Trib. Venezia, sentenza 17/07/2024, n. 486
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa C C C alla udienza del
17/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 964/2023 RG avente ad oggetto:
“ differenze retributive – responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 – art.
1676 c.c.”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato Z Parte_1
EMANUELE e ed elettivamente domiciliato come i n ricorso
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore – rappresentata e difesa dagli Avvocati C F e
SICILIANI VINCENZO ed elettivamente domiciliata in via Carilli n.8 (già 12)
80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO,
-resistente
ED
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato G F ed elettivamente domiciliata in Roma, via Po 25/B;
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2023 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, chiede: “ IN VIA PRINCIPALE 1) CONDANNARE, per i
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motivi esposti in narrativa, la società (P.IVA: Controparte_1
) in persona del legale rappresentante “pro con sede legale in P.IVA_1
Mirano (VE) 30035 alla Via Taglio Sinistro 61/E, al pagamento in favore del lavoratore sig. C.F: della somma Parte_1 C.F._1 lorda pari a €. 34.695,31 a titolo di retribuzione straordinari + 8.717,94
(trattenute illegittime) per un totale di euro 43.413,25 (diconsi € quarantatremilaquattrocentotredici/25) o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione non corrisposta relativa alla tredicesima, Tfr e spettanze di fine rapporto e straordinari oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2) ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società Controparte_2
(P.IVA. in persona del legale rappresentante “pro con sede in P.IVA_2
Trieste, via Genova n. 1 e per l'effetto 3) CONDANNARE la società
(P.IVA. ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
“pro tempore” c on sede in Trieste, via Genova n. 1 ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO della somma lorda pari a
€€. 34.695,31 a titolo di retribuzione straordinari + 8.717,94 (trattenute illegittime) per un totale di euro 43.413,25 (diconsi euro quarantatremilaquattrocentotredici/ o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione non corrisposta relativa alla tredicesima, Tfr e spettanze di fine rapporto e straordinari oltre interessi e rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO 4) Con condanna alla regolarizzazione contributiva. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati del 30 % per link ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nel costituirsi ha contestato le Controparte_1 pretese del ricorrente e chiesto “ PRELIMINARMENTE- dichiarare la nullità e/o la inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente per i motivi tutti illustrati nella presente memoria di costituzione e difesa;- dichiarare inammissibile la prova per testi così come articolata dal ricorrente;NEL MERITO - Rigettare in toto la domanda proposta dal ricorrente, perché totalmente infondata;- In via gradata, senza invertire l'onere della prova, ammettersi la prova contraria
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articolata dal ricorrente con i suoi testimoni e con quelli di seguito indicati, nonché ammettersi la prova diretta sulle circostanze di fatto precedute dalla locuzione di rito “è vero che”, di cui ai capi dalla lettera a) alla lettera k) del paragrafo 4- del presente atto, circostanze che qui abbiansi per ripetute e trascritte come altrettanti capitoli di prova, con i signori: 1. Angheluta Toader,
Via Buole 7, 30175, Mestre;2. via Dell'Azoto 13, Controparte_3
Venezia(VE);- ci si oppone a qualsiasi richiesta istruttoria di controparte se non formulata in ricorso perché tardiva e, comunque, inammissibile;- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare il sig.
, al pagamento in favore della convenuta della somma di Parte_1
€.16.830,93 a titolo di somme non dovute, erogate in eccedenza senza alcun titolo e/o causale, ovvero quella somma che il Giudice del Lavoro vorrà quantificare ex officio, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;- In subordine, compensare quanto eventualmente spettante al ricorrente con quanto dallo stesso dovuto alla convenuta a titolo di somme non dovute, erogate in eccedenza senza alcun titolo e/o causale;- con riserva di esibire ulteriore documentazione utile ai fini della decisione della causa;- Vinte le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio con attribuzione in favore del procuratore costituito”.
Si è altresì costituita chiedendo “ - in via principale, Controparte_2 rigettare il ricorso avversario proposto dal Sig. perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova;- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, condannare
[...]
(p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Mirano (VE), Via Taglio Sinistro, n. 61/E a tenere indenne, manlevare e garantire da ogni pretesa avanzata dal Controparte_2
Sig. con il ricorso nei suoi confronti e per l'effetto, Parte_1 condannare la medesima società a rifondere in favore della Controparte_2 sia le integrali spese del presente giudizio, sia ogni e qualsivoglia somma relativa ad una eventuale condanna anche in via solidale;- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
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La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti, l'interrogatorio libero/formale del ricorrente.
