Trib. Roma, sentenza 28/11/2024, n. 18216
Sentenza
28 novembre 2024
Sentenza
28 novembre 2024
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Il giudice ha accolto le richieste delle parti, evidenziando che erano stati rispettati i requisiti di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in particolare il decorso del termine previsto dalla legge n. 898/1970. Ha sottolineato l'assenza di contestazioni riguardo all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e ha ritenuto valide le condizioni proposte, pur mantenendo la loro natura meramente negoziale. Infine, non ha disposto alcuna pronuncia sulle spese legali, dato il ricorso congiunto delle parti.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Presidente dott.ssa Marta Ienzi
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41091/2023 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 22/05/1962), con il patrocinio Parte 1
dell'avv. LETEO MARCO;
(ROMA (RM), 30/11/1966), con il patrocinio dell'avv. CP 1
LETEO MARCO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e CP 1 premesso di aver Parte 1
contratto matrimonio 13/09/1998, hanno chiesto di dichiarare la separazione
consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 5527/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. ciascun ricorrente provvederà al proprio mantenimento;
2. il Sig. Parte 1 corrisponderà alla Sig.ra CP 1 a titolo di mantenimento per il figlio Persona 1 l'assegno mensile di euro 600,00 (seicento/00), presso il domicilio della stessa entro e non oltre il giorno cinque (5) di ogni mese, ad iniziare dal mese successivo a quello della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita
(FOI) calcolati dall'ISTAT;
3. i