Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/03/2025, n. 168
TRIB Barcellona Pozzo di Gotto
Sentenza
7 marzo 2025
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7 marzo 2025
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TRIB Barcellona Pozzo di Gotto
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Sul provvedimento
Testo completo
Proc. n. 351/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 351 \2023 R.G. vertente tra:
c.f.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21/11/1966, elettivamente domiciliato in Messina, via Giordano Bruno, n. 137 is.80, presso lo studio dell'avv. Arizzi Gaetana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f.: , nata a [...], il P_ C.F._2
23/04/1971, elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza della Repubblica n. 77, presso lo studio dell'avv. Anania Giovanna Mirella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2023, ha premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con , in data P_
14/02/1997, nel Comune di Lipari, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio è nata la figlia (cl. 2006). Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata Per_1
la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto di prevedere un assegno di mantenimento di €.400,00 nei confronti della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in suo favore e di prevedere un assegno di mantenimento di
€.200,00 in favore della moglie. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso il domicilio materno e la regolamentazione del diritto di visita paterno.
Si è costituita , la quale ha contestato quanto contenuto nel P_
ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido esclusivo della figlia, l'assegnazione della casa coniugale al marito, di onerare il marito a versare l'importo di €.2.000,00 nei confronti della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute in suo favore e l'importo di €.1.500,00 nei confronti della moglie.
2
All'udienza di comparizione delle parti, il ha aderito alla domanda di Pt_1
affido esclusivo della figlia alla madre.
Con ordinanza ex art 708 c.p.c., depositata in data 11.04.2023, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 637/2023, depositata in data 26.06.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Con memoria articolata ex art. 183 VI co. c.p.c., depositata il 29.07.2023, la resistente ha chiesto di onerare il a versare le somme relative alle spese Pt_1
straordinarie sostenute per la figlia a far data dal 2019, ovvero dalla cessazione della coabitazione, oltre al pagamento degli interessi di mora e legali dovuto al saldo.
All'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
La resistente ha chiesto che fosse pronunziata la separazione con addebito al marito per aver egli intrattenuto una relazione adulterina ed aver violato gli obblighi di fedeltà, di assistenza materiale e morale previsti dall'art.143 c.c. Diversamente, il ha rilevato l'esistenza, già da tempo risalente, di una crisi coniugale tra le Pt_1
parti, non determinata dal proprio comportamento.
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che
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la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Si è evidenziata l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis" (si vedano, Cass. Civ. Sez. VI 27.06.2013 n. 16285; Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass.
civ. 21.03.2011, n. 2011; Cass. civ. 09.10.2007, n. 21099; tra le ultime, Cass. civ. Sez.
VI, ordinanza n. 1715 del 23.01.2019). Da ciò deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. Ne discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass.
civ. n. 279/2000).
Nel caso di specie, la , sulla quale incombeva l'onus probandi, non P_
ha provato (né ha offerto di provare) la paventata condotta fedifraga imputabile al marito, violativa dei doveri del matrimonio e dotata di efficienza causale nel determinarsi della crisi tra le parti. Ed invero, la prova orale articolata dalla resistente nella memoria istruttoria del 2.10.2023 non è stata ammessa in quanto vertente su circostanze non conducenti sul punto. Di talché, i fatti posti alla base della domanda di
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addebito avanzata, sono rimasti, di fatto, privi di supporto probatorio. In assenza di prova, tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali imputabile al Pt_1
quanto del nesso causale fra tale condotta (non provata) ed il fallimento del rapporto coniugale, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla va P_
rigettata.
La resistente ha chiesto un assegno di mantenimento da disporre in proprio favore, tenuto conto dell'esistente squilibrio patrimoniale fra i coniugi.
A tal riguardo, va premesso che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 351 \2023 R.G. vertente tra:
c.f.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21/11/1966, elettivamente domiciliato in Messina, via Giordano Bruno, n. 137 is.80, presso lo studio dell'avv. Arizzi Gaetana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f.: , nata a [...], il P_ C.F._2
23/04/1971, elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza della Repubblica n. 77, presso lo studio dell'avv. Anania Giovanna Mirella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2023, ha premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con , in data P_
14/02/1997, nel Comune di Lipari, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio è nata la figlia (cl. 2006). Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata Per_1
la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto di prevedere un assegno di mantenimento di €.400,00 nei confronti della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in suo favore e di prevedere un assegno di mantenimento di
€.200,00 in favore della moglie. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso il domicilio materno e la regolamentazione del diritto di visita paterno.
Si è costituita , la quale ha contestato quanto contenuto nel P_
ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affido esclusivo della figlia, l'assegnazione della casa coniugale al marito, di onerare il marito a versare l'importo di €.2.000,00 nei confronti della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute in suo favore e l'importo di €.1.500,00 nei confronti della moglie.
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All'udienza di comparizione delle parti, il ha aderito alla domanda di Pt_1
affido esclusivo della figlia alla madre.
Con ordinanza ex art 708 c.p.c., depositata in data 11.04.2023, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con sentenza non definitiva n. 637/2023, depositata in data 26.06.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Con memoria articolata ex art. 183 VI co. c.p.c., depositata il 29.07.2023, la resistente ha chiesto di onerare il a versare le somme relative alle spese Pt_1
straordinarie sostenute per la figlia a far data dal 2019, ovvero dalla cessazione della coabitazione, oltre al pagamento degli interessi di mora e legali dovuto al saldo.
All'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
La resistente ha chiesto che fosse pronunziata la separazione con addebito al marito per aver egli intrattenuto una relazione adulterina ed aver violato gli obblighi di fedeltà, di assistenza materiale e morale previsti dall'art.143 c.c. Diversamente, il ha rilevato l'esistenza, già da tempo risalente, di una crisi coniugale tra le Pt_1
parti, non determinata dal proprio comportamento.
Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che
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la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Si è evidenziata l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis" (si vedano, Cass. Civ. Sez. VI 27.06.2013 n. 16285; Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass.
civ. 21.03.2011, n. 2011; Cass. civ. 09.10.2007, n. 21099; tra le ultime, Cass. civ. Sez.
VI, ordinanza n. 1715 del 23.01.2019). Da ciò deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. Ne discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass.
civ. n. 279/2000).
Nel caso di specie, la , sulla quale incombeva l'onus probandi, non P_
ha provato (né ha offerto di provare) la paventata condotta fedifraga imputabile al marito, violativa dei doveri del matrimonio e dotata di efficienza causale nel determinarsi della crisi tra le parti. Ed invero, la prova orale articolata dalla resistente nella memoria istruttoria del 2.10.2023 non è stata ammessa in quanto vertente su circostanze non conducenti sul punto. Di talché, i fatti posti alla base della domanda di
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addebito avanzata, sono rimasti, di fatto, privi di supporto probatorio. In assenza di prova, tanto della condotta inosservante i doveri matrimoniali imputabile al Pt_1
quanto del nesso causale fra tale condotta (non provata) ed il fallimento del rapporto coniugale, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla va P_
rigettata.
La resistente ha chiesto un assegno di mantenimento da disporre in proprio favore, tenuto conto dell'esistente squilibrio patrimoniale fra i coniugi.
A tal riguardo, va premesso che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di
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