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1. Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto a tempo determinato in data 25/9/2018 e scadenza 30/11/2018 , con la qualifica di operaio AIUTO
TUBISTA inquadrato al livello 2 del CCNL METALMECCANICA Aziende
Industriali, presso l'unità locale della società presso FINCANTIERI DI
MARGHERA (VE);che il contratto veniva prorogato fino al 21/12/2018 quanto scadeva;di essere stato nuovamente assunto in data 8/1/2019 sempre con contratto a termine sino al 31/03/2019, qualifica di operaio AIUTO TUBISTA inquadrato al livello 2 del CCNL METALMECCANICA Aziende Industriali;di essere stato assunto nuovamente in data 6/5/2019 con contratto a termine sino al 05/07/2019 con la qualifica di operaio AIUTO TUBISTA inquadrato al livello 2 del CCNL METALMECCANICA Aziende Industriali, contratto che veniva successivamente prorogato sino al 9/8/2019, sino al 20/12/2019, sino al 14/08/2020, e in tale data trasformato a tempo indeterminato, per poi cessare in data 30/4/2022;di avere operato per tutto il rapporto di lavoro sempre ed esclusivamente dentro al Cantiere Navale di Marghera (VE) in un appalto tra la datrice di lavoro e la società in particolare Controparte_2 prestando la propria attività lavorativa sulle seguenti costruzioni navali: Nave costruzione 6243, Nave costruzione 6272, Nave- costruzione 6273, Nave costruzione 6278, Nave costruzione 6274 Queen Anne, Nave costruzione
6298 Norwegian Prima, Nave Costruzione 6299 Norwegian Viva;di avere sempre rispettato un orario di lavoro effettivo di 55 ore settimanali dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 17:30 dal lunedì al venerdì e dalle 07:00 alle
12:00 il sabato;di avere pertanto svolto sistematicamente 15 ore di lavoro straordinario che veniva corrisposto solo in parte, così come in parte erano state corrisposte le spettanze di fine rapporto, 13^ e TFR;che inoltre la Pinping ogni mese tratteneva sulle buste paga degli importi – dettagliatamente riportati in ricorso – per un importo complessivo di € 25.548,87;che, infine, ogni mese, eseguiva la società eseguiva dei bonifici per l'importo superiore a
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quanto riportato al netto nei cedolini paga per l'importo complessivo di €
16.830,93 (importo ottenuto sommando tutti gli importi al netto delle buste paga e detraendo tutti i bonifici ricevuti dalla società datrice nel periodo di lavoro dal 25/09/2018 al 30/04/2022 come risultante dall'estratto conto);di andare dunque creditore dell'importo di € 8.717,94 quale differenza tra le somme trattenute i bonifici effettuati per una somma superiore all'importo portato in busta paga oltre ad € 34.695,31 di cui € 26.885,70 per straordinario al 25%, € 3.633,97 per straordinario al 50%, € 154,16 per 13^, € 471,89 per ferie non godute, € 283,63 per permessi non goduti, € 1.293,34 per elemento perequativo, € per tfr (€ 5.367,63 + 186,73 – acconti 3.581,74), con la precisazione che lo straordinario non è stato conteggiato per il calcolo del tfr ed è stato richiesto l'elemento perequativo in quanto previsto dal CCNL applicato.
2. Deve ritenersi pacifico che il ricorrente ha lavorato per tutta la durata del rapporto presso il cantiere navale di in Marghera non CP_2 essendo il dato contestato dall'unico parte esattamente in grado di controdedurre sul punto e cioè la datrice di lavoro.
