Trib. Monza, sentenza 07/10/2024, n. 685
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Testo completo
N.2366/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2366/2022 R.G. promossa da
CO VI (C.F./P.I. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. GUARDI' RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (C.F./P.I. 94616010156), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. TAMOS LORENZO ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore,
RESISTENTE
e contro
COMUNE DI LISSONE (C.F.02968150157 -PIVA 00740590963), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Raimondi ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale comunale in Lissone Via Gramsci 21/23 e con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato Valeria Raimondi presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento diritto della Guardia CO OL al “patrocinio legale” dovuto dall'Ente Pubblico come previsto dall'articolo 28 del CCNL INTEGRATIVO 14/09/2000
CONCLUSIONI: per il ricorrente
1
accertato e dichiarato che il rapporto intercorso tra il Signor CO IL con la OV di MO e Brianza e con il Comune di Lissone, per i motivi tutti espressi in narrativa, è assimilabile a rapporto di lavoro del dipendente pubblico per quanto inerente il diritto al “patrocinio legale” dovuto dall'Ente Pubblico come previsto dall'articolo 28 del CCNL INTEGRATIVO 14/09/2000 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali conseguentemente, dichiarare l'obbligo per gli Enti convenuti, in via tra loro solidale o alternativa, di assumere a loro carico ogni onere e costo derivanti dalla difesa tecnica di cui si è avvalso il ricorrente dall'apertura del procedimento sino alla intervenuta dichiarazione di archiviazione;
accertato e dichiarato che la OV di MO e Brianza e il Comune di Lissone si sono resi inadempienti rispetto all'obbligo di prestare il “patrocinio legale” in favore del Signor CO IL, condannare la OV di MO e della Brianza, C.F. 94616010156, P. IVA 06894190963, pec provincia-mb@pec.provincia.mb.it, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore Sig. Luca Santambrogio, corrente in MO, Via Grigna, 13, e il Comune di Lissone, C.F. 02968150157 - P.IVA 00740590963 - pec pec@comunedilissone.it in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Laura Borella, corrente in Lissone Via Gramsci, 21, al pagamento in favore del Signor CO IL dell'importo di € 22.894,05 corrispondente ai compensi dovuti dal ricorrente ai difensori che lo hanno assistito nel procedimento penale R.g.n.r. 5262/18 – Dott.ssa Di Tullio, ovvero al diverso importo che risulterà provato o di giustizia.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore.
In via istruttoria ammettersi prova testimoniale come indicato in ricorso. per la PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, assunte le opportune declaratorie di inammissibilità, improcedibilità e/o nullità del ricorso, valutate le eccezioni (anche paralizzanti il petitum del ricorso verso la OV di MO e della Brianza, ovvero attinenti alla giurisdizione e alla reclamata disapplicazione) per tutte le ragioni innanzi esposte ed eccepite, nonché tenuto conto delle difese tutte poste dalla Convenuta Resistente, contrariis rejectis, così giudicare:
• nel merito: respingere il ricorso e tutte le domande ed istanze con esso avanzate nei confronti dell'Ente provinciale convenuto in quanto improcedibile, inammissibile e totalmente infondato;
2 • in via meramente subordinata: nel denegato e non creduto caso di condanna o accertamento di qualsivoglia responsabilità pecuniaria, o a qualsiasi altro titolo diretto o indiretto nei confronti della OV di MO e della Brianza, ridurre ai minimi dei parametri forensi di cui al DM n. 55/2014 il compenso afferente ad un solo legale e solo per le due fasi PM di cui alla tabella ministeriale di riferimento e, in ogni caso, condannando il Ricorrente alle spese di giudizio per tutte le ragioni e contestazioni esposte circa tali parcelle, ovvero, in subordine condannare lo stesso almeno all'80% delle spese di giudizio e, in estremo subordine, compensandole integralmente tra le parti;
• in via istruttoria: come da ricorso. sulle spese: condannare parte Ricorrente a rifondere le spese e competenze tutte di giudizio in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del comportamento pre-processuale e processuale della stessa e della temerarietà dell'azione con ogni conseguente declaratoria ex comma III art. 96 cpc, nonché chiedendo sin d'ora a Codesto Ill.mo Giudice che il compenso di liquidazione venga determinato ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014, ovverosia che venga ex lege aumentato del 30% in ragione della formazione del fascicolo telematico che ne favorisce la consultazione e la fruizione e, in particolare, che agevola la ricerca dei documenti e la navigazione.
