Trib. Marsala, sentenza 04/12/2024, n. 818

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 04/12/2024, n. 818
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 818
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

n. 117/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 117/2021 R.G. vertente tra
AN NC, nato a [...] l'[...], cod. fisc.
[...], residente in [...], elettivamente domiciliata in
Palermo, nella Via N. Turrisi, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Carla Milano pec: giovannacarlamilano@pecavvpa.it , dalla quale è rappresentato e difeso,
- attore -
e
BRICO MARKET S.R.L. CF e P.IVA 01887830857, con sede in Mussomeli C.da Grotticelli snc in persona dell'amm.re unico Gerj Di Piazza, rappresentato e difeso dall'Avv. Rino Domenico
Impaglione con studio in Caltanissetta Viale Sicilia 106 pec rinoimpaglione@avvocaticaltanissetta.it
- convenuta - nonché
GENERALI ITALIA S.p.A., con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, P.I.
00885351007, in persona dei legali rappresentanti dott. Philippe Roger Donnet e dott. Roberto Bellina, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Immordino p.e.c. giovanniimmordino@pec.it con studio in
Palermo Via Libertà, 171
- terza chiamata in causa -
1 avente ad oggetto: responsabilità del venditore per prodotto difettoso_
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16.10.2024: l'avv. Milano si riporta integralmente alle note conclusive depositate in data 19.9.2024 [1) Accertare e dichiarare la Soc. Brico Market s.r.l.in persona del Suo Legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dal Sig. IA NC;
2) Per effetto condannare la Brico

Market s.r.l. a risarcire tutti i danni subiti dal Sig. IA NC nella misura di € 13.788,90 per danni fisici, oltre spese legali stragiudiziali o nella diversa misura che il Tribunale ritenga congrua giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo 3) Con vittoria di spese, ed onorari del presente giudizio], e conclude come articolato in dette note;
l'avv.
Napoli insiste nelle note conclusive depositate il 24.9.2024 e conclude come indicato e riportate in dette note;
segnatamente, insiste nell'eccezione circa l'infondatezza della domanda di manleva.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;

- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse"
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs.
n. 546 del 1992
non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è
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fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di costituzione e di risposta;
osserva
1) Con atto di citazione notificato in data 11/1/2021 l'odierno attore IA NC citava in giudizio la “Brico Market” di Castelvetrano al fine di ottenere il risarcimento di danni fisici, refertati dal presidio Ospedaliero Borsellino di Marsala, subìti a seguito di una rovinosa caduta, avvenuta presso la propria abitazione, cagionata da un difetto di fabbricazione inerente una scala allungabile a 3 rampe in alluminio acquistata il 3.7.2019 presso il punto vendita su citato. Esponeva di avere acquistato presso il punto vendita “Brico Market” di Castelvetrano una scala allungabile a 3 rampe in alluminio, di marca non individuabile, documentabile attraverso estratto conto bancario, e che
l'oggetto era stato poi utilizzato piccoli lavori di manutenzione nel proprio domicilio, e che dunque il giorno 2.8.2019, dovendo effettuare dei lavori domestici, lo IA saliva sulla scala ma improvvisamente questa si apriva in due sicché l'esponente cadeva rovinosamente a terra incastrandosi con la scala.
Deduceva quindi che a causa della caduta si procurava un violento trauma con interessamento prevalente del calcagno sinistro, con la necessità di successiva terapia medica e l'utilizzo di un tutore oltre ad un successivo percorso di FKT.
Affidava la valutazione medica del danno ad una relazione redatta dal ctp dott. Pierluigi Safina in cui viene riportato un danno biologico pari al 7% e una “sindrome algico disfunzionale con zoppia secondaria a frattura pluriframmentaria del calcagno sinistro”, precisando poi di essersi accorto dopo un'attenta analisi della caduta, che la scala era difettosa in quanto priva di fune antiapertura, e di avere inviato alla Soc. Brico Market Srl richiesta di risarcimento danni con esito negativo in quanto la società negava il risarcimento per mancanza della prova d'acquisto (scontrino).
Aggiungeva che, nella specie, non è individuabile nemmeno il produttore della scala in questione non essendovi alcun elemento identificativo idoneo ad individuarlo, e risultando nella confezione solamente la dicitura “Importato da Bricomarket Srl – Merce non prodotta in Italia”.
Concludeva chiedendo:
3 accertare e dichiarare la Soc. Brico Market Srl, in persona del Suo Legale Rappresentante protempore, per le causali di cui in alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dal Sig.
IA NC;

2) Per effetto condannare la Soc. Brico Market Srl a risarcire tutti i danni subiti dal Sig. ES
Angelo, nella misura di € 13.788,90 per danni fisici, oltre spese legali stragiudiziali, o nella diversa misura che il Tribunale ritenga congrua, giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo;
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio.

2) Si costituiva in giudizio la Brico Market srl che con comparsa responsiva obiettava di non avere potuto dare seguito alla richiesta risarcitoria attoree, non conoscendo né il codice del prodotto eventualmente acquistato, al fine di potere rilevare chi fosse il produttore del bene, né tanto meno avendo avuto la possibilità di verificare se il prodotto acquistato dallo IA corrispondesse a quello effettivamente venduto dalla Brico Market, essendosi, l'attore, limitato ad inviare due fotografie di una scala, che nulla provano circa l'avvenuto acquisto della stessa presso il punto vendita Brico
Market e nulla provano circa il difetto del prodotto in questione. Per tali ragioni, pertanto, nessuna proposta risarcitoria poteva essere formulata dalla Brico Market s.r.l. mancando la prova di acquisto della scala in questione presso la stessa convenuta.
Contestando poi che nella specie l'attore nulla aveva provato circa il nesso causale tra il prodotto e
l'evento dannoso, limitandosi ad affermare che il danno è stato causato dalla mancanza della fune anti- apertura della scala, che, si presume fosse all'interno della confezione di acquisto, e che di tale mancanza lo IA non aveva dato alcuna prova, limitandosi ad inviare due fotografie di un
“prodotto simile” e dunque neanche del prodotto acquistato.
Eccepiva inoltre la sussistenza di un concorso colposo di responsabilità ex art 1227 c.c. e che la verifica della mancanza della fune anti-apertura è stata postuma e non anteriore all'utilizzo della scala presuntivamente acquistata presso il punto vendita di Castelvetrano della Brico Market s.r.l.
Contestava infine la determinazione monetaria del danno biologico subito.
Chiedeva di chiamare in garanzia la compagnia assicurativa Generali Italia Spa ex art. 106 c.p.c., avendo stipulato la polizza n. 380272250, del 23/11/2018, a copertura dei rischi derivanti dalla vendita dei prodotti commercializzati dalla stessa convenuta.
Concludeva chiedendo:
In via preliminare, autorizzare la chiamata in giudizio della società Generali Italia Spa con sede legale in Conegliano Veneto Via Marrocchessa 14 P.IVA 00885351007 e disporre lo spostamento della prima udienza, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. assegnando un congruo termine per la chiamata del
4 terzo. Dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte dal sig. IA in quanto infondate in fatto ed in diritto. Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal sig. IA contenere il risarcimento dei danni nei limiti del giusto e del dovuto ed in considerazione delle eccezioni formulate con la presente comparsa di risposta, dichiarando, altresì, il concorso colposo dell'attore, ex art 1227 c.c. e 122 del Codice del Consumo, nella causazione del danno, nella percentuale che si riterrà equa e provata nel corso del giudizio. In ragione della
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