Trib. Udine, sentenza 09/12/2024, n. 1120

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 09/12/2024, n. 1120
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 1120
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 1943/2023 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 27.6.2023
DA

Parte_1
con il proc. e dom. avv. Veronica Bedeschi ricorrente
CONTRO

Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Emanuele Locatelli resistente
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO

Oggetto: affidamento e mantenimento figli naturali ex art. 473 bis 14 ss. c.p.c.

CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
1) disporre che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria
1
amministrazione, ferma la necessità della previa concertazione delle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute.
2) Disporre la collocazione prevalente della minore presso la madre, cui viene Per_1 conseguentemente assegnata la casa familiare di Latisana (UD), via dei Pesci, n. 20, censita al
Catasto fabbricati di Udine (Latisana), foglio 49, Part 128, sub 1 cat A/2, di proprietà piena ed esclusiva del sig. ove la signora risiede assieme alla figlia. Controparte_1 Pt_2
3) Salvo diverso o migliore accordo futuro fra le parti, anche tenuto conto delle volontà di Per_1 disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore:
[...]
a) ogni giovedì della settimana, dalla fine delle lezioni riportandola a casa dopo cena entro le ore
21.00;

b) a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio dopo la fine della scuola al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
Salvo diverso o migliore accordo futuro fra le parti, anche tenuto conto delle volontà di Per_1 disporre che la minore trascorra ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore i ponti scolastici,
[...] la settimana bianca e le festività (diverse da quelle natalizie e pasquali) che dovessero presentarsi in corso d'anno. Del pari stabilire che la minore trascorra con entrambi i genitori le vacanze natalizie, da suddividersi in due periodi di ugual durata, solitamente dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre all'Epifania con il padre;
metà del periodo pasquale con ciascun genitore, il giorno di Pasqua con la madre e TT con il padre. Infine, salvo migliore accordo fra i genitori, stabilire che durante le vacanze estive i genitori possano stare con la figlia due settimane consecutive, con obbligo di comunicarsi l'un l'altro i relativi periodi entro il 31/05 di ogni anno.
Sempre salvo diverso o migliore accordo futuro fra le parti, anche tenuto conto delle volontà di
disporre che il giorno del compleanno sia trascorso da presso la casa Per_1 Per_1 famigliare ove risiede con la madre e ove sarà organizzata una festina, con possibilità del padre e della sua famiglia di unirsi ai festeggiamenti.
4) Stabilire un assegno di mantenimento della minore a carico del sig. Controparte_1 dell'importo di Euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale, da versarsi a mezzo bonifico alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese. Parte_3
5) Attribuirsi la riscossione dell'Assegno Unico Universale per il mantenimento della minore, attualmente ammontante a circa Euro 200,00 al mese, nella misura del 100% in favore della sig.ra Pt_2
6) Porsi a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per la minore nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità ed i criteri dettati dal Protocollo per le spese straordinarie del
Tribunale di Udine, con le seguenti specificazioni: a) Il sig. verserà, sempre entro il 20 di ogni mese, l'importo di Euro Controparte_1
50,00 a titolo di acconto / anticipazione sulle spese straordinarie sostenute / da sostenere dalla madre collocataria prevalente della minore. Se al 31 dicembre di ogni anno l'importo totale delle spese straordinarie sostenute da entrambi i genitori nell'interesse di sarà maggiore di € 1.200,00, (i.e. € 600,00 per ciascun genitore), i genitori Per_1 divideranno nella giusta misura della metà la differenza di importo superiore a detti
€ 1.200,00 ( i.e.euro € 600,00 per ciascun genitore). Ogni genitore dovrà obbligatoriamente documentare all'altro, anche a mezzo whatsapp, le spese straordinarie per entro il mese successivo da quello in cui sono avvenute;
in Per_1 mancanza, la singola spesa rimarrà al 100% a carico del genitore che vi ha provveduto;
b) In ordine, poi, alla possibilità di ottenere sussidi, borse di studio e/o erogazioni comunque denominate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (es. Dote famiglia), o altri enti pubblici e/o privati, in favore dei figli relativamente ad una qualsivoglia spesa
2 straordinaria (ad esempio contributo per spese ludiche, educative, ricreative, ecc), la sig.ra è autorizzata sin d'ora alla loro integrale percezione, Parte_3 con obbligo di imputazione al relativo capitolo di spesa e conseguente riparto dell'eventuale eccedenza nella misura del 50%;
se il contributo viene, invece, erogato successivamente all'effettuazione della spesa straordinaria, esso verrà diviso tra le parti a titolo di rimborso in misura uguale.
In ogni caso, la sig.ra dovrà informare il Pt_2 sig. degli accrediti ricevuti, del relativo importo e di ogni circostanza utile. CP_1
c) avrà necessità di recarsi al centro “La
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