Trib. Campobasso, sentenza 23/05/2024, n. 155

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Campobasso, sentenza 23/05/2024, n. 155
Giurisdizione : Trib. Campobasso
Numero : 155
Data del deposito : 23 maggio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella persona della d.ssa L S, in funzione di
Giudice del lavoro, all'esito della udienza a trattazione
cartolare del 21.5.24 ex art.127 ter cpc, ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n.285/23 R.G.
avente per oggetto "computo c.t.d. e differenze rertibutive",
promossa
DA
difesa da avv.to M M;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1
difesa dall'avv.to G L;

resistente
Conclusioni delle parti: come da note
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, dirigente medico di Organizzazione_1
presso il
[...] Organizzazione_2
di , è stata assunta a tempo indeterminato
[...] Org_3
pagina 1 di 6
dall'1.7.18 a seguito di reiterati c.t.d. sempre per lo
svolgimento di mansioni di dirigente medico a partire dal
16/1/2006 e fino alla assunzione a tempo indeterminato (salvo
brevi intervalli temporali dal 15/10/2007 al 14/11/2007, dal
16/2/2010 al 15/3/2010 e dal 16/3/2012 al 15/4/2012).
In questa sede lamenta:
-che il servizio svolto è stato valutato ai fini
dell'incremento dell'indennità di esclusività, solo in data
13/6/2017 (con decorrenza dall'1/5/2017) e non dal febbraio
2011,
-che le è stato conferito un incarico dirigenziale ex art. 27,
1° comma, lett. c), CCNL 8/6/2000 solo a febbraio 2018 con
erogazione della retribuzione di posizione nella misura minima
contrattuale a decorrere dal 12/2/2018,
-che la avrebbe dovuto tener conto dell'intero servizio CP_1
prestato (anche a t.d.) ai fini della erogazione sia della
indennità di esclusività sia della retribuzione di posizione
chiedendo la condanna della resistente al pagamento della
retribuzione di posizione dal 16/1/2011 fino al 12/2/2018 per
€ 34.271,02 e della indennità di esclusività dall'1/2/2011 al
30/4/2017 per € 47.657,97.
La contesta la domanda: CP_1
-eccependo la prescrizione quinquennale;

-rilevando che solo una delle tre interruzioni era derivata da
norme di legge;

pagina 2 di 6
-eccependo la erroneità dei conteggi non essendo stati
decurtati gli anni 2011-2014 interessati dal cd. Blocco
stipendiale.
*******
In relazione al riconoscimento del periodo di lavoro svolto a
tempo
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