Trib. Caltagirone, sentenza 27/11/2024, n. 764

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltagirone, sentenza 27/11/2024, n. 764
Giurisdizione : Trib. Caltagirone
Numero : 764
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2018 1140
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1140/2018 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
Bolzano n. 11 elett.nte domiciliata in Grammichele in Viale R. Failla n.5, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Aquino che la rappresenta e difende;

RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], difeso Controparte_1 dall'Avv. Rossana Di Stefano;

RESISTENTE
1 Nonché con l'intervento di

, nata a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_2 C.F._1
a Caltagirone in via Bolzano n. 7, domiciliata a Torino Corso Novara n 38 piano 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Malaspina
Terza intervenuta

con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni per l'udienza del 8.5.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note tempestivamente depositate.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 21.6.2024.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art.
190 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 8.10.2018, ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione dal marito, sig. con Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio in data 31.10.1992 e dalla cui unione erano nati due figli: CP_2
nata il [...], oggi di anni 26 e nato il [...], oggi di anni 13.
[...] Persona_1
La ricorrente esponeva che la rottura della armonia coniugale era stata determinata unicamente dalle gravi condotte poste in essere dal marito, il quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, poi scoperta dalla ricorrente ed ammessa dallo stesso , determinando così la sig.ra a CP_1 Pt_1
chiedere la separazione, con addebito a carico del marito.
La sig.ra domandava inoltre che venisse disposto l'affido condiviso del figlio minore Pt_1 Per_1
ad entrambi i genitori, domandando altresì che fosse posto a carico del sig. un contributo CP_1
2
al mantenimento del figlio minore, pari ad euro 300 mensili ed un ulteriore contributo al mantenimento della stessa ricorrente pari a euro 300,00 mensili. A sostegno di tali domande, la
deduceva che il marito svolgeva a tempo indeterminato (come la stessa ) la Pt_1 Pt_1 mansione di infermiere presso l'ASP di Catania, ma con funzioni di caposala e dunque percepiva uno stipendio mensile ben superiore a quello invece percepito dalla moglie (pari a 2.500 mensili in confronto ai 1.700 percepiti dalla ricorrente).
In pendenza della fissazione della udienza presidenziale, la sig.ra ne chiedeva una Pt_1
anticipazione, denunciando gravi fatti di violenza e minaccia posti in essere dal marito poco dopo il deposito del ricorso per la separazione, condotte che per la verità sarebbero iniziate già a partire dal mese di aprile del 2018, allorquando la ricorrente, scoperta la relazione extraconiugale del marito, gli aveva manifestato l'intenzione di separarsi, decisione che il coniuge non accettava. A seguito degli ultimi episodi di aggressione anche fisica verificatisi da ultimo il 30.10.2018, la ricorrente sporgeva denuncia-querela e per tali fatti veniva poi aperto a carico del sig. un procedimento CP_1
penale per il reato ex art. 572 c.p.
Si costituiva in giudizio il sig. , in data 21.12.2018, il quale in primo luogo smentiva di CP_1
aver intrattenuto alcuna relazione extraconiugale ed evidenziava che era stata la ad Pt_1
abbandonare la casa coniugale, ingenerando una tensione esasperata con il coniuge coinvolgendo anche i due figli.
Aderiva pertanto alla domanda di separazione, pur contestando la richiesta di addebito e chiedeva invece che il figlio minore fosse collocato presso di sé con obbligo in capo alla madre di contribuire al suo mantenimento, versando un importo mensile pari ad euro 150,00.
All'esito della udienza presidenziale del 4.4.2019 e della riserva assunta in pari data, preso atto che la ricorrente domandava anche un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, studentessa universitaria che era tornata a vivere con lei, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori, disponendo:
- l'affido condiviso del minore e il suo collocamento presso la madre, regolamentando Per_1
il diritto di visita del padre;

- un contributo a carico del padre di euro 300 per il mantenimento del figlio minore e di euro
350,00 per la figlia maggiorenne
- nulla disponeva a titolo di mantenimento per la ricorrente
La suddetta ordinanza presidenziale veniva reclamata dal convenuto e tuttavia la Corte di Appello di
Catania la confermava integralmente, rigettando il reclamo proposto dal sig. . CP_1
3
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore, venivano ammessi i mezzi di prova orale nonché la documentazione fornita dalle parti.
Con memoria integrativa, ex art. 709 c.p.c. la ricorrente anche alla luce dei gravi fatti di violenza denunciati dalla stessa in sede penale nei confronti del marito, reiterava la domanda di addebito della separazione, domandando altresì che venisse anche disposto l'affido esclusivo a sé del figlio minore,
Per_1
Nelle more del giudizio, il sig. incardinava un sub-procedimento ex art 709 ter c.p.c. CP_1
volto ad ottenere la modifica dei provvedimenti presidenziali con riferimento alla regolamentazione dell'affido e delle visite del figlio minore, ricorso tuttavia rigettato con ordinanza del 4.12.2020 resa dal Giudice istruttore.
Con atto di intervento del 14.10.2020 interveniva nel presente giudizio la figlia maggiorenne della coppia, la quale domandava, a parziale modifica della ordinanza presidenziale Controparte_2
e deducendo la sopravvenuta circostanza di essersi trasferita a studiare a Torino, un aumento del contributo per il proprio mantenimento, in euro 900 mensili, da ripartire a carico di entrambi i genitori
(euro 600 a carico del padre ed euro 300 a carico della madre).
In relazione al ricorso presentato dalla figlia veniva quindi instaurato il
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