Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9669

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9669
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 9669
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 14633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa M L A Presidente Rel. est. dott. G G Giudice dott.ssa V M Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 18 aprile 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], CF: ;
Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Avv. R Q ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;

PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] in data [...], CF: ;
CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 30 OTTOBRE 2024
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pagina 1 di 8
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18 aprile 2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito civile in Milano in data 11 settembre 2006 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
Milano, Anno 2006, N. 1532, Parte I, Serie), con , in regime di comunione dei beni, dalla cui CP_1 unione è nato il figlio minore (nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di Persona_1 pronunciare la separazione dei coniugi, l'affido supersclusivo del figlio minore alla madre, di disporre i tempi di frequentazione paterna come indicati in ricorso. Chiedeva, altresì, di disporre a carico del padre un assegno titolo di mantenimento per il figlio di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, e decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 30 ottobre 2024, il Giudice
Delegato, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, atteso che il convenuto benché ritualmente citato non era comparso personalmente né si era costituito ne dichiarava la contumacia. Preso, quindi, atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice, dopo aver confermato integralmente le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 18.10.2024, così dichiarava:” confermo che il padre non si è fatto più sentire né tantomeno vedere. Credo sia tronato nelle Filippine. Non ci sentiamo da circa 10 anni, da quando è Per_ andato via di casa. mai una telefonata, mai versato soldi- sta bene, non chiede più del padre, all'inizio sì, adesso è più tranquillo. Fa il IV di scuola albeghiera, è sereno, va bene a scuola, è un bravo ragazzo, non mi ha mai dato problemi. Noi due viviamo in una casa Aler a me assegnata con conone di € 240 mensili comprensivi di oneri vari. Io lavoro adesso presso una sola famiglia con stipendio di circa € 800 al mese. Prendo l'AU di € Per_ 230 al mese. tutte le spese sono a mio carico. Da novembre 2024 farà all'interno del programma scolastico uno stage di due anni per cui prenderà circa 400 € che gli serviranno per le sue esigenze
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice si riportava alle rispettive domande dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice dava lettura del seguente provvedimento:
Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;

1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

2) Emette i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
Rilevato come sia emerso dalle dichiarazione della parte attrice che il convenuto ormai dal 2014 si è allontanato dalla casa familiare rientrando nelle Filippine, da allora ha interrotto ogni rapporto con la moglie
e con il figlio (nato il [...]), disinteressandosi del tutto del medesimo, non partecipando Persona_1
pagina 2 di 8 ormai da tempo alle decisioni e scelte di vita del figlio, non versando mai somme di denaro per il suo mantenimento, delegando ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, rendendo oltremodo difficile per la stessa assumere decisioni rilevanti per il figlio.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti del figlio, con assenza totale di
capacità tutelanti e protettive nei confronti del medesimo, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare in concreto del figlio e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirla al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura del medesima con continuità e responsabilità, offrendogli un contesto affettivo e ambientale adeguato.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività stante l'irreperibilità del convenuto e l'interruzione di rapporti.
Osservato che le eventuali visite del padre con il figlio devono essere rimesse alla volontà del medesimo stante
l'età e secondo quanto previsto in dispositivo.
Rilevato che, con riferimento all'assegno di mantenimento per il minore come parte attrice ha dichiarato di lavorare come collaboratrice familiare presso il sig. per 26 ore settimanali con uno stipendio CP_2 mensile di circa € 800,00 (doc. 6);
dalle dichiarazioni fiscali prodotte risulta: Reddito 2021 Euro 1798,00 (doc.

7);
Reddito 2022 Euro 2400,00 (doc. 8);
Reddito 2023 Euro 2659,20 (doc. 9), vive con il figlio in un alloggio popolare loro concesso da Aler con un canone mensile di locazione pari ad Euro 240,00 (doc.10);
percepisce

AU di € 230;
il figlio sta frequentando il IV anno della scuola alberghiera e da novembre i2024 inizierà uno stage (per due anni) all'interno del programma scolastico con compenso di € 400,00 mensili che serviranno per le sue esigenze personali;
quanto al marito non possiede alcuna informazione, probabilmente è rientrato nelle

Filippine..
Osservato pertanto, che,
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