Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 933
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Testo completo
N. R.G. 2286 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2286 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to SACCHET Parte_1 C.F._1
MARINA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA A.C. GAUDENTI, 40 00155 ROMA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to SACCHET Parte_2 C.F._2
MARINA , con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA A.C. GAUDENTI, 40 00155 ROMA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio in Lanuvio in data 09/07/2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2011, atto 00013, Per_ parte 2, serie C;
che dal matrimonio era nata la figlia minore in data 16 gennaio 2013;
che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la figlia sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente Per_1
(ove manterrà la residenza anagrafica), presso la madre nella casa coniugale sita in Roma, Viale
Palmiro Togliatti 1468. La casa coniugale, con quanto in essa contenuto, viene assegnata alla
Sig.ra in ragione della coabitazione con la figlia . Da tale abitazione il sig. Pt_2 Per_1 Pt_1 si è già concordemente allontanato ricongiungendosi, temporaneamente, alla