Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 12676

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 12676
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 12676
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 10.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°21719/2024 vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Boianelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Frosinone, alla Via
Casilina Nord n. 93, giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Controparte_1
Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12;

- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.6.2024 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere docente presso l'Istituto Superiore Biagio Pascal di Roma, in virtù di contratto stipulato per l'a.s. 2023/24 con il dirigente scolastico pro-tempore per n.18 ore settimanali di lezione con decorrenza dal 25/09/2023 e cessazione al 31/08/2024, esposto, altresì, di aver prestato dal 16.09.2020 analogo servizio in favore della resistente in virtù di reiterati contratti a tempo


determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso, dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente, lamentata
l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente CP_1
assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare
l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29,
63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, ha quindi concluso chiedendo “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per gli anni scolastici indicati in ricorso, ad ottenere ed usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2020/2021 e/o da altro A.S., tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
2) condannare, pertanto, il al Controparte_2 pagamento in favore di parte ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici effettivamente svolti a partire dall'a.s. 2020/2021, e/o da altro A.S, oltre a quelli nel frattempo maturandi o al rilascio a parte ricorrente della “Carta elettronica” di cui sopra con una provvista della somma di €. 500,00 per l'anno scolastico 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023;
3) Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93
c.p.c.
al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
La difesa istante, ritenuta la causa matura per la decisione, chiedeva rinvio per discussione ed in data odierna il procedimento veniva definito con la presente sentenza di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari

1.1. Preliminarmente appare opportuno pronunciarsi sulla giurisdizione del giudice adito atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo, doglianze che prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, quest'ultima viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).

1.2. Ed ancora, deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo
Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché il contratto sottoscritto per l'anno scolastico 2023/2024 in corso alla data di deposito del ricorso (5/6/2024) si evince come la ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza con decorrenza dal 25/9/2023 e cessazione al 31/08/2024 presso l'Istituto superiore “Biagio Pascal” in Roma.

1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come l'insegnante, impegnato nella docenza alla data di deposito del ricorso, possa vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire. Requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema
Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.

2. Nel merito
Il ricorso è fondato.

2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni Controparte_1
operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi