Trib. Rovigo, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 2198/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2198/2022 promossa da:
NI LA – cf [...]Con l'avv. FILIPPO SABBATANI RICORRENTE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – cf e pi 13756881002 Con l'avv. MARIA RITA REMY RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a cartella esattoriale di pagamento ex art 22 L.
689/1981 NI LA assumeva:
-di aver ricevuto in data 10/10/2022 cartella di pagamento n.
09920020001711967000;
-che in tale cartella veniva intimato il pagamento di una pena pecuniaria relativa ad una condanna penale del Tribunale di Ferrara;
-che NI LA veniva condannata con setnenza penale emessa dal
Tribunale di Ferrara in data 22/02/2018 divenuta esecutiva in data 07/06/2022 ad anni uno di arresto ed € 4.000,00 di ammenda;
-di aver depositato istanza di affidamento in prova ai servizi sociali;
pagina 1 di 7
Ciò posto deduceva che "al termine del periodo dell'affidamento in prova il
Tribunale di Sorveglianza emetterà sentenza di estinzione della pena detentivca ed anche pecuniaria e la sig.ra IN non dovrà pagare nulla" e che pertanto la cartella è da considerarsi illegittima e giuridicamente infondata e pertanto nulla
e/o annullabile.
Affermava ancora che "l'Agenzia delle Entrate prima della notifica dell'impugnata cartella di pagamento non ha verificato che la condanna penale e sua esecuzione erano state sospese in attesa della definizione del Tribunale di Sorveglianza che avverrà senza dubbio tra qualche anno" e che "il Tribunale di Sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, potrà dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa" e che la ricorrente
è madre di famiglia senza marito senza occupazione di lavoro fissa ma vive solo con contratti a tempo determinato.
Chiedeva pertanto in via preliminare e cautelare la sospensione degli effetti della cartella opposta e l'annullamento della stessa.
Il Giudice dott.ssa SOFIA GANCITANO con provvedimento del 16/11/2022 sospendeva provvisoriamente la cartella e fissava la comparizione parti per il
15/03/2023 concedendo termine per notifica ricorso e decreto fissazione udienza
e costituzione del resistente.
Si costituiva Agenzia delle Entrate - Riscossione contestando la fondatezza del ricorso.
A detta della resistente infatti l'importo è stato iscritto a ruolo n. 2022/001541 con richiesta del recupero da parte del Tribunale di Ferrara - Ufficio Recupero
Crediti, iscrizione a ruolo posteriore all'ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo di data 03/06/2021.
AdE-R faceva altresì presente che quale ente di riscossione è competente e ha legittimazione passiva solo per l'attività di esecuzione che inizia con la notifica della cartella mentre per l'attività precedente di iscrizione a ruolo, è competente
l'ente creditore.
pagina 2 di 7
Faceva altresì presente che ai sensi dell'art. 665 cpp la competenza per la sospensione dell'esecuzione penale non è il Tribunale Civile ma semmai il GIP in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2198/2022 promossa da:
NI LA – cf [...]Con l'avv. FILIPPO SABBATANI RICORRENTE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – cf e pi 13756881002 Con l'avv. MARIA RITA REMY RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a cartella esattoriale di pagamento ex art 22 L.
689/1981 NI LA assumeva:
-di aver ricevuto in data 10/10/2022 cartella di pagamento n.
09920020001711967000;
-che in tale cartella veniva intimato il pagamento di una pena pecuniaria relativa ad una condanna penale del Tribunale di Ferrara;
-che NI LA veniva condannata con setnenza penale emessa dal
Tribunale di Ferrara in data 22/02/2018 divenuta esecutiva in data 07/06/2022 ad anni uno di arresto ed € 4.000,00 di ammenda;
-di aver depositato istanza di affidamento in prova ai servizi sociali;
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Ciò posto deduceva che "al termine del periodo dell'affidamento in prova il
Tribunale di Sorveglianza emetterà sentenza di estinzione della pena detentivca ed anche pecuniaria e la sig.ra IN non dovrà pagare nulla" e che pertanto la cartella è da considerarsi illegittima e giuridicamente infondata e pertanto nulla
e/o annullabile.
Affermava ancora che "l'Agenzia delle Entrate prima della notifica dell'impugnata cartella di pagamento non ha verificato che la condanna penale e sua esecuzione erano state sospese in attesa della definizione del Tribunale di Sorveglianza che avverrà senza dubbio tra qualche anno" e che "il Tribunale di Sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, potrà dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa" e che la ricorrente
è madre di famiglia senza marito senza occupazione di lavoro fissa ma vive solo con contratti a tempo determinato.
Chiedeva pertanto in via preliminare e cautelare la sospensione degli effetti della cartella opposta e l'annullamento della stessa.
Il Giudice dott.ssa SOFIA GANCITANO con provvedimento del 16/11/2022 sospendeva provvisoriamente la cartella e fissava la comparizione parti per il
15/03/2023 concedendo termine per notifica ricorso e decreto fissazione udienza
e costituzione del resistente.
Si costituiva Agenzia delle Entrate - Riscossione contestando la fondatezza del ricorso.
A detta della resistente infatti l'importo è stato iscritto a ruolo n. 2022/001541 con richiesta del recupero da parte del Tribunale di Ferrara - Ufficio Recupero
Crediti, iscrizione a ruolo posteriore all'ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo di data 03/06/2021.
AdE-R faceva altresì presente che quale ente di riscossione è competente e ha legittimazione passiva solo per l'attività di esecuzione che inizia con la notifica della cartella mentre per l'attività precedente di iscrizione a ruolo, è competente
l'ente creditore.
pagina 2 di 7
Faceva altresì presente che ai sensi dell'art. 665 cpp la competenza per la sospensione dell'esecuzione penale non è il Tribunale Civile ma semmai il GIP in
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