inquadramento contrattualizzato e della retribuzione corrisposta.
8. Il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale, infatti, oltre a dover provare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte, ha l'onere di specificare e provare la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte nella norma collettiva (per tutte, Cass. n.
20272/2010). L'onere di allegazione e di prova gravante sul lavoratore implica quindi non solamente lo svolgimento delle attività dedotte ma anche le modalità specifiche della loro esecuzione, raffrontando espressamente in modo analitico i profili caratterizzanti le mansioni contrattualizzate con quelle che deduce di aver svolto (Cass. ordinanza n. 20748/2018).
9. Nel caso di specie la ricorrente ha compiutamente riportato le declaratorie contrattuali.
10. L'inquadramento risultante dal contratto, corrispondente al livello A del CCNL, a norma dell'art. 10 include i “collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro”, tra cui addetti alle pulizie, addetti alla lavanderia, aiuto cuochi.
11. L'inquadramento rivendicato, corrispondente al livello C super del CCNL, include invece i lavoratori che svolgono mansioni di “Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
12. Deve inoltre considerarsi l'inquadramento relativo al livello B super, che include i lavoratori che svolgono mansioni di “Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone
(anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”. Deve infatti considerarsi che in materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultra petizione - può riconoscere
l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia (Cass. Civ. n. 13603/2017;Cass. Civ. n. 397/2015).
13. Il primo criterio discretivo tra i diversi livelli appena considerati è relativo all'attività di cura della persona, espressamente escluso per il livello A, proprio invece dei livelli B super e C super anche espressamente in via congiunta rispetto all'attività di pulizia e cura della casa in cui vivono gli assistiti. Profilo discretivo tra i livelli B super e C super consiste invece nell'autosufficienza o meno dell'assistito.
14. Le testimonianze assunte nel giudizio confermano quanto dedotto nel ricorso in merito alle mansioni svolte dalla ricorrente. A riguardo, il teste (marito della ricorrente convivente Tes_1 con la stessa all'epoca dei fatti presso un monolocale messo a disposizione dalla resistente nel seminterrato della stessa casa) ha dichiarato: “La mia compagna aveva cura della signora che era invalida CP_1 al 100%, le faceva le pulizie, cucinava, la lavava, la spostava perché era in sedia a rotelle. ADR. La signora era anziana, aveva credo quasi novant'anni. La signora viveva con il marito, nel weekend erano accompagnati dai figli, che venivano quasi tutti i weekend e stavano due o tre giorni. Il marito camminava da solo, era autonomo, ma a un certo punto anche lui aveva bisogno di cure, se ne occupava un'altra persona, era la madre della mia compagna perché lei non ce la faceva con tutti e due. Faceva anche la spesa, una volta a settimana la accompagnava uno dei figli con la macchina.”.
La teste (madre della ricorrente, che ha convissuto nell'abitazione della resistente ed ha prestato Tes_2 assistenza al marito di questa), ha dichiarato: “ lavorava con , faceva le pulizie della casa, Pt_1 CP_1
era invalida, spostava la sedia a rotelle, lavava la persona, le faceva da mangiare, quando dovevamo metterla CP_1 sulla sedia a rotelle dal letto aiutavo io . aveva bisogno di aiuto per mangiare perché un braccio era Pt_1 CP_1 invalido.
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