Trib. Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 1816

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 1816
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1816
Data del deposito : 14 febbraio 2024

Testo completo

n. RGAC

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Sezione Civile I - così composto:
Dott. R S Presidente
Dott. I C G
Dott. S C Gdice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.1405/2022 R.G., avente ad OGGETTO:
Separazione giudiziale proposta da
, rappresentata e difesa dall' avv. ABETE Parte_1
SECONDINA , in forza di procura a margine del ricorso
Contro
, residente in Napoli, al Corso Ponticelli 13 CP_1
con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole
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n. RGAC
previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza, e dalla contumacia del resistente, ritualmente convenuto in giudizio ma non costituitosi al fine di resistere alla domanda. Da tali elementi tutti, si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Non vi sono figli in età minore, e la parte ricorrente non ha articolato nessuna altra domanda se non la richiesta di pronuncia sullo status.
Attesa la natura necessitata della domanda, le spese possono ritenersi irripetibili.
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