3. Quanto allo svolgimento del lavoro straordinario
4. – secondo quanto riferito da (“ ho Parte_2 lavorato alle dipendenze di dal 12/08/2020 e fino a metà Controparte_1 luglio 2022. Ho sempre lavorato a Marghera dentro il cantiere di
) “ il ricorrente era mio collega di lavoro però lui ha iniziato con CP_2 la prima di me”, “facevamo lavoro di operai tubisti navali, montare CP_1 tubi”, “il nostro orario iniziava alle 7:00 sino alle 12:00 con mezzora di pausa,
e dalle 12:30 sino alle 17:30 da lunedì a venerdì. Poteva succedere di cambiare la pausa nel senso di farla dalle 11:30 alle 12:00. Lavoravamo anche di sabato dalle 7:00 alle 12:00”, “ lavoravamo tutti i sabati, ogni tanto poteva succedere di saltarne qualcuno, ma linea di massima lavoravamo tutti i sabati”,
“nel periodo in cui ho lavorato con abbiamo lavorato sulla nave 6278, CP_1
6298 e 6299”, “c'erano sempre due navi in costruzione. Sulla 6278 ricordo di aver lavorato solo qualche mese perché dopo è partita. Poi ho lavorato sulle altre due”, “succedeva di lavorare qualche giorno su una nave e dopo per
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qualche altro giorno su un'altra. Dove serviva il capo cantiere ci mandava. Per esempio si stava facendo un blocco questa veniva fermato e venivamo mandati lavorare sull'altra nave”, “ se si lavorava sul blocco si lavorava a terra ma lavoravamo anche con la nave in bacino oppure anche quando la nave stava venendo ultimata e era nell'altra area davanti al magazzino 7000”;
5. – secondo quanto riferito da (“ho lavorato per Parte_3
dal 20 novembre 2021 e fino al 30 novembre 2022. Ho sempre lavorato CP_1
a Marghera in ) “ho svolto mansioni di aiuto tubista”, “anche il CP_2 ricorrente lavorava per ” “facevo il seguente orario: dalla mattina alle CP_1
7:00 sino alle 12:00 mezzora di pausa e poi si lavorava sino alle 17:00 questo orario dal lunedì al venerdì, e il sabato 5 ore dalle 7:00 alle 12:00”, “anche il ricorrente faceva questo orario”, “tutti gli operai della facevano questo CP_1 orario. Facevamo sempre questo orario”, “lavoravamo tutti i sabati”, “non ricordo su quali navi ho lavorato con la ”, “ all'interno del cantiere di CP_1
c'erano due navi in costruzione una più avanti nella lavorazione CP_2 un'altra più indietro”, “se c'era poco lavoro su una nave venivamo mandati a lavorare su un'altra”, “una volta ho lavorato anche la domenica 12 ore”;
6. – secondo quanto riferito da (“sono Controparte_3 dipendente della dal 2018, sicuramente prima di agosto, circa con CP_1 mansioni di aiutante tubista e pesatura, metto in pressione i tubi”, “anche il ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2018, credo un po' dopo di me”, “ dal
25/09/2018 sino al 14/8/2020 mi sembra che il ricorrente non abbia lavorato continuamente ci sono state delle pause credo sia andato anche una volta al suo paese, faccio anche presente che nel 2020 c'è stato il Covid-19 e per tre mesi siamo stati a casa in Cassa integrazione”, “il ricorrente svolgeva mansioni di tubista”, “il nostro orario è dalle 7:00 alle 12:00 un'ora di pausa e si finisce alle 16:00 questo da lunedì' a venerdì”, “di sabato si lavora quando c'è un'urgenza forse una volta al mese ma non ogni sabato”, “il sabato si lavora Par dalle 7:00 alle 12:00, 5 ore”, “siamo stati a casa in per Covid-19 dal
13/3/2020 per tre mesi. Poi quando siamo tornati per circa tre settimane abbiamo lavorato per disposizione di a turni per evitare di CP_2 entrare tutti insieme e facevamo orario 6:00 -14:00 e 14:00-22:00”
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7. – secondo quanto riferito da (teste , Testimone_1 CP_1
(“sono dipendente della da gennaio 2015, con mansioni di tubista”), “il CP_1 ricorrente è venuto a lavorare dopo di me, non lavoravamo sempre insieme spesso eravamo su punti diversi”, “ non mi ricordo se da marzo 2020 per tre mesi siamo stati a casa in cassa integrazione a causa del Covid-19. Io ricordo di aver avuto il Covid-19 a dicembre 2020 e di essere rimasto a casa per questo motivo”, “il ricorrente svolgeva mansioni di tubista”, “il nostro orario di lavoro era dalle 7:00 alle 16:00 una pausa di un'oretta circa a mezzogiorno, però nella mattinata facevamo anche una pausa di 15 minuti e anche nel pomeriggio questo orario da lunedì a venerdì”, “di sabato poteva succedere di lavorare quando c'era qualche urgenza ma non lavoravamo tutti i sabati. Succedeva qualche volta. In tal caso l'orario era dalle 7:00 alle 12:00”, “l'orario che ho sopra riferito da lunedì a venerdì era sempre lo stesso, poteva succedere di fare una mezz'ora o un'ora in più, ma quando c'era un'urgenza non era sempre. Se
c'era una necessitò poteva accadere che a una o due squadre venisse chiesto di fare qualcosa in più, ma ripeto quando c'era necessità”, “non sono in grado di dire nel periodo in cui ha lavorato il ricorrente quanti sabati al mese abbiamo lavorato”.
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