Per il COMUNE DI LISSONE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza eccezione deduzione disattesa, così giudicare: in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
Comune di Lissone rispetto alla pretesa del ricorrente e conseguentemente dichiarare l'estromissione del Comune di Lissone dal presente giudizio;
in ogni caso, accertata l'assenza di un rapporto giuridico assimilabile a quello di personale dipendente tra Comune di Lissone e il Signor CO IL, respingere la richiesta del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 14.12.2022, CO VI – premesso che in data 22.10.2007 aveva ricevuto l'incarico a Guardia CO OL (di seguito indicata anche solo come GEV) presso il Comune di MO con decreto dirigenziale della OV di AN e che, a seguito di trasferimento dal Comune di MO alla neo costituita OV di MO e della Brianza, aveva ricevuto da quest'ultima provincia l'incarico a GEV con decreto 13.01.2010 e che dal 2016, quando era entrato in funzione il servizio volontario di vigilanza ecologica nel Comune di Lissone, aveva svolto tale attività in favore del suddetto Comune con compiti di distribuzione di incarichi ad altre GEV e ricevendo ordini dal Sindaco di Lissone
3
mediante messagistica istantanea - ha citato in giudizio avanti al Tribunale di MO, giudice del lavoro, la PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (di seguito indicata anche solo come OV) e il COMUNE di LISSONE (di seguito indicata anche solo come Comune) chiedendo di accertare il diritto al “patrocinio legale” con le medesime modalità con cui viene garantito dagli Enti pubblici ai loro dipendenti (ovvero come previsto dall'art. 28 dall'articolo 28 del CCNL INTEGRATIVO 14.09.2000 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali) e, conseguentemente, condannare gli Enti convenuti, in via tra loro solidale o alternativa, al pagamento in suo favore dell'importo di euro 22.894,05, corrispondente ai compensi che aveva versato ai due difensori che lo avevano assistito nel procedimento penale RGNR 5262/2018 – Tribunale di MO, avente ad oggetto reati asseritamente commessi durante l'esecuzione della sua ordinaria attività di GEV (dal giugno 2017 al 12.04.2018), procedimento poi archiviato dal G.i.p. presso il Tribunale di MO con decreto depositato il 24.12.2019.
Ha riferito come l'attività delle GEV della OV di AN era stata disciplinata con il Regolamento approvato dal Consiglio provinciale in data 16.01.2009 che all'art. 33 prevedeva espressamente che “Alla Guardia CO è garantito patrocinio legale nella misura e con le modalità previste per i dipendenti dell'Ente, in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite e/o all'espletamento degli incarichi assegnati”.
Ha argomentato come dal testo della delibera n. 50/2009 della Giunta della OV di MO e della Brianza che aveva istituito il Servizio di Vigilanza CO OL doveva evincersi che alle GEV dei servizi di AN e alle GEV trasferite alla OV di AN alla OV di MO e Brianza doveva essere garantita parità di trattamento.
Ha aggiunto che con disposizione del Responsabile di Servizio del 18.03.2011 la OV di MO e della Brianza aveva predisposto e adottato un Disciplinare di Servizio per la gestione delle GEV avente una durata temporale di sei mesi il cui art. 3 co. 9 così prevedeva: “La OV di MO e della Brianza offre il patrocinio legale con le medesime modalità con cui viene garantito ai dipendenti”.
Ha precisato che tale disposizione aveva operato sino al 9 maggio 2013, ovvero sino a quando era entrato in vigore il Regolamento di Servizio della OV di MO e della Brianza, con il quale l'Ente aveva “cancellato” la norma che equiparava le GEV ai dipendenti pubblici per quanto inerente il diritto a ricevere la tutela legale.
Ha sostenuto come fosse iniquo ed illecito che alle GEV che operavano sotto l'egida della OV di MO e della Brianza in quanto trasferite dalla OV di AN venisse applicato un trattamento peggiorativo e come vi fosse una disparità di trattamento tra le GEV che prestavano la loro attività in favore della OV di AN e quelle che svolgevano la stessa attività in favore della OV di MO e della Brianza.
4
Ha argomentato come l'art. 4 comma 1 della L. 131/2003 che riconosce ai Comuni, alle Provincie e alle Città Metropolitane potestà normativa, statutaria e regolamentare, col solo limite del rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, al comma 3 stabilisce che l'organizzazione dell'ente